Durata degli incarichi Clausole campione

Durata degli incarichi. 1. L'incarico non è reiterabile o prorogabile e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta.
Durata degli incarichi. L’incarico non costituisce prestazione di tipo continuativo e , pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Non è ammessa in alcun caso la proroga.
Durata degli incarichi. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali hanno la seguente durata:
Durata degli incarichi. Gli incarichi dirigenziali oggetto del presente regolamento, anche in relazione ai contenuti del Piano nazionale anticorruzione e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione aziendale, hanno la seguente durata: -incarichi di direttore di dipartimento: tre anni eventualmente rinnovabili ; -incarichi di direzione di struttura complessa: 5 anni eventualmente rinnovabili; -incarichi di direzione di struttura semplice e a valenza dipartimentale: 3 anni eventualmente rinnovabili ; -incarichi di natura professionale di altissima e alta specialità e di specialità: 3 anni eventualmente rinnovabili; -incarichi di natura professionale di base : 5 anni ; La durata dell’incarico può essere più breve nei casi di: - revoca anticipata per effetto della valutazione negativa, di cui all’art. 31 dei CC.CC.NN.LL.3.11.2005 di entrambe le Aree; - cambio incarico anche per modifiche organizzative o per altri eventi di rotazione anticipata; - dimissioni dal servizio del titolare ; - collocamento a riposo del titolare; - altre cause che portano alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Durata degli incarichi. La durata degli incarichi deve essere preventivamente determinata. Gli incarichi di prestazione professionale e di prestazione non occasionale non possono eccedere i 36 mesi, mentre gli incarichi di natura occasionale non possono avere durata temporale superiore a 30 gg. Gli incarichi di prestazione professionale, di prestazione occasionale e quelli di prestazione non occasionale non possono essere rinnovati; gli incarichi di prestazione professionale e di prestazione non occasionale possono essere eventualmente prorogati, in via eccezionale, e al solo fine di completare l’attività e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. Gli incarichi di natura occasionale invece non possono essere prorogati. La Corte dei Conti ha puntualizzato che la temporaneità e l’eccezionalità delle esigenze devono essere intese non solo con riguardo al soggetto destinatario, ma anche soprattutto con riferimento all’oggetto della prestazione con la conseguenza che è priva di pregio l’argomentazione del superamento da parte del collaboratore di apposita selezione per ciascuno degli incarichi conferiti (X. Xxxxx, sez. centr. contr., 16 aprile 2014 n. 7). Pertanto non è possibile reiterare contratti con il medesimo oggetto e con lo stesso soggetto.
Durata degli incarichi. Gli incarichi avranno una durata di 3 anni, eventualmente prorogabili, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. c), del d. lgs. n. 165/2001, al solo fine di completare il progetto e comunque non oltre il 31.12.2026. L’efficacia del contratto di collaborazione è subordinata al corretto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 33 del 2013, nonché all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità svolto dalla Corte dei Conti. L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione anticipata, che verrà comunicata all’interessato con 30 giorni di anticipo, in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico, dovuta anche a sospensione o a chiusura anticipata dell'Investimento relativo al progetto in questione. Il suddetto incarico non costituisce, in nessun caso, un rapporto di pubblico impiego, né dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’AgID.
Durata degli incarichi. Art. 31 – Compensi
Durata degli incarichi. 1. L'incarico non costituisce prestazione di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. La proroga è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
Durata degli incarichi. 1. L’incarico di lavoro autonomo non costituisce prestazione di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Non è ammessa in alcun caso la proroga.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: