Common use of Disposizioni particolari Clause in Contracts

Disposizioni particolari. In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione di quelli relativi all’art. 15 per il quale resta titolare il concessionario. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inseriti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile; copia autenticata di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberi, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si renderanno liberi. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse in diritto di superficie:

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Disposizioni particolari. Il Broker aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare all’Università ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell’Università di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che il Broker possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell’Università stessa. Il fallimento dell’appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Università proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Università ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero recedere dal contratto. In forza caso di morte, interdizione o inabilitazione del trasferimento titolare, l’impresa mandataria , qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. In base al combinato disposto degli alloggiart. 297, gli acquirenti comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successivamente 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i loro eventuali aventi causasoggetti che hanno partecipato alla gara, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai dirittirisultanti dalla relativa graduatoria, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione al fine di quelli relativi all’art. 15 stipulare un nuovo contratto per il quale resta titolare il concessionariocompletamento del servizio oggetto dell’appalto. Negli atti Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di trasferimento degli alloggi dovranno essere inseriti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile; copia autenticata di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberi, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si renderanno liberi. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse in diritto di superficie:offerta.

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Disposizioni particolari. In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente Tutti i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal documenti inerenti la presente Regolamento con esclusione di quelli relativi all’art. 15 per il quale resta titolare il concessionario. Negli atti di trasferimento degli alloggi gara dovranno essere inseriti clausolepresentati in formato elettronico e in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge. L’utilizzo dei modelli allegati alla presente lettera di invito non è prescritto a pena di esclusione della gara tuttavia, da riportare nella nota di trascrizione, nel caso in cui l’acquirente dichiara di conoscere il partecipante non li utilizzi, le dichiarazioni dovranno in ogni caso contenere quanto previsto ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimoelencato negli allegati stessi. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto L’assegnatario, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Copia autentica 3 della l. n. 136/2010, al fine di ciascuna nota di trascrizioneassicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comuneè tenuto ad utilizzare, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, tutti i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui movimenti finanziari relativi al presente articolo appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 1341 del 11 della Legge 3/2003, il Codice Civile; copia autenticata Unico di ciascun contratto progetto (CUP). Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di locazione sarà inviata dal locatore offerta già presentata. La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale, con rinuncia ad ogni eccezione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla assegnazione dell’accordo quadro in oggetto qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento (art. 95 comma 12 D.Lgs n. 50/2016). In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al Comunepagamento delle prestazioni eseguite, per lettera raccomandatapurchè correttamente effettuate, entro 5 giorni dalla secondo il corrispettivo contrattuale. La Stazione appaltante si riserva, altresì, in autotutela, di annullare la gara o di non procedere alla stipula del contratto o gruppo contratto, senza corresponsione di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberialcun indennizzo, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento nell’ipotesi in cui si renderanno liberila CONSIP stipuli una convenzione in materia i cui parametri qualità prezzo risultino migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente appalto. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contrattiLa Stazione appaltante ha diritto altresì a recedere dal contratto nell'ipotesi indicata all'art. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse 1 comma 13 del Decreto legge 95/2012 convertito in diritto di superficie:Legge 7 agosto 2012 n. 135, secondo le modalità ivi previste.

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