Common use of Disposizioni di carattere generale Clause in Contracts

Disposizioni di carattere generale. 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. ARTICOLO 64 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63. ARTICOLO 65 Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Albania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolo. 1. Il trattamento NPF concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Albania di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante. ARTICOLO 68 Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). ARTICOLO 69 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

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Samples: Stabilization and Association Agreement, Stabilization and Association Agreement, Stabilization and Association Agreement

Disposizioni di carattere generale. 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività attività, svolte sul nel territorio di una o dell'altra Parte e delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteridelle potestà pubbliche. ARTICOLO 64 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di residenza, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordodel presente accordo. La presente Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63. ARTICOLO 65 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e ed esclusivamente di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Albania oppure di proprietà comune congiunta di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titoloBosnia-Erzegovina e società o cittadini della Comunità. 1. Il trattamento NPF della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Albania alla Bosnia-Erzegovina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza. 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano la Bosnia-Erzegovina abbia o rischino rischi di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casila Bosnia-Erzegovina, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono può adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui di portata non può essere più ampia di superiore a quanto sia strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albaniala Bosnia-Erzegovina, secondo il casoa seconda dei casi, informano senza indugio informa immediatamente l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante. ARTICOLO 68 Le disposizioni del presente titolo sono vengono progressivamente adeguateadeguate tenendo conto, in particolare alla luce particolare, dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (del GATS). ARTICOLO 69 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere adottare le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

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Samples: Stabilization and Association Agreement, Stabilization and Association Agreement, Stabilization and Association Agreement

Disposizioni di carattere generale. 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanitàsanità pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività attività, svolte sul nel territorio di una o dell'altra Parte e delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteridelle potestà pubbliche. ARTICOLO 64 66 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordodel presente accordo. La presente Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 6365. ARTICOLO 65 67 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà esclusiva congiunta di società o cittadini dell'Albania oppure di proprietà comune di serbi e società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolocomunitari. 1. Il trattamento NPF della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta è interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta è interpretata in modo da vietare agli Stati membri o all'Albania alla Serbia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casila Serbia, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui di portata non può essere più ampia di superiore a quanto sia strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, e la Serbia informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante. ARTICOLO 68 70 Le disposizioni del presente titolo sono vengono progressivamente adeguateadeguate tenendo conto, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo particolare, del disposto dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (del GATS). ARTICOLO 69 71 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

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Samples: Accordo Di Stabilizzazione E Di Associazione, Stabilization and Association Agreement, Stabilization and Association Agreement

Disposizioni di carattere generale. 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanitàsanità pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività attività, svolte sul nel territorio di una o dell'altra Parte e delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteridelle potestà pubbliche. ARTICOLO 64 66 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordodel presente accordo. La presente Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 6365. ARTICOLO 65 67 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà esclusiva congiunta di società o cittadini dell'Albania oppure di proprietà comune di montenegrini e società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolocomunitari. 1. Il trattamento NPF della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta è interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta è interpretata in modo da vietare agli Stati membri o all'Albania al Montenegro di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania il Montenegro abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casiil Montenegro, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui di portata non può essere più ampia di superiore a quanto sia strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo e il caso, Montenegro informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante. ARTICOLO 68 70 Le disposizioni del presente titolo sono vengono progressivamente adeguateadeguate tenendo conto, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo particolare, del disposto dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (del GATS). ARTICOLO 69 71 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

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Samples: Accordo Di Stabilizzazione E Di Associazione, Accordo Di Stabilizzazione E Di Associazione

Disposizioni di carattere generale. 1. L'applicazione L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta sog- getta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte dell’altra parte e connesse, anche occasionalmenteoccasional- mente, all'esercizio all’esercizio dei pubblici poteri. ARTICOLO Articolo 64 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.e ARTICOLO Articolo 65 Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Albania dell’Albania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse anch’esse delle disposizioni del presente titolo. 1. Il trattamento NPF concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione l’evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione legi- slazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Albania all’Albania di fare distinzioni, nell'applicare nell’applicare le pertinenti perti- nenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti contri- buenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. 1. Le Parti parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione l’imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative rela- tive alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte all’altra parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania l’Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albanial’Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata du- rata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albanial’Albania, secondo il caso, informano infor- mano senza indugio l'altra Partel’altra parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti trasferi- menti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante. ARTICOLO Articolo 68 Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguateade- guate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo dall’articolo V dell'accordo dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). ARTICOLO Articolo 69 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusionel’elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso al- l’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

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Disposizioni di carattere generale. 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività attività, svolte sul nel territorio di una o dell'altra Parte e delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteridelle potestà pubbliche. ARTICOLO Articolo 64 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di residenza, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordodel presente accordo. La presente Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63. ARTICOLO Articolo 65 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e ed esclusivamente di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Albania oppure di proprietà comune congiunta di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titoloBosnia-Erzegovina e società o cittadini della Comunità. 1. Il trattamento NPF della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Albania alla Bosnia-Erzegovina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano la Bosnia-Erzegovina abbia o rischino rischi di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casila Bosnia- Erzegovina, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono può adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui di portata non può essere più ampia di superiore a quanto sia strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albaniala Bosnia-Erzegovina, secondo il casoa seconda dei casi, informano senza indugio informa immediatamente l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante. ARTICOLO Articolo 68 Le disposizioni del presente titolo sono vengono progressivamente adeguateadeguate tenendo conto, in particolare alla luce particolare, dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (del GATS). ARTICOLO Articolo 69 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

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Disposizioni di carattere generale. 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. ARTICOLO Articolo 64 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63. ARTICOLO Articolo 65 Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Albania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolo. 1. Il trattamento NPF della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Albania di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante. ARTICOLO Articolo 68 Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). ARTICOLO Articolo 69 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

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