Common use of Disposizioni particolari Clause in Contracts

Disposizioni particolari. 1. Le parti si danno atto che. in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività, la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall'art 44 comma 1 lett c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all'applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. l poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'accordo stipulato il ... per la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale. 4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell'art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5. 5. L'ARAN, salvo che nel periodo transitorio di cui all'art.44 del d.lgs. 80/1998, procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi. 6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del CCNL quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore: a) i contingenti previsti dalla tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità del D.P.C M. 770/1994 e relativi D.M del 5 maggio 1995; b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11. Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20 comma 1, nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree. 7. Durante il periodo transitorio previsto dall'art 44 comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi della tabella all. 2-9 e quelli già ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono all'utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici. 8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti. 9.Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del DPCM 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a causa dell'inosservanza di procedure autorizzative preventive purché nel rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell'art.14 commi 1 e 2.

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Samples: Accordo Collettivo Quadro

Disposizioni particolari. 1. Le parti si danno atto che. , in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Ai fini dell'accertamento della rappresentativitàrappresentatività , con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall'art dall'art. 44 comma 1 lett lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all'applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. l I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'accordo stipulato il ... per la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale. 4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell'art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5. 5. L'ARANL'ARAN , salvo che nel periodo transitorio di cui all'art.44 all'44 del d.lgs. 80/1998, procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché nonchè all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché nonchè gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi. 6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del CCNL quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore: a) a. i contingenti previsti dalla tabella all. 1 nonché nonchè la loro ripartizione dei distacchi ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità modalita del D.P.C M. D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M D.M. del 5 maggio 1995;. b) b. i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11. Dopo la stipulazione del citato contrattocontratto collettivo quadro per la definizione delle aree dirigenziali, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20 comma 1, nonché nonchè i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree. 7. Durante il periodo transitorio previsto dall'art 44 dall'art. 44, comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi della tabella all. 2-9 all e quelli già ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono all'utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici. 8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi loro spettantispettanti . 9. 9.Eventuali Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del DPCM 770/1994 770\1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a causa dell'inosservanza di procedure autorizzative preventive purché preventive, purchè nel rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell'art.14 commi 1 e 2.,

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Disposizioni particolari. 1. Le parti si danno atto cheL'Aggiudicatario ha IˇobbIigo di comunicare aI Committente ogni variazione deIIa propria ragione sociaIe o trasformazione deI medesimo, ferma restando Ia facoItà deI Committente di risoIvere in taIe ipotesi iI contratto, senza che iI fornitore possa eccepire inadempimenti aIcuni nei confronti deI Committente stesso. La comunicazione è corredata da copia deII'atto notariIe con iI quaIe Ia variazione è stata operata; in caso di affiliazione tra sigle sindacali particoIare, daII'atto notariIe deve risuItare che non dia luogo alla creazione di un iI nuovo soggettosoggetto subentra in tutti gIi obbIighi assunti daI precedente; in mancanza, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioniiI titoIare o iI IegaIe rappresentante deII'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto. 2. Ai fini dell'accertamento della rappresentativitàSono a carico deII'Affidatario tutte Ie spese reIative aIIa stipuIazione e registrazione deI contratto nonché Ie tasse e contributi di ogni genere gravanti suIIe prestazioni, la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall'art 44 comma 1 lett c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all'applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordononché i rischi connessi aIIˇesecuzione deI servizio. 3. Nel caso del comma 2Ai sensi deIIˇart. 24, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. l poteri c. 1 L.R.T. 38/2007 IˇAppaItatore dovrà informare immediatamente Ia Stazione AppaItante di quaIsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con Ia finaIità di condizionare Ia regoIare e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'accordo stipulato il ... per la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacalecorretta esecuzione deI Contratto. 4. Nel rispetto del comma 2 ed LˇAppaItatore è tenuto aIIˇappIicazione deIIe disposizioni in conseguenza degli effetti dell'artmateria di sicurezza e regoIarità neI Iavoro di cui aIIˇart. 44 del d.lgs. 80/199323, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una nuova siglacommi 3, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 54, 5 e 6 deIIa L.R.T. n.38/2007 e s.m.i. 5. L'ARAN, salvo che nel periodo transitorio Per quanto non espressamente indicato neI contratto si fa rinvio aIIa IegisIazione vigente ed in modo particoIare in materia di appaIti pubbIici di cui all'art.44 del d.lgsaI D.Lgs. 80/1998n.50/2016, procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio aIIa L.R.T. n. 38/2007, così come modificata daIIa L.R.T. n. 13/2008, nonché da tutte Ie Ieggi StataIi e RegionaIi, reIativi RegoIamenti, daIIe istruzioni ministeriaIi vigenti, inerenti e conseguenti Ia materia di ciascuna stagione contrattuale appaIto e di riferimento nonché all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L'accertamento produce effetti - esecuzione di servizi, che I'AppaItatore, con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessiIa sottoscrizione deIIa forma contrattuaIe prevista, dichiara di conoscere integraImente impegnandosi aII'osservanza deIIe stesse. 6. Per Ai fini deIIo scambio deIIe comunicazioni formaIi con iI Committente, IˇAffidatario è tenuto a dotarsi di una caseIIa di posta eIettronica certificata (PEC), iI cui indirizzo dovrà essere comunicato entro i dirigenti sindacali delle autonome aree termini indicati neIIa comunicazione di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del CCNL quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore: a) i contingenti previsti dalla tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità del D.P.C M. 770/1994 e relativi D.M del 5 maggio 1995; b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11. Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20 comma 1, nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree. 7. Durante il periodo transitorio previsto dall'art 44 comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi della tabella all. 2-9 e quelli già ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono all'utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici. 8aggiudicazione definitiva. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente comunicazioni inoItrate daI Committente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti. 9.Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del DPCM 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative taIe indirizzo saranno ritenute equivaIenti a causa dell'inosservanza di procedure autorizzative preventive purché nel rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell'art.14 commi 1 e 2.queIIe inviate a mezzo raccomandata A/R.

