Durata degli incarichi Clausole campione

Durata degli incarichi. 1. L’incarico non è di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta.
Durata degli incarichi. La durata degli incarichi deve essere preventivamente determinata. Gli incarichi di prestazione professionale e di prestazione non occasionale non possono eccedere i 36 mesi, mentre gli incarichi di natura occasionale non possono avere durata temporale superiore a 30 gg. Gli incarichi di prestazione professionale, di prestazione occasionale e quelli di prestazione non occasionale non possono essere rinnovati; gli incarichi di prestazione professionale e di prestazione non occasionale possono essere eventualmente prorogati, in via eccezionale, e al solo fine di completare l’attività e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. Gli incarichi di natura occasionale invece non possono essere prorogati. La Corte dei Conti ha puntualizzato che la temporaneità e l’eccezionalità delle esigenze devono essere intese non solo con riguardo al soggetto destinatario, ma anche soprattutto con riferimento all’oggetto della prestazione con la conseguenza che è priva di pregio l’argomentazione del superamento da parte del collaboratore di apposita selezione per ciascuno degli incarichi conferiti (X. Xxxxx, sez. centr. contr., 16 aprile 2014 n. 7). Pertanto non è possibile reiterare contratti con il medesimo oggetto e con lo stesso soggetto.
Durata degli incarichi. 1. L’incarico di lavoro autonomo non costituisce prestazione di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Non è ammessa in alcun caso la proroga.
Durata degli incarichi. Art. 31 – Compensi
Durata degli incarichi. 1. L'incarico non costituisce prestazione di tipo continuativo e, pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. La proroga è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
Durata degli incarichi. L’incarico non costituisce prestazione di tipo continuativo e , pertanto, cessa al momento in cui viene conclusa la prestazione richiesta. Non è ammessa in alcun caso la proroga.
Durata degli incarichi. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali hanno la seguente durata: a) incarichi di struttura complessa: da 5 a 7 anni; b) incarichi di struttura semplice: da 3 a 5 anni; c) incarichi di natura professionale di cui all’art. 27 comma 1 lettera c): da 3 a 5 anni; d) incarichi di natura professionale di cui all’art. 27 comma 1 lettera d): 5 anni.
Durata degli incarichi. Gli incarichi avranno una durata di 3 anni, eventualmente prorogabili, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. c), del d. lgs. n. 165/2001, al solo fine di completare il progetto e comunque non oltre il 31.12.2026. L’efficacia del contratto di collaborazione è subordinata al corretto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 33 del 2013, nonché all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità svolto dalla Corte dei Conti. L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione anticipata, che verrà comunicata all’interessato con 30 giorni di anticipo, in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico, dovuta anche a sospensione o a chiusura anticipata dell'Investimento relativo al progetto in questione. Il suddetto incarico non costituisce, in nessun caso, un rapporto di pubblico impiego, né dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’AgID.
Durata degli incarichi. Gli incarichi dirigenziali oggetto del presente regolamento, anche in relazione ai contenuti del Piano nazionale anticorruzione e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione aziendale, hanno la seguente durata: -incarichi di direttore di dipartimento: tre anni eventualmente rinnovabili ; -incarichi di direzione di struttura complessa: 5 anni eventualmente rinnovabili; -incarichi di direzione di struttura semplice e a valenza dipartimentale: 3 anni eventualmente rinnovabili ; -incarichi di natura professionale di altissima e alta specialità e di specialità: 3 anni eventualmente rinnovabili; -incarichi di natura professionale di base : 5 anni ; La durata dell’incarico può essere più breve nei casi di: - revoca anticipata per effetto della valutazione negativa, di cui all’art. 31 dei CC.CC.NN.LL.3.11.2005 di entrambe le Aree; - cambio incarico anche per modifiche organizzative o per altri eventi di rotazione anticipata; - dimissioni dal servizio del titolare ; - collocamento a riposo del titolare; - altre cause che portano alla risoluzione del rapporto di lavoro.

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  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

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