Domanda. Con riferimento al Capitolato d’Oneri, par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectore.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro
Domanda. Con riferimento Il Capitolato D’oneri prevede al Capitolato d’Oneriparagrafo “Documenti per la Stipula”, parpagg. 2286 e seguenti, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo quanto segue. “Ai fini della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 stipula dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutatociascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, potendoai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al più5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoriaper una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, con la conseguenzacosì come di seguito indicato: • 50% in caso di 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in quest’ultimo casofavore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di far acquisire lo status esecuzione, a seguito degli Ordinativi di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolareFornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: • qualora il concorrente che riveste la posizione quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di aggiudicatario 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determineràAccordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, a parità tale Fornitore sarà richiesto di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopraestendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisionenecessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte l’estensione della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in pectoremodo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle amministrazioni.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione
Domanda. Con Sempre con riferimento alla fideiussione a favore della singola Amministrazione contraente, se il calcolo dell’importo fideiussorio viene aumentato di tanti punti percentuali rispetto al ribasso effettuato dal fornitore, cosa viene considerato come ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇? La media risultante dalla somma dei ribassi effettuati in gara dal fornitore per ogni singolo servizio? In Capitolato d’Onerid’oneri al paragrafo 23 – Garanzie definitive – punto 2 (garanzie in favore di ciascuna Amministrazione contraente) viene specificato che “l’importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione contraente (quindi con riferimento agli Ordinativi di Fornitura), sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% se il Ribasso (R) Offerto in sede di AQ rispetto alla base d’asta dell’AQ sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.” Inoltre, sempre nel medesimo paragrafo, viene specificata la modalità di calcolo del Ribasso R: “il Ribasso (R) offerto in sede di AQ sarà determinato mediante la formula R = 1 - P/BA, dove BA è il valore della quota di fornitura, di cui al par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 spettante all'aggiudicatario e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo casoP è il prezzo complessivo offerto relativamente a tale quota. Detto prezzo complessivo sarà a sua volta calcolato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario per le rispettive quantità annuali stimate, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvistocui al par. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 4.1 del Capitolato d’oneri)Tecnico, moltiplicate per i 3 anni di durata del contratto e considerando solo le quantità relative alle Amministrazioni Beneficiarie corrispondenti alla quota aggiudicata. Atteso che Il ribasso così determinato, espresso in formato percentuale, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (ad es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassiR pari a 0,12345, pari a 12,345%, sarà arrotondato a 12,35%); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectore”.
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Sources: Accordo Quadro Multifornitore, Accordo Quadro Multifornitore
Domanda. Con Conn riferimento al Capitolato d’Onerid’Oneri – Art. 15.2 “Documentazione a Comprova delle Caratteristiche Tecniche” – pag. 39, parsi riporta: “Esclusivamente per il “CRITERIO EX ART. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 47 COMMI 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvistoLETT. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella B) DL 77/2021” di cui sopraalle tabelle del par. 17.1 del presente Capitolato d’Oneri, lo scorrimento della graduatoriaove offerto, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste il Concorrente abbia dichiarato in sede di Offerta Tecnica di aver già adottato una o circostanze analoghe più delle misure indicate al criterio sopra richiamato, dovrà inserire a Sistema, nell’apposita sezione “Documenti a comprova” idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc, con riferimento alle misure messe in atto per ciascuna voce offerta”. Visto che l’assegnazione del punteggio prevede anche di adottare tali misure entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, come si verificassero nella fase che precede l’attribuzione riporta: “L’offerente ha adottato, ovvero si impegna ad adottare entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, una o più delle seguenti misure: ❑ Assicurazione sanitaria: C=0,4; ❑ Asilo nido presso la sede dell’impresa per i figli dei punteggi totali determinando l’esclusione dipendenti o contributo mensile di importo superiore a € 100 per l’accesso all’asilo nido: C=0,4; ❑ Miglioramento condizioni di maternità/paternità obbligatoria: estensione della maternità e della paternità obbligatoria e erogazione di un concorrentecontributo una tantum per la nascita di ciascun figlio: C=0,2. Verrà attribuito un coefficiente C pari alla somma dei sub coefficienti indicati in relazione a ciascuna delle misure adottate, è prevista la modifica fino a un massimo di detti punteggi e non solo lo scorrimento C=1”. Si richiede a codesta Spettabile Azienda di confermare che per l’attribuzione del punteggio si ritenga sufficiente un’autodichiarazione della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso società che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto si impegni ad adottare tali misure entro i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro Risposta Si conferma che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati)cui al “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” delle tabelle del par. 17.1 del Capitolato d’▇▇▇▇▇, il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara è assegnato anche nel caso di esclusionedichiarazione di “mero impegno”. Non è necessario a tal fine, intervenuta dopo l’assegnazione da parte tuttavia, produrre un’autodichiarazione in tal senso, posto che al concorrente sarà consentito opzionare a Sistema, nell’ambito della Commissione giudicatrice dei punteggi totali “Scheda offerta tecnica” di cui al par. 15.1 del Capitolato Tecnico, la soluzione offerta. In caso di “impegno”, troverà applicazione, in sede di esecuzione, l’art. 8 comma 3 dell’Accordo Quadro, e la previsione delle relative penali (Pt+Peart. 14 comma 18), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectore.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi
Domanda. Con Al punto “15 – Contenuto della offerta economica” del Disciplinare di gara, è scritto: Il concorrente, inoltre, con riferimento a ciascun singolo lotto a cui intende partecipare, dovrà inviare tramite il Sistema, nell’apposita sezione denominata “Dichiarazione domicilio ed accesso agli atti”, la dichiarazione di cui all’”allegato dichiarazione domicilio ed accesso agli atti” con cui: - indica i seguenti dati < omissis >; - autorizza o meno < omissis >. Si evidenzia che: • Tali informazioni non sono relativi all’offerta economica ma alle dichiarazioni; • Il punto “- indica i seguenti dati < omissis >“ è presente anche al Capitolato d’Oneripunto 16 del documento “allegato 1 – domanda di partecipazione” (dove peraltro è sempre stato posizionato in tutte le gare precedenti); • Nel documento “allegato 16 – dichiarazione domicilio ed accesso agli atti” non è presente uno spazio per l’indicazione del lotto e si domanda:
a) È corretto che delle “dichiarazioni” vengano inserite nell’offerta economica?
b) Se sì: il punto 16 del documento “allegato 1 – domanda di partecipazione” deve essere eliminato, dovendo dichiarare tali dati in un altro documento / altra sezione del portale?
c) Ed inoltre… occorre inserire un documento “allegato 16 – dichiarazione domicilio ed accesso agli atti” per ogni lotto cui si partecipa (per un massimo di nr. 3 documenti) con l’indicazione del numero del lotto oppure è sufficiente un unico documento cha valga per tutti e tre i lotti? Si rammenta che nella presente procedura trova applicazione l’art. 133 comma 8 del D.lgs n. 50/2016, pertanto le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti di cui ai paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3 del Disciplinare, che verrà effettuata, per ciascun lotto, solo sul concorrente risultato primo in graduatoria. Per tale ragione è richiesto a tutti i concorrenti di produrre, per ciascun lotto cui si intende partecipare, l’allegato “dichiarazione di domicilio e accesso agli atti” fornendo tutte le informazioni ivi previste (cfr. par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica 15 del Disciplinare di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia Si confermano altresì le informazioni richieste nell’Allegato 1 – domanda di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con partecipazione per cui il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente punto 16 non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectoredovrà essere eliminato.
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Sources: Gara Per l'Appalto Di Fornitura Di Veicoli, Gara Per l'Appalto Di Fornitura Di Veicoli
Domanda. Con riferimento al documento ALLEGATO10 B - OFFERTA TECNICA LOTTI DI SUPPORTO 5 E 6 si riporta a pagine 2 quanto segue: L’Offerta tecnica è costituita da una RELAZIONE TECNICA che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico; - l’allegato “Schede Esperienze Pregresse Lotti Supporto - l'allegato “Schede Business case Lotti Supporto si riporta inoltre che La Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” (comprese le schede esperienze pregresse e le schede Business Case) di seguito riportato e dovrà essere contenuta entro le 40 pagine. si riporta infine che "le schede esperienze pregresse Lotti Supporto e le schede Business Case Lotti Supporto, conformi alle previsioni di cui, rispettivamente, all’Allegato 10 E e all’Allegato 10 F al Capitolato d’Oneri, par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenzapossono essere contenute in appositi documenti distinti, in quest’ultimo un unico documento congiunto oppure all’interno del medesimo documento contenente la Relazione, in una sezione dedicata e identificabile. In tali casi, il numero massimo di pagine previsto nell’Allegato 10 E, quello previsto nell’Allegato 10 F e, se del caso, quello previsto nel presente documento si intenderanno cumulati" Si chiede di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente confermare che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione 40 pagine riguardi la sola relazione tecnica e che quindi il numero di pagine degli allegati 10 E e 10 F debba essere sommato alle 40 della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gararelazione tecnica. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che Quindi nel caso in cui il concorrente presenti gli allegati 10 E e 10 F in documento separato: - invece la relazione tecnica avrà un numero di pagine pari a 40 (escluso copertina, indice, descrizione offerente e documentazione coperta di riservatezza) - queste o circostanze analoghe l'allegato 10 E avrà un numero di pagine massimo pari a 5 per ciascuna scheda (totale 10) - l'allegato 10 F dovrà contenere il business case per un massimo di 5 pagine. Il tutto per un totale massimo di 55 pagine Non si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione conferma. La Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi risposta” e non solo lo scorrimento della graduatoria (pagdovrà essere contenuta entro le 40 pagine comprensiva delle schede esperienze pregresse e delle schede Business Case. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectoreSi veda comunque l’Errata Corrige.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto
Domanda. In relazione alle previsioni di cui alle pp. 35 ss. del Capitolato Tecnico [lettere c) e d)] e più in generale al tema dei c.d. “servizi aggiuntivi”, vietati dalla legge (art. 144 d.lgs. n. 50/2016) oltre che dalla disciplina di gara, si chiede di confermare che: a) la nozione di servizi aggiuntivi è quella contenuta nelle rilevanti previsioni del d.m. n. 122/2017, per cui essi coincidono con i servizi “che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara”; b) il mancato rispetto del limite relativo ai servizi aggiuntivi vada ricondotto al mancato rispetto degli impegni sulla commissione sanzionato con una penale di euro 30.000; c) la ipotesi di violazione del limite relativo ai servizi aggiuntivi vada sanzionata con la summenzionata penale solo per il caso in cui sia riscontrata una sola violazione, mentre per la ipotesi di più di una violazione, reiterazione della stessa, ecc., troverà applicazione la previsione per cui “In caso di oggettivi, gravi e reiterati inadempimenti posti in essere dal Fornitore, nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip stessa, sarà facoltà di Consip, ove ne ricorrano i presupposti, risolvere di diritto l’Accordo Quadro anche in mancanza di esecuzione in tutto o in parte delle verifiche ispettive sopra descritte”; d) che la ipotesi di cui al precedente quesito c (ossia la necessità che l’Amministrazione e/o codesta Stazione Appaltante risolvano il contratto tramite clausola risolutiva