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Samples: Contract for Seismic Investigations

Disposizioni particolari. 1Luogo e data Il datore di lavoro Il/La dipendente (azienda, firma) (firma) Redatto in due esemplari. Le parti si danno atto chedel 23 gennaio 2014 visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concer- nente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, Art. in caso 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggettolavoro (CCL) per i rami profes- sinali della carrozzeria, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizionidel novembre 2012 viene conferita l’obbligatorietà generale. 2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività1 L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, la rilevazione dei dati associativi riguardanti eccetuati i cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall'art 44 comma 1 lett c) circondario amministrativo del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore Giura bernese del nuovo soggetto) dovranno dimostrare cantone di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all'applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordoBerna. 32 L’obbligatorietà generale si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. Nel caso Sono considerati lavori della carrozzeria: – carrozzeria e costruzione di veicoli; – selleria di carrozzeria; – carrozziere-lattoniere; – verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili; – aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli); – reparti di carrozzeria in aziende miste. L’articolo 23 «Durata del comma 2lavoro», le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. l poteri l’articolo 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’articolo 29 «Giorni festivi», l’articolo 32 «Assenze giustificate» e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti l’articolo 38 «Indennità di tali soggetti fine anno» si applicano anche alle persone in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'accordo stipulato il ... per la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacaleformazione. 4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell'art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5. 5. L'ARAN, salvo che nel periodo transitorio di cui all'art.44 del d.lgs. 80/1998, procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi. 6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del CCNL quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore3 Non sono sottoposti: a) i contingenti previsti dalla tabella alltitolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, capoverso 1 Legge federale sul lavoro (RS 822.11). 1 RS 221.215.311 2014–0105 1 1 RS 221.215.311 Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità del D.P.C M. 770/1994 e relativi D.M del 5 maggio 1995;DCF b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40 % della durata normale di lavoro. c) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli artt. 5 dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi. d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11. Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20 comma 1collabo- ratori, nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree. 7. Durante il periodo transitorio previsto dall'art 44 comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998quei collaboratori che, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi della tabella all. 2-9 e quelli già ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrataloro posizione o responsa- bilità, questi ultimi concorrono all'utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività dispongono di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto ingresso ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di beneficimodo determinante le decisioni. 8Art. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse 3 Per quanto riguarda i contributi alle trattative nazionali con riserva spese d’esecuzione (art. 18) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per motivi giurisdizionalil’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, in caso stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di esito sfavorevole lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del giudiziocontratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, dovranno restituire alle amministrazioni per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti. Art. 4 1 I decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008, del 9 marzo 2009, del 12 aprile 2010, del 26 novembre 2010, del 15 septembre 2011, del 24 aprile 2012, e del 26 febbraio 20132 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento lavoro per i rami professionali della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti. 9.Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del DPCM 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a causa dell'inosservanza di procedure autorizzative preventive purché nel rispetto del tetto previsto, carrozzeria sono risolti sulla base dell'art.14 commi 1 e 2abrogati.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Mestieri Della Carrozzeria