Restituzione dell’immobile. Al termine della locazione il conduttore deve restituire l’immobile al locatore nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso del bene. Tale obbligo comporta anche il divieto di effettuare modifi- cazioni importanti dell’immobile, senza il consenso del loca- tore (ad esempio abbattere un muro divisorio oppure sosti- tuire la vasca da bagno con una doccia). A tal fine spesso le parti redigono, all’inizio della locazio- ne, un verbale di consegna, contenente una descrizione del- l’immobile. Se al momento della consegna del bene da parte del lo- catore le parti non hanno provveduto a redigere una descri- zione dello stato dell’immobile, si presume che l’immobile sia stato consegnato in buono stato di manutenzione. In questo caso spetterà al conduttore l’onere di provare che l’immobile non era in buone condizioni al momento della consegna.
Restituzione dell’immobile. Alla scadenza,revoca/decadenza del contratto o recesso del concessionario, l’immobile dovrà essere restituito alla Città proprietario libero e sgombero da persone e cose previa sottoscrizione di verbale di riconsegna. In ogni caso nulla sarà dovuto al concessionario per addizioni o miglioramenti.
Restituzione dell’immobile. Il concessionario si obbliga al termine del rapporto contrattuale a restituire, nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna, le cose mobili ed immobili descritte nel verbale di consistenza, fatto salvo il normale deterioramento o consumo derivante dall'uso delle cose, siano esse mobili che immobili, che sia avvenuto secondo contratto.
Restituzione dell’immobile. Il Conduttore si impegna a restituire l’immobile alla scadenza del termine previsto, con l’applicazione dell’art. 1591 del codice civile in caso di ritardata restituzione.
Restituzione dell’immobile. Al termine della concessione il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo per l’eventuale deterioramento dell’immobile risultante dall’uso dello stesso in conformità del contratto. Il proprietario non potrà altresì pretendere la rimessa in pristino delle opere straordinarie autorizzate dallo stesso ed eseguite dal concessionario nell’immobile, né richiedere alcuna indennità per le spese allo scopo eventualmente sostenute. E’ in facoltà del concessionario recedere anticipatamente, con preavviso da formalizzarsi mediante invio di lettera raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.
Restituzione dell’immobile. Il comodante avrà la facoltà in ogni tempo di richiedere ed ottenere con un semplice preavviso di mesi sei, in caso di necessità o per motivi di pubblica utilità, la restituzione parziale o completa della proprietà come sopra assegnata.
Restituzione dell’immobile. Alla scadenza naturale del contratto o in caso di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale il conduttore dovrà riconsegnare l’immobile, perfettamente pulito e in ordine, libero da cose e persone, in buono stato di manutenzione, fatta eccezione per il normale stato di deterioramento o il consumo risultante dall’uso in conformità del presente contratto, realizzando tutte le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, fatta salva per la Regione la facoltà di richiedere l’eventuale risarcimento dei danni.
Restituzione dell’immobile. Alla scadenza della concessione ed in ogni altro caso di cessazione anticipata del rapporto, per qualsiasi causa intervenga, il Concessionario è tenuto a restituire l’area al Comune di Rimini in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso. L’area dovrà essere restituita libera da persone e cose di pertinenza del Concessionario. Il Concessionario rinuncia sin da ora a qualsiasi indennizzo o rimborso per eventuali migliorie e/o addizioni apportate all’immobile, ancorché autorizzate dal Comune di Rimini.
Restituzione dell’immobile. La riconsegna dell’unità locata deve intendersi avvenuta solo all’atto della sottoscrizione del verbale di riconsegna da redigersi, su iniziativa della parte conduttrice, alla presenza di entrambe le parti e dalle stesse controfirmato, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Restituzione dell’immobile. Nel contratto di rent to buy una delle maggiori criticità ha riguardato il tema della liberabilità dell’immobile e del mezzo processuale a disposizione del concedente per ottenere la restituzione dell’immobile. Innanzitutto, risulta di fondamentale importanza definire quelle che sono le azioni che il concedente può ricorrere per recuperare la disponibilità del bene, in tempi celeri e certi, nel caso in cui il conduttore abbia l’obbligo di restituire l’immobile, nel caso di scadenza del periodo di godimento in assenza di acquisto dello stesso, o nel caso di inadempimento contrattuale. In prima battuta per recuperare l’immobile, si riteneva che si potesse genericamente accedere al processo ordinario di cognizione affinché il concedente si procurasse un titolo per iniziare il procedimento esecutivo per il rilascio dell’immobile. Questo procedimento risultava alquanto complesso e con tempistiche lunghe tanto da scoraggiare il ricorso al rent to buy. L’attenzione della dottrina si è spostata sulla più interessante prospettiva del ricorso alla cognizione sommaria, in particolare al procedimento di convalida di sfratto di cui all’art. 657 c.p.c., al fine di ottenere una più rapida tutela delle ragioni del concedente. Anche questa soluzione risulta problematica in quanto il procedimento ha natura eccezionale e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica per i contratti non espressamente previsti dal codice di rito, ma tutt’al più di interpretazione estensiva.62 Si esclude la possibilità di applicare tale procedimento a fattispecie diverse da quella locatizia, in quanto eccezionale. Di conseguenza era importante stabilire se il rent to buy, per le sue intrinseche caratteristiche, rientrasse in un sottotipo locativo63 con possibilità di interpretare estensivamente l’art. 657 c.p.c. o se, viceversa se ne discostasse rappresentando una fattispecie diversa dalla locazione e dunque l’impossibilità, di applicare il procedimento in discorso. Dalla qualificazione del rent to buy come contratto tipico, una nuova fattispecie autonoma colorata dalla funzionalizzazione del godimento, se ne deve dedurre che esso, distaccandosi notevolmente dalla locazione, rende inapplicabili le norme 62 La dottrina ritiene inapplicabile il procedimento di convalida di sfratto ex 657 ss. c.p.c., in quanto occorrerebbe procedere ad una inammissibile interpretazione analogica, con riferimento ai contratti di: comodato, precario immobiliare a titolo oneroso, contratto di albergo, di p...