espressa) ricorra anche quando, all’atto di una unica e singola ispezione, siano state riscontrate non una sola ma più violazioni del limite in discorso; e) che l’esercizio del diritto alla risoluzione del contratto - a fronte di gravi inadempimenti come quello in discorso (violazione del divieto dei servizi aggiuntivi per volte superiore ad una) - costituisce da parte di codesta Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni un atto dovuto, in considerazione della evidenza pubblica e del necessario rispetto del buon andamento della P.A. Con riferimento ai servizi aggiuntivi si rappresenta quanto riportato al paragrafo 5.2 lett. c) del Capitolato d’Oneritecnico: “Resta inteso che la predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di offerta. Si rammenta che ai sensi dell’art.144, parcomma 6, lettera c) del Codice degli appalti: “[…] Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti” (lettera così modificata dall'art. 2226-bis, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti comma 1, 2lettera b), 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentreràlegge n. 91 del 2022), pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione la richiesta agli esercenti di un concorrentecorrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi offerti costituisce violazione della richiamata normativa, è prevista nonché del disposto contrattuale”. A ciò si aggiunga quanto riportato sul punto nell’allegato 7 al Capitolato d’oneri: “Pertanto per dimostrare la modifica di detti punteggi e congruità dell’offerta economica presentata da ciascun offerente non solo lo scorrimento della graduatoria saranno ammessi ricavi derivanti dalla vendita dei cd. servizi aggiuntivi/varianti (pagCfr. 78 par.16 del Capitolato d’oneri). Atteso Si precisa infine che i progetti tecnici, eventualmente offerti in gara, sono remunerati dalla commissione applicata agli esercenti (icfr. Criterio PT6) e pertanto non saranno ammessi ricavi derivanti dalla vendita di tali progetti”. Infine si rammenta che: “nessun vincolo deve essere posto all’esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara” (paragrafo 5.2 lett. e) del Capitolato tecnico). In sede di esecuzione contrattuale, nell’ambito delle Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale di Commissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti (cfr. 8.2.3 Capitolato tecnico) viene richiesta la metodologia presentazione di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (esuna “dichiarazione resa ai sensi dell’art. all’offerta 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (legale rappresentante attesti: […] iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (con riferimento a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente codesto appalto non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), sono stati venduti servizi aggiuntivi agli esercenti convenzionati a fronte di un concorrente che rivesta la posizione corrispettivo ulteriore rispetto alla commissione applicata, nel rispetto di aggiudicatario in pectore.quanto previsto all’art. 144, comma 6, lettera
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Domanda. Con riferimento alla documentazione di offerta tecnica dei Lotti 5 e 6, all’interno dell’Allegato 10 B – Schema offerta tecnica Lotti Supporto è riportata la seguente dicitura: “le schede esperienze pregresse – Lotti supporto e le schede Business Case – Lotti supporto, conformi alle previsioni di cui, rispettivamente all’Allegato 10 E e all’Allegato 10 F al Capitolato d’Onerid’oneri, parpossono essere contenute in appositi documenti distinti, in un unico documento congiunto oppure all’interno del medesimo documento contenente la Relazione Tecnica, in una sezione dedicata e identificabile. 22In tali casi, laddove è il numero massimo di pagine previsto nell’allegato 10 E, e quello previsto nell’allegato 10 F e, se del caso, quello previsto nel presente documento, si intenderanno cumulati.” Al riguardo – in caso di predisposizione di tre documenti distinti per ciascun Lotto di supporto (primo documento: Relazione tecnica; secondo documento: Allegato Schede Esperienze pregresse; terzo documento: Allegato Scheda Business Case) – si chiede conferma che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica • Il documento di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo“Relazione tecnica” dovrà essere contenuto entro 40 pagine, al piùnetto di: - Copertina - Indice - Premessa - Sezione relativa alla “presentazione e descrizione dell’offerente” - Sezione relativa alla “documentazione coperta da riservatezza”. - Schede Esperienze Pregresse e Business Case, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, prodotte in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totalidocumenti distinti; • qualora l’eventuale non conferma l’allegato “Scheda Esperienze pregresse” dovrà essere contenuto entro 10 pagine, al netto di copertina e indice dell’allegato; • l’allegato “Scheda Business Case”, dovrà essere contenuto entro 5 pagine, al netto di una copertina dell’allegato. • Il numero cumulato di pagine di offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre tecnica soggetto a valutazione sarà pertanto dato da: - 40 pagine relative al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella capitolo “3. Criteri di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto valutazione tecnica” del documento di concorrenti Relazione tecnica - 10 pagine relative alle schede Esperienze pregresse presentate in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, apposito documento; - 5 pagine relative alla scheda business case presentato in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectoreapposito documento.
