Restituzione dell’immobile Clausole campione

Restituzione dell’immobile. Al termine della locazione il conduttore deve restituire l’immobile al locatore nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso del bene. Tale obbligo comporta anche il divieto di effettuare modificazioni importanti dell’immobile, senza il consenso del locatore (ad es.: abbattere un muro divisorio). Se al momento della consegna del bene da parte del locatore le parti non hanno provveduto a redigere una descrizione dello stato dell’immobile, si presume che l’immobile sia stato consegnato in buono stato di manutenzione. In questo caso spetterà al conduttore l’onere di provare che l’immobile non era in buone condizioni al momento della consegna.
Restituzione dell’immobile. Il concessionario si obbliga al termine del rapporto contrattuale a restituire, nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna, le cose mobili ed immobili descritte nel verbale di consistenza, fatto salvo il normale deterioramento o consumo derivante dall'uso delle cose, siano esse mobili che immobili, che sia avvenuto secondo contratto.
Restituzione dell’immobile. Se l’Immobile dovesse essere restituito al Finanziatore per mancato esercizio dell’opzione finale (riscatto), l’Utilizzatore è tenuto a riconsegnarlo con ogni accessorio e pertinenza in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l’uso, liberi di cose e persone. In caso di mancata o ritardata restituzione dell’Immobile, l’Utilizzatore sarà tenuto a custodirlo diligentemente e a versare al Finanziatore un’indennità giornaliera d’uso calcolata per ogni giorno di ritardo sulla base del canone semestrale di locazione finanziaria, fermo restando il diritto del Finanziatore al risarcimento di ogni ulteriore danno derivante dalla ritardata consegna. L’Utilizzatore sarà tenuto, altresì, ad assumersi ogni responsabilità e rischio relativi all’Immobile fino alla consegna dello stesso.
Restituzione dell’immobile. Il Conduttore si impegna a restituire l’immobile alla scadenza del termine previsto, con l’applicazione dell’art. 1591 del codice civile in caso di ritardata restituzione.
Restituzione dell’immobile. Alla scadenza della concessione ed in ogni altro caso di cessazione anticipata del rapporto, per qualsiasi causa intervenga, il Concessionario è tenuto a restituire l’area al Comune di Rimini in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso. L’area dovrà essere restituita libera da persone e cose di pertinenza del Concessionario. Il Concessionario rinuncia sin da ora a qualsiasi indennizzo o rimborso per eventuali migliorie e/o addizioni apportate all’immobile, ancorché autorizzate dal Comune di Rimini.
Restituzione dell’immobile. La riconsegna dell’unità locata deve intendersi avvenuta solo all’atto della sottoscrizione del verbale di riconsegna da redigersi, su iniziativa della parte conduttrice, alla presenza di entrambe le parti e dalle stesse controfirmato, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Restituzione dell’immobile. Alla scadenza,revoca/decadenza del contratto o recesso del concessionario, l’immobile dovrà essere restituito alla Città proprietario libero e sgombero da persone e cose previa sottoscrizione di verbale di riconsegna. In ogni caso nulla sarà dovuto al concessionario per addizioni o miglioramenti.
Restituzione dell’immobile. Alla scadenza naturale del contratto o in caso di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale il conduttore dovrà riconsegnare l’immobile, perfettamente pulito e in ordine, libero da cose e persone, in buono stato di manutenzione, fatta eccezione per il normale stato di deterioramento o il consumo risultante dall’uso in conformità del presente contratto, realizzando tutte le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, fatta salva per la Regione la facoltà di richiedere l’eventuale risarcimento dei danni.
Restituzione dell’immobile. Il comodante avrà la facoltà in ogni tempo di richiedere ed ottenere con un semplice preavviso di mesi sei, in caso di necessità o per motivi di pubblica utilità, la restituzione parziale o completa della proprietà come sopra assegnata.
Restituzione dell’immobile. Al termine della concessione il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo per l’eventuale deterioramento dell’immobile risultante dall’uso dello stesso in conformità del contratto. Il proprietario non potrà altresì pretendere la rimessa in pristino delle opere straordinarie autorizzate dallo stesso ed eseguite dal concessionario nell’immobile, né richiedere alcuna indennità per le spese allo scopo eventualmente sostenute. E’ in facoltà del concessionario recedere anticipatamente, con preavviso da formalizzarsi mediante invio di lettera raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.