Contrazione temporanea dell'orario di lavoro Clausole campione

Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro. In caso di necessità di sospensioni dell'attività lavorativa, potrà essere utilizzato anche in modo collettivo, previo esame con la RSA/RSU laddove presenti e in mancanza con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell'incontro indicata nella convocazione, quanto accantonato in conto ore e le giornate di ferie residue, escluse quelle in corso di maturazione nell'anno corrente.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, le parti, ferma restando l'applicazione della L. n. 164/1975, fanno rinvio alle intese confederali del 21.1.1975, con particolare riferimento al previsto esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti, gli effetti sulla occupazione; le modalità di distribuzione della riduzione, attuando per quanto possibile la rotazione dei lavoratori soggetti al provvedimento.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. In caso di necessità di contrazione temporanea dell’orario di lavoro. nel corso delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, per i casi di ristrutturazione e riconversione produttiva, le associazioni territoriali degli industriali daranno informazioni al sindacato provinciale di categoria sugli obiettivi di ristrutturazione o di riconversione parziale o totale che le aziende interessate intendono perseguire e dei livelli di occupazione complessivamente da salvaguardare.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario, di lavoro, le parti, ferma restando l'applicazione della legge n. 164/1975, fanno rinvio alle intese confederali del 21 gennaio 1975, con particolare riferimento al previsto esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi, gli investimenti, gli effetti sull'occupazione al fine di adottare tutte le misure che ne assicurino la salvaguardia e lo sviluppo, le modalità di distribuzione della riduzione, attuando in quanto possibile criteri di rotazione; le iniziative di qualificazione professionale nella salvaguardia delle condizioni salariali e normative conseguite. A partire dall'1-7-1979, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario le aziende erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norme di legge, contestualmente alla retribuzione del mese. Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di; periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - L'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 40 ore di integrazione non ancora autorizzate dall'INPS. In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione Provinciale dell'INPS 1'azienda provvederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del preavviso, del .trattamento di fine rapporto e degli altri eventuali diritti maturati.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Art. 24 - Recuperi produttivi
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. 1. In caso di sospensione dell'attività lavorativa, in via prioritaria rispetto al trattamento di integrazione salariale, potranno essere utilizzati in modo collettivo, previo esame con i Rappresentanti Sindacali Aziendali, ferie e permessi annui retribuiti.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Anche in questo caso le previsioni contrattuali sono state adeguate alle pratiche aziendali abbastanza consolidate in materia anche in relazione alle indicazioni delle sedi territoriali dell’Inps. In particolare, si è previsto che in relazione alla necessità di sospensioni dell’attività lavorativa, l’azienda potrà disporre, previo esame congiunto con la RSU che , in ogni caso, si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella lettera di convocazione, l’utilizzo di quanto accantonato in conto ore e le giornate di ferie residue ad esclusione, quindi, di quanto maturato nell’anno in corso.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223, specifica- mente artt. 1, 4 e 24, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19 dicembre 1984, n. 863, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi, in via sperimentale, per la vigen- za del presente contratto nazionale, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, di ristruttu- razione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze socia- li di un minore impiego della forza lavoro. A tal fine, nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situa- zioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo i permessi annui retribuiti del capi- tolo 2) e del conto ore di cui al capitolo 3 del presente art. 7, i residui delle giornate di ferie e la fruizione delle festività cadenti di domenica e di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, le parti, ferma restando l'applicazione della L. n. 164/1975, fanno rinvio alle intese confederali del 21 gennaio 1975, con particolare riferimento al previsto esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti, gli effetti sulla occupazione; le modalità di distribuzione della riduzione, attuando per quanto possibile la rotazione dei lavoratori soggetti al provvedimento. Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 20 del presente c.c.n.l., forniranno, alle R.S.U., le informazioni necessarie per la gestione del premio.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. In caso di sospensione dell’attività lavorativa, in via prioritaria rispetto al trattamento di integrazione salariale, potranno essere utilizzati in modo collettivo, previo esame con i Rappresentanti Sindacali Aziendali, ferie e permessi annui retribuiti.