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Domanda. Con riferimento al Documento: Capitolato d’OneriTecnico, par. 2212 Penali, laddove è tabelle 13, 15, 17, e 18 del paragrafo 12.3 Penali Domanda: si chiede di confermare l’interpretazione che il VUP indicato sia da considerarsi riferito al canone unitario dell’item oggetto di guasto fuori SLA e non al canone complessivo del servizio. In caso contrario si fa presente che l’incidenza percentuale della penale calcolata, risulterebbe direttamente proporzionale, sia al numero di item oggetto del servizio, sia al valore complessivo del servizio, contravvenendo a quanto previsto che eventuali variazioni – all’art. 113-bis. Comma 4 del Codice degli Appalti: I contratti di appalto prevedono penali per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo il ritardo nell’esecuzione delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione prestazioni contrattuali da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per ciascuna offertail ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 detto ammontare netto contrattuale che prescrive di commisurare la penale in modo proporzionale e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con mutuamente esclusivo all’importo del contratto oppure alle prestazioni del contratto. Nel caso in cui la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o penale dovesse essere esclusocomminata in modo proporzionale sia alla singola prestazione, si determineràsia al valore complessivo del contratto, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopralivello qualitativo del servizio erogato, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente si riscontrerebbe l’effetto che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione a fronte di un concorrente, è prevista la modifica determinato livello di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia servizio con uno specifico ordine di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra grandezza per le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati penali (es. all’offerta 0,1% del valore del contratto) esisterebbe sempre un contratto abbastanza grande in termini di apparati gestiti tale da comportare una penale oltre il 10%. Per maggiore chiarezza si riporta di seguito un esempio di calcolo: CASO 1 - Gestione di 100 apparati Considerando un: • Canone mensile per singolo item= 10 € • Canone complessivo mensile = 1000 € • Numero Item contrattualizzati = 100 • FP = 1 • VUP = 0,001 * 1000 € = 1 € • DLS = 50% • Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% il valore della penale risulterebbe pari a: PLS = 2 (numero guasti) * 1 (FP) * 1 € (VUP) * 50% (DLS) = 1 € con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); incidenza percentuale rispetto al canone del 0,1 % • Canone mensile per singolo item= 10 € • Canone complessivo mensile = 10.000 € • Numero Item contrattualizzati = 1.000 • FP = 1 • VUP = 0,001 * 10.000 € = 10 € • DLS = 50% • Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% Il valore della penale risulterebbe pari a: PLS = 20 (iinumero guasti) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito * 1 (FP) * 10 € (VUP) * 50% (DLS) = 100 € con incidenza percentuale rispetto al canone del 1 % • Canone mensile per singolo item= 10 € • Canone complessivo mensile = 100.000 € • Numero Item contrattualizzati = 10.000 • FP = 1 • VUP = 0,001 * 100.000 € = 100 € • DLS = 50% • Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% Il valore della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; penale risulterebbe pari a: PLS = 200 (iiinumero guasti) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico * 1 (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi FP) * 10 € (VUP) * 50% (DLS) = 10.000 € con incidenza percentuale rispetto al canone del 10 % Si rimanda alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectorerettifica n.1 al capitolato tecnico.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro
Domanda. Con riferimento Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione del lotto 1, il valore massimo spettante all’aggiudicatario (70%) si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lotto, sicché una Amministrazione che, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre cause, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore dei propri servizi previsti. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget di € 3 milioni di servizi per il lotto 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il valore rimanente del budget previsto per i servizi del Lotto 1 • Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 70% di quanto previsto a budget. Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di gara per il lotto 1. Come precisato nel par. 25 del Capitolato d’Oneri, par. 22la quota massima di erosione (variabile a seconda del numero di offerte valide) è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoria, laddove è in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta“La quota massima sopra indicata, quindi, non avranno effetto sul numero degli è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 del singolo lotto dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutatoma rappresenta una soglia massima che, potendonel corso della durata dell’Accordo Quadro, al piùnon potrà essere superata complessivamente da nessun Fornitore, determinarsi uno scorrimento della relativa per ciascun lotto”. Per tale ragione, nell’esempio riportato, non sussiste alcun diritto del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totalirileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioni; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusioneincompatibilità dell’operatore, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta le Amministrazioni dovranno scorrere la posizione di aggiudicatario in pectoregraduatoria.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica
Domanda. Con riferimento In relazione all’avviso di rettifica del bando pubblicato, su GUCE n. S70 del 10/04/08, in particolare per quel che riguarda gli oneri per la sicurezza, si chiede di confermare:
a) che gli oneri per la sicurezza di cui al Capitolato d’OneriDUVRI sono da considerare, parin termini economici, aggiuntivi rispetto ai prezzi unitari a base d’asta;
b) che tali oneri, se calcolati dalle Amministrazioni contraenti in percentuale, sono da applicare sui prezzi unitari a base d’asta e non sui prezzi di aggiudicazione;
c) che tali oneri, se calcolati dalle Amministrazioni contraenti in valore assoluto, dovranno comunque rispettare dei valori percentuali minimi di mercato (es. 222% per i servizi manutentivi);
d) che tali oneri, trattandosi di servizi della durata di 4 anni, saranno applicati annualmente;
e) che tali oneri, potranno essere fatturati dall’Assuntore alle Amministrazioni contraenti periodicamente, insieme ai corrispettivi;
f) che nelle giustificazioni d’offerta, la valutazione degli oneri per la sicurezza di cui all’ART. 86 del D.lgs. 163/2006 dovrà quindi riguardare gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’Assuntore, con esclusione quindi di quelli di interferenza, in quanto questi ultimi sono stati quantificati in sede di gara
a) i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenza, che saranno valutati e indicati, laddove è previsto che eventuali variazioni – esistano interferenze, da ciascuna Amministrazione al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai prezzi unitari a base d’asta;
b) la Determinazione n.5/2008 dell’Autorità per esclusioni la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendoG.U. n.64 del 15 marzo 2008), al piùpunto B. “Valutazione dei costi della sicurezza”, determinarsi uno scorrimento recita “…la stima dei costi della relativa graduatoriasicurezza da interferenze [laddove esistano interferenze] dovrà essere congrua, con la conseguenzaanalitica per singole voci, in quest’ultimo casoriferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totalisicurezza del committente; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste un elenco prezzi non sia applicabile o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad un’analisi dei punteggi totali determinando l’esclusione costi dettagliata e desunta da indagini di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’onerimercato…”;
c) vedi risposta al precedente punto b). Atteso che (i;
d) la metodologia validità, in termini di calcolo durata, dei punteggi introduce un’interdipendenza tra costi relativi alla sicurezza da interferenze, laddove esistano interferenze, sarà, come per gli oneri, indicata dall’Amministrazione Contraente;
e) le diverse offerte modalità di fatturazione dei costi relativi alla sicurezza da interferenze, laddove esistano interferenze, saranno indicate dall’Amministrazione Contraente;
f) gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’Assuntore, diversi dai rischi da interferenza che - si ribadisce - saranno determinati dalle singole Amministrazioni al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, laddove esistano interferenze, dovranno essere espressamente indicati dal concorrente in quanto i punteggi vengono riparametrati (esOfferta Economica, così come previsto dall’art. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario87, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati)comma 4, il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectoredel D. Lgs. 163/2006.
