Prestazione occasionale Clausole campione

Prestazione occasionale. Art. 27 Definizione 1. Per prestazione occasionale si intende una prestazione diversa da quelle delle ipotesi di cui ai capi II e III, avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati e che non abbia i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuatività. Il conseguente rapporto di lavoro autonomo si estingue con il raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato. 2. La prestazione occasionale é resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa e deve essere espletata entro il termine massimo di 30 giorni dal conferimento dell'incarico.
Prestazione occasionale. È l’attività lavorativa autonoma fornita in maniera occasionale senza che questo comporti l’istaurarsi di un rapporto di dipendenza tra il lavoratore e il soggetto che commissiona la prestazione. Lo svolgimento di questa attività non richiede l’iscrizione ad albi né l’apertura della partita IVA. La cifra corrisposta è assoggettata a rite- nuta d’acconto (del 20%). Se il reddito annuo prodotto dall’attività occasionale supera i 5.000 Euro, anche i lavoratori occasionali devono iscriversi nella gestione separata istituita presso l’Inps per i collaboratori coordinati e continuativi.
Prestazione occasionale. E’ una forma contrattuale, da considerarsi residuale rispetto alle precedenti che sono le forme “tipiche” di svolgimento dell’attività professionale di lavoro autonomo, in cui sono soddisfatti tutti i requisiti di autonomia e professionalità di cui al punto precedente, con la differenza che è assente il requisito dell’abitualità. Nel corso degli ultimi anni, tale tipologia è stata più volte ridefinita soprattutto per evitare ed arginare fenomeni elusivi di carattere fiscale e contributivo. L’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 evidenzia che le prestazioni occasionali sono quelle di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno non sia superiore a 5 mila euro. Tali limiti mirano ad inquadrare il lavoro occasionale ai fini dell’esclusione dal lavoro a progetto. La circolare 1/2004 del Ministero del Lavoro precisa, infatti, precisa che le prestazioni rientranti nei sopra previsti limiti si distinguano tra: - collaborazione coordinata continuativa minima: se la prestazione occasionale soddisfa i requisiti tipici dei rapporti di collaborazione (continuità e coordinamento con l’attività del committente); - attività di lavoro autonomo occasionale ex art.2222 e seg.: se la prestazione ha carattere singolare, episodico, ad esecuzione istantanea, realizzata in assenza di continuità e coordinamento con la struttura del committente. Il concetto viene ulteriormente ribadito con la circolare INPS 103/044 e dalla pronuncia del Ministero delle Finanze5, in cui si ribadisce il carattere episodico, saltuario e non programmato dell’attività svolta. Le caratteristiche proprie del lavoro occasionale si possono così sintetizzare: - completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; - mancanza di un coordinamento con l’attività del committente; - carattere episodico dell’attività; - mancanza dell’inserimento funzionale del lavoro dell’organizzazione aziendale; - mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente. E’ possibile che vengano riscontrate, nella pratica, forme di rapporti tra committente ed infermiere, diversi da quelli appena descritti. E’ il caso dei contratti a progetto stipulati per lo svolgimento dell’attività infermieristica.
Prestazione occasionale. Nella nota n. 10478 del 21 giugno 2013, il Ministero del Lavoro è entrato nel merito dell’iscrizione dei lavoratori familiari nelle Gestioni previdenziali INPS: La presunzione di occasionalità è applicata alle prestazioni di pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, in veste di collaborazione gratuita, tale da non richiedere iscrizione nella Gestione assicurativa né da ricondurre alla subordinazione. L’attività non deve avere sistematicità e stabilità dei compiti, né presupporre comportamenti abituali e prevalenti per quanto riguarda il funzionamento dell’azienda. Inoltre, se il familiare è impiegato full- time presso altro datore di lavoro, si considera residuale il tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare. Fuori da queste fattispecie è necessario applicare un parametro convenzionale che stabilisca il limite massimo temporale di una prestazione occasionale, estendendo quanto previsto dall’art. 21, co. 6-ter, D.L. n. 260/2003 per l’artigianato anche al settore del commercio e a quello agricolo: 90 giorni in un anno frazionabili in ore, al di fuori del quale la prestazione non può più definirsi occasionale. Non solo, nei COLTIVATORI DIRETTI sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS il coniuge ed i parenti e affini entro il 4° grado componenti il nucleo familiare, purché la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali (art.1 e 2 L. n.1047/57).

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  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.

  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]