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Contrazione temporanea dell'orario di lavoro Clausole campione

Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, le parti, ferma restando l'applicazione della L. n. 164/1975, fanno rinvio alle intese confederali del 21 gennaio 1975, con particolare riferimento al previsto esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti, gli effetti sulla occupazione; le modalità di distribuzione della riduzione, attuando per quanto possibile la rotazione dei lavoratori soggetti al provvedimento. Art. 1 Punto 1.2 (Livello aziendale e di gruppo) Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 200 dipendenti per i gruppi e più di 50 per le singole aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza della Federlegno Arredo, forniranno alle R.S.U., assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative: - alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale ivi compreso l'utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di legge; - ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche; - ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti; - alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione; - alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età, tipologia contrattuale nonché i livelli di salario a parità di mansione e le mansioni - responsabilità sociale di impresa Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo. N.d.R.: L'accordo 13 dicembre 2016 prevede quanto segue: Art. 1 Punto 1.3. Decentramento, ristrutturazioni, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive Le Direzioni delle aziende ...
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro. In caso di necessità di sospensioni dell'attività lavorativa, potrà essere utilizzato anche in modo collettivo, previo esame con la RSA/RSU laddove presenti e in mancanza con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell'incontro indicata nella convocazione, quanto accantonato in conto ore e le giornate di ferie residue, escluse quelle in corso di maturazione nell'anno corrente.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. In caso di sospensione dell’attività lavorativa, in via prioritaria rispetto al trattamento di integrazione salariale, potranno essere utilizzati in modo collettivo, previo esame con i Rappresentanti Sindacali Aziendali, ferie e permessi annui retribuiti.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. 1. In caso di sospensione dell'attività lavorativa, in via prioritaria rispetto al trattamento di integrazione salariale, potranno essere utilizzati in modo collettivo, previo esame con i Rappresentanti Sindacali Aziendali, ferie e permessi annui retribuiti.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro. A tal fine, nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo i permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, della presente Disciplina generale, ferma restando la particolare disciplina stabilita al secondo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti contenuto nello stesso articolo, nonché i residui delle giornate di ferie di cui agli artt. 14 e 12, Disciplina speciale, Parte rispettivamente prima e terza, e la fruizione delle festività cadenti di domenica e di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223, specifica- mente artt. 1, 4 e 24, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19 dicembre 1984, n. 863, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi, in via sperimentale, per la vigen- za del presente contratto nazionale, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, di ristruttu- razione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze socia- li di un minore impiego della forza lavoro. A tal fine, nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situa- zioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo i permessi annui retribuiti del capi- tolo 2) e del conto ore di cui al capitolo 3 del presente art. 7, i residui delle giornate di ferie e la fruizione delle festività cadenti di domenica e di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. In caso di necessità di contrazione temporanea dell’orario di lavoro. nel corso delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, per i casi di ristrutturazione e riconversione produttiva, le associazioni territoriali degli industriali daranno informazioni al sindacato provinciale di categoria sugli obiettivi di ristrutturazione o di riconversione parziale o totale che le aziende interessate intendono perseguire e dei livelli di occupazione complessivamente da salvaguardare.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Anche in questo caso le previsioni contrattuali sono state adeguate alle pratiche aziendali abbastanza consolidate in materia anche in relazione alle indicazioni delle sedi territoriali dell’Inps. In particolare, si è previsto che in relazione alla necessità di sospensioni dell’attività lavorativa, l’azienda potrà disporre, previo esame congiunto con la RSU che , in ogni caso, si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella lettera di convocazione, l’utilizzo di quanto accantonato in conto ore e le giornate di ferie residue ad esclusione, quindi, di quanto maturato nell’anno in corso.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, le parti, ferma restando l'applicazione della L. n. 164/1975, fanno rinvio alle intese confederali del 21.1.1975, con particolare riferimento al previsto esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti, gli effetti sulla occupazione; le modalità di distribuzione della riduzione, attuando per quanto possibile la rotazione dei lavoratori soggetti al provvedimento.
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Art. 24 - Recuperi produttivi