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Domanda. Con In riferimento al Capitolato d’Oneriparagrafo 6.6. del capitolato tecnico “Obblighi a contenuto innovativo” , par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da nella parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase prevede che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione “la Consip potrà valutare la realizzazione di un concorrente, è prevista la modifica eventuali limitate iniziative di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia sperimentazione di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati gestione di altri Voucher (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolatiSociali), previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario”, considerato che l’appalto ha ad oggetto il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specificoservizio di buoni pasto e che eventuali attività ulteriori devono essere ad esso oggettivamente connesse, si chiede di confermare che:
1) tali iniziative potranno avere come beneficiari diretti solo i dipendenti ai quali è destinato il servizio di buono pasto elettronico, con esclusione di soggetti diversi e non dipendenti delle PA (quali, ad esempio, soggetti svantaggiati, studenti ecc.);
2) tali iniziative comportano l’utilizzo della rete allestita per l’espletamento del servizio dei buoni pasto e non consentono l’utilizzo di una rete diversa; Premesso che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche come indicato nel caso paragrafo 6.6 del Capitolato tecnico: ✓ la Consip potrà valutare la realizzazione di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali eventuali limitate iniziative di Sperimentazione di gestione di altri Voucher (Pt+Pees. Sociali), previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario, fino al raggiungimento di ordini di acquisto di buoni pasto per un concorrente importo complessivo pari al 10% del massimale di ciascun Lotto. ✓ A tali iniziative potranno accedere solo le Amministrazioni che rivesta abbiano emesso almeno un Ordine d'acquisto di Buoni pasto, senza oneri aggiuntivi nei confronti del Fornitore dei Buoni pasto, ritenendosi quest’ultimo soddisfatto dal contratto a cui la posizione Sperimentazione è collegata. ✓ La somma dei valori nominali dei Voucher moltiplicata per la commissione richiesta all’esercente determinerà l’importo massimo percepibile dall’aggiudicatario per ciascuna iniziative di aggiudicatario Sperimentazione. Tale importo non potrà in pectoreogni caso essere superiore al 15% dell’importo complessivo dell’Ordine di acquisto di Buoni pasto emesso dall’Amministrazione; si precisa:
1) con riferimento alla prima richiesta, che è responsabilità dell’Amministrazione interessata ad avviare una sperimentazione di gestione di altri Voucher (es. Sociali) selezionare i beneficiari di dette iniziative;
2) con riferimento alla seconda richiesta, che l’unico vincolo imposto al Fornitore con riferimento al network di esercenti convenzionati per la spendita del contributo erogato dall’Amministrazione è l’applicazione di una commissione che non potrà superare la percentuale offerta agli esercenti per il ritiro dei Buoni pasto nell’ambito del presente appalto.
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Sources: Confidentiality Agreement
Domanda. Con riferimento al Capitolato d’OneriAll’art. 19 comma 3 dello “Schema di Convenzione” e all’Art. 3.1 dell’Allegato A “Flussi dati commissione” in merito alle rettifiche o integrazioni del “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore"", par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (esriportato che: mancato superamento dell’eventuale verifica ∙ entro 12 mesi dal termine di anomalia; esito negativo trasmissione della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari dichiarazione semestrale oggetto di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenzaintegrazione, in quest’ultimo caso, caso di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totaliriduzione degli importi inizialmente dichiarati; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero ∙ entro 12 mesi dal termine degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Ancheeffetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in tal caso, non si procederà “revisionecaso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente l’inciso “imputabili al semestre precedente” faccia riferimento esclusivamente all’ipotesi di dichiarazione integrativa o rettificata per “riduzione degli importi inizialmente dichiarati”, visto che il termine di 12 mesi “in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati” non debba procedersi fa riferimento alla preventiva “revisionedichiarazione semestrale oggetto di integrazione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste bensì ai “12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore” e che pertanto la rettifica o integrazione “in gara anche caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati” può essere relativa a tutti i semestri precedenti purché sia effettuata “entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore” Risposta L’inciso “importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente” vale per entrambe le casistiche e sta a significare che sia se emergono nuovi importi da dichiarare, sia se emergono importi da stornare riferiti a un semestre passato per il quale è stata già trasmessa la dichiarazione (e la stessa non è più editabile perché decorso il termine), la dichiarazione precedentemente resa può essere rettificata/integrata. Ciò che cambia è il termine entro il quale è possibile trasmettere la rettifica/integrazione: ∙ nel caso di esclusionerettifiche in diminuzione, intervenuta dopo l’assegnazione il termine è dato dalla data di trasmissione della dichiarazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectore.rettificare;
