Common use of Disposizioni conclusive Clause in Contracts

Disposizioni conclusive. i. La vendita dei beni è da intendersi effettuata alla condizione “visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trovano” senza alcuna garanzia sulla loro funzionalità o possibilità di recesso da parte dell’aggiudicatario insoddisfatto; l’aggiudicatario, pertanto, non potrà muovere obiezione alcuna sui beni acquistati, successivamente all’aggiudicazione. Inoltre, non risultando la vendita equiparabile alla normale immissione dei beni sul mercato, ai fini dell’applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza, grava sull’aggiudicatario l’obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene (o dei beni) acquistato, alla verifica dell’esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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