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Sources: Telecommunications
Domanda. Con riferimento In premessa, si sottolinea che, pur considerando le indicazioni di contesto presenti al paragrafo 2.1 del Capitolato d’OneriTecnico (documento: ID 1598· MS EA Sogei ·Allegato 4 ·Capitolato tecnico.pdf) che descrivono i ruoli, pari rapporti e le attività del Committente e della Stazione Appaltante, a far data dal 16 dicembre 2015, data antecedente alla pubblicazione della gara in oggetto. 22è attiva la convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3" avente come oggetto analoga fornitura, laddove a cui Sogei può aderire. Come noto, tale convenzione è previsto che eventuali variazioni – disponibile per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvistotutte le Amministrazioni Pubbliche. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, relazione proprio a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal casoquesta convenzione attiva, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed giustifica come. nonostante sia mantenuto sostanzialmente il medesimo oggetto di fornitura, da un lato vengono peggiorati elementi economici già attribuiti essenziali (termini di fatturazione e pagamento, tempi di fornitura, etc.), che aumentano i costi, e dall'altra si Impone un abbattimento del perimetro del corrispettivi. Infatti, Il listino a base d'asta della gara in oggetto (documento: ▇▇ ▇▇▇▇- MS EA Sogei – listino di gara) riporta valori economici che sono più bassi del 28% rispetto al listino consigliato al pubblico di Microsoft. Invece, nell'analoga procedura di gara per la Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 3" il listino a base d'asta della gara coincideva esattamente con il listino consigliato al pubblico di Microsoft. Sempre la procedura di gara per la Convenzione recentemente attivata Imponeva uno sconto minimo sul listino di gara del 21,70% che ha determinato la sua aggiudicazione con uno sconto del 26%. Inoltre, l'impianto della procedura di gara in oggetto impone un ulteriore sconto sulla base d'asta almeno pari al 15%, come è riportato al paragrafo 6 del Disciplinare (documento: ID 1598· MS EA Sogei -Disciplinare.pdf), a pena esclusione. Dalle considerazioni precedenti è evidente che il combinato disposto dello sconto del 28% sul listino consigliato al pubblico e del requisito di un ulteriore sconto del 15% determina una richiesta di sconto complessivo almeno pari al 38,8% di gran lunga superiore al migliore sconto che è stato possibile ottenere nell'analoga gara che ha generato la Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 3" la quale, si ribadisce, prevede, in particolar modo, termini di fatturazione e pagamento allineati alle offerte rimaste normativa in garaessere. Pertanto, Si evidenzia in prima Istanza, si richiede: • di innalzare la base d'asta al riguardo che valori del listino consigliato al pubblico da Microsoft, come peraltro effettuato da codesta Amministrazione nel caso dell'espletamento della procedura di gara relativa alla convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3"; • e/o di eliminare la condizione, a pena esclusione, di applicare uno sconto almeno pari al 15%, presente al paragrafo 6 del Disciplinare; • di adottare i termini di fatturazione e pagamento, i tempi di fornitura previsti nella convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3" Anche In relazione a quanto precedentemente esposto. si riportano qui di seguito le richieste di chiarimento: Premesso che - la fornitura in cui oggetto risponde ad esigenze diverse e afferenti un unico soggetto, ossia Sogei S.p.A. e non un numero indefinito di “utenti” come nel caso delle Convenzione, - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione la presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi contratto d’appalto e non solo alla stipulazione di una Convenzione, - la fornitura oggetto della presente procedura non trova esatta corrispondenza con quanto oggetto della convenzione Microsoft Enterprise Agreement 3, - le condizione economiche previste nella presente procedura si collocano in continuità con forniture precedenti che si sono susseguite a partire dal 2009, - lo scorrimento della graduatoria (pagsconto previsto del 28% sul listino consigliato al pubblico da Microsoft è stato confermato da Agid che, in aggiunta, ha richiesto un ulteriore sconto del 15%. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) L’entità dello sconto previsto trova la metodologia sua motivazione nella presenza di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta una componente fissa di rilevante entità con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione un minimo effort organizzativo necessario alla gestione di un aggiudicatariounico cliente, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) contesto, quest’ultimo, che il punteggio Tecnico si differenzia sostanzialmente dalle Convenzioni caratterizzate, per loro stessa natura, dalla indeterminatezza delle quantità che saranno effettivamente oggetto di Accordo Quadro viene ereditato in fase acquisto e dalla eterogeneità dei clienti. Alla luce di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specificoquanto suesposto, si chiede ritiene di confermare che effettivamente non debba procedersi accogliere alcuna delle richieste avanzate nella presente richiesta di chiarimenti poiché inconferenti rispetto alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti presente procedura di gara. Relativamente alle offerte rimaste modalità di fatturazione, si considerino comunque le modifiche apportate in gara anche nel caso sede di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectoreerrata corrige.
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Sources: Licensing Agreements
Domanda. Con All’art 17 del disciplinare di gara: “contenuto dell’offerta economica” si esplicita che con riferimento al Capitolato d’Oneri, par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertantopresente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Ancheseguono, in tal casoparticolare si precisa che il concorrente dovrà presentare, a pena d’esclusione, un “Piano Economico Finanziario” (PEF), come di seguito: • Redatto sulla base del Piano Economico e Finanziario di massima (allegato D al capitolato tecnico) e quindi contenere al minimo le voci in esso presenti, • Dovrà essere coerente rispetto a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta tecnica ed economica nonché quanto previsto dalla lex specialis • Garantire l’equilibrio economico e finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. • Si precisa altresì che il nel proprio PEF il concorrente dovrà tenere conto del flusso visitatori stimati al paragrafo 5 dell’Appendice 1 al progetto -Capitolato Tecnico; e degli incassi totali derivanti dalla vendita dei biglietti stimati allo stesso paragrafo e che non potranno essere modificati. Alla luce di quanto sopra esposto si procederà “revisione” chiedono i seguenti chiarimenti:
▇. ▇▇ fa presente che la somma complessiva dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste valori indicati è diversa da quanto dichiarato in gara, così come di seguito dimostrato: VALORE STIMATO CONCESSIONE anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 Totale somma corretta incassi vendita dei biglietti 3.203.469,00 3.239.656,00 3.271.269,00 3.304.266,00 3.335.879,▇▇ ▇▇.▇▇▇.▇▇▇,00 VALORE STIMATO CONCESSIONE anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 Totale somma atti di gara non corretta incassi vendita dei biglietti 3.203.469,00 3.239.656,00 3.271.269,00 3.304.266,00 3.335.879,▇▇ ▇▇.▇▇▇.▇▇▇,32 Si evidenzia chiede di indicare pertanto i valori corretti da utilizzare pena l’esclusione.
b. Specificare cosa si intenda in merito al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) fatto che il punteggio Tecnico PEF vada redatto sulla base del Piano Economico e Finanziario di Accordo Quadro viene ereditato massima (allegato D al capitolato tecnico) e quindi debba contenere al minimo le voci in fase esso presenti, ossia se siano da rispettare oltre le voci di Appalto Specifico (a meno dei punteggi costo e di ricavi anche i valori economici relativi alle competenze tecnologiche e che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste quindi le eventuali modifiche potranno essere fatto solo in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectoreaumento.
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Domanda. Con In riferimento al Capitolato d’Onerialla gara in oggetto, par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (esdall’analisi della Documentazione di gara solleviamo le seguenti perplessità: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico aggiudicazione bisogna presentare: - 1 cauzione definitiva di € 600.000 che garantisca la convenzione principale (che in teoria ha durata 24 mesi) - Numero “X” di definitive derivanti dalla conclusione dei singoli contratti nascenti in forza della Convenzione principale. Ogni singolo contratto ha una durata che va dai 6 ai 9 anni. Sia per la cauzione principale che per le singole applicative viene precisato che cessano alla esatta esecuzione delle obbligazioni. Si chiede di chiarire
1) Relativamente alla durata principale: Partendo dal presupposto che si possono stipulare singoli contratti all’interno dei 24 mesi, ognuno dei quali viene emesso con separata cauzione, siamo certi che la definitiva principale non sia legata alla durata dei singoli contratti applicativi?
2) Relativamente alla durata degli applicativi: 6 o 9 anni. La cauzione che viene accesa per i singoli contratti deve avere validità iniziale di 6/9 anni o può essere emessa garanzia con proroghe? Questo anche in virtù del fatto che è previsto lo svincolo progressivo fino all’80%.
3) Relativamente alla possibilità di escussione. Riporto a meno quanto indicato a pag. 80 del disciplinare: La Cauzione rilasciata a favore di ▇▇▇▇▇▇ copre il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in convenzione e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di fornitura. La domanda è: quanto dura? 24 mesi oppure 24 mesi + 6/9 per gli applicativi? In caso di inesatto adempimento di uno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolatisingoli contratti si escute solo la definitiva di riferimento o anche quella a favore di ▇▇▇▇▇▇? Si riportano di seguito le risposte ai singoli punti.
1) La garanzia definitiva in favore di ▇▇▇▇▇▇ durerà fino all'esecuzione dei singoli contratti attuativi, in particolare come riportato nella documentazione di gara: • al paragrafo 8.1 “Cauzione definitiva” del Disciplinare di gara: “Ai fini della stipula della Convenzione, l’Aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00), il diverso gap tra in favore di Consip S.p.A. valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.”; • alla lett. b MOD. 1. nell’allegato 6 al Disciplinare di gara “con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di fornitura”.
2) La cauzione che viene accesa per i punteggi degli aggiudicatari può singoli contratti attuativi deve avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specificovalidità iniziale di 6 o 9 anni (in ragione della scelta della singola Amministrazione) come si evince dal paragrafo 8.1 “Cauzione definitiva” del Disciplinare di gara: “Il Fornitore di ciascun ▇▇▇▇▇ è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi”. Lo svincolo progressivo fino all’80% è previsto per legge in ragione e misura dell'avanzamento dell'esecuzione, così come previsto al medesimo paragrafo del Disciplinare di gara.
3) In merito alla durata della cauzione rilasciata a favore di ▇▇▇▇▇▇ si chiede veda la risposta di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel cui al ▇.▇▇ 1. In caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione inesatto adempimento di uno dei singoli contratti si escute solo la garanzia definitiva relativa a tale contratto; restano ferme le eventuali conseguenze che da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), tale inesatto adempimento possono derivare sull’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione e sulla eventuale possibilità di un concorrente che rivesta escutere anche la posizione cauzione definitiva in favore di aggiudicatario in pectoreConsip.
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Domanda. Si chiede se bisogna calcolare il fatturato specifico medio annuo nel biennio considerando il fatturato per “data fattura” (usando solo fatture con data rientrante nel biennio) o per competenza (usando solo fatture la cui attività è stata svolta nel biennio anche se la data della fattura è successiva al medesimo).4. Si chiede di confermare che in fase di partecipazione alla gara è sufficiente indicare il fatturato realizzato in servizi analoghi a quelli oggetto di gara così come descritti all’art. III.1.2) del bando, senza dover elencare e descrivere i servizi medesimi e che tale descrizione (unitamente alla documentazione richiesta dall’art. 9.4 del disciplinare) sarà richiesta solo nella successiva fase di comprova dei requisiti.5. In caso di partecipazione a più lotti è possibile presentare un unico contratto di avvalimento valevole per più lotti? In caso di risposta positiva, la quota di fatturato oggetto dell’avvalimento che verrà spesa sui singoli lotti deve essere indicata nel contratto di avvalimento (concordato tra concorrente ed ausiliaria) o il concorrente può riservarsi di dichiararlo solo nel DGUE? Con riferimento riguardo al Capitolato d’Oneriprimo quesito si precisa che l’importo che può essere validamente speso ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica prescritto dal Bando è quello che deriva da prestazioni che siano state fatturate negli esercizi finanziari ivi indicati. Con riguardo al secondo quesito si conferma l’interpretazione proposta. Con riguardo al terzo e quarto quesito, fermo restando che le dichiarazioni e la documentazione relativa all’avvalimento è puntualmente indicata al par. 225.5 del Capitolato d’▇▇▇▇▇, laddove è previsto che eventuali variazioni – qualora il concorrente intenda fare ricorso a tale istituto per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui sopperire alla carenza dei requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenzamedesima impresa, in quest’ultimo casoper partecipare a più lotti, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente si conferma che ne era originariamente sprovvistopotrà produrre l’anzidetta documentazione una sola volta. In particolare: • qualora , a tal fine il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere esclusoindicherà, si determinerànell’unico proprio DGUE, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella il requisito complessivo di cui soprasi avvale e il nominativo dell’ausiliaria e l’ausiliaria (oltre a compilare il proprio DGUE) renderà la corrispondente dichiarazione nell’Allegato 7 – “Modello di dichiarazione di avvalimento”, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentreràmentre entrambe le imprese sottoscriveranno il contratto di avvalimento che potrà essere, pertanto, il unico. Esso dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, l’indicazione specifica, esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento. L’indicazione della quota parte di fatturato, oggetto di avvalimento, che verrà messa a disposizione dall’ausiliaria (e sarà spesa dal concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che avvalente) sui singoli lotti è richiesta solo nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria l’operatore economico parteci alla gara in forma associata (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolatiRTI ovvero Consorzio Ordinario), rendendosi necessario, in tale evenienza, verificare il diverso gap tra rispetto della maggioranza in senso relativo in capo alla mandataria. Al verificarsi di tale fattispecie il summenzionato contratto di avvalimento dovrà riportare, separatamente, i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede mezzi e le risorse ricondotte alla quota parte di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectorerequisito per ciascun lotto.
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Sources: Accordo Quadro
Domanda. Con riferimento al Per quanto concerne il Lotto 5, avente per oggetto “DES autoespandibili”, segnaliamo quanto segue: La descrizione contenuta nel Capitolato d’OneriTecnico, pared in particolare i requisiti minimi ivi previsti, non consente di comprendere a quale distretto di utilizzo (femoro-popliteo o iliaco) sia destinato lo stent richiesto per il lotto in questione. 22Si chiede, laddove è previsto che eventuali variazioni – quindi, di precisare se il lotto abbia per esclusioni oggetto:
(es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o specialii) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali lo stent per l’arteria femorale ovvero
(Pt+Peii) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenzal’arteria iliaca ovvero ancora
(iii) entrambi gli stent. Sia nell’ipotesi (i), in quest’ultimo casocui il lotto abbia per oggetto lo stent per l’arteria femorale, sia nell’ipotesi (iii), ossia che il lotto stesso si riferisca ad entrambi gli stent, segnaliamo che le misure massime previste quali “caratteristiche minime” per la “gamma di far acquisire lunghezze” e la “gamma di diametri” - più precisamente 150mm per la lunghezza e 10mm per il diametro - risultano incompatibili con lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvistostent destinato al trattamento dell’arteria femorale, disponibile – in relazione alle ordinarie misure dell’arteria - solo con lunghezza fino a 140mm e diametro fino a 8mm. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. SubentreràChiediamo, pertanto, se tale fosse l’evenienza, di modificare il concorrente che segue punto 2.5 del Capitolato Tecnico eliminando la dicitura “estremi inclusi” contenuta nella graduatoria formulata dalla Commissione Tabella 5, onde consentire la più ampia partecipazione ed evitare illegittime limitazioni della concorrenza. Nei criteri di valutazione previsti nel Capitolato d’oneri si prevede l’attribuzione di 10 punti - peraltro a titolo discrezionale - per la “percentuale di ischemia critica in studi pubblicati su riviste con IF≥1 relativi al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste dispositivo offerto in gara, ”. Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione chiede di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che precisare se verrà valutata
(i) la metodologia di calcolo percentuale dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta pazienti inclusi nello studio con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); ischemia critica o
(ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici percentuale di pervietà del sotto gruppo di pazienti con ischemia critica. Nei criteri di valutazione previsti nel Capitolato d’oneri si prevede l’attribuzione di 10 punti - peraltro a seguito della modifica della titolo discrezionale - per la graduatoria “percentuale di occlusioni riscontrata in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato studi pubblicati su riviste con IF≥1 relativi al dispositivo offerto in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si gara”. Si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva precisare se verrà valutata
(i) la percentuale di lesioni definite come “revisioneocclusioni totali” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso incluse nello studio o
(ii) la percentuale di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), pervietà del sotto gruppo di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectorepazienti con lesioni definite come “occlusioni totali”.
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