DURATA DEL CONTRATTO, CONDIZIONI SOSPENSIVE E DIRITTO DI RECESSO. 5.1 Il Contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione.
5.2 Salvo quanto ulteriormente e diversamente previsto ai successivi art. 5.3 e 5.4, la data di effettiva attivazione della fornitura è in ogni soggetta alle tempistiche tecniche di volta in volta previste per il perfezionamento delle procedure di nuovo allaccio/attivazione, switch, switch con cambio fornitore.
5.3 Nel caso di cambio fornitore, la somministrazione di energia elettrica e/o gas, avrà indicativa- mente inizio, salvo quanto previsto all’art. 5.4 e sempre che i dati forniti dal Cliente nel Modulo di Adesione siano corretti, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula del Contratto. Come previsto dalla normativa vigente, il Cliente sarà informato circa la data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione.
5.4 L’obbligazione di Sorgenia di somministrare i quantitativi di energia elettrica e/o gas e di mettere a disposizione la potenza indicata nel Modulo di Adesione per i Punti di Prelievo, nonchè di adempiere a tutte le obbligazioni connesse e funzionali all’avvio della somministrazione, ivi in- cluso il recesso dal contratto stipulato dal Cliente con il precedente fornitore, è sospensivamente condizionata al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
(a) buon esito della procedura di cambio fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazio- ne, subentro, voltura, voltura con cambio fornitore;
(b) efficacia del Contratto di Trasporto dell’Energia Elettrica, del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Distribuzione e degli eventuali ulteriori contratti applicabili con la Società di Trasporto e con la Società di Distribuzione a cui gli impianti del Cliente si trovano allacciati;
(c) ottenimento da parte del Cliente e di Sorgenia delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari rilasciati dalle competenti autorità;
(d) rilascio della garanzia o del deposito cauzionale, ove previsto, nei termini definiti all’art. 17;
(e) esito positivo delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente. Il Cliente (persona fisica) è consapevole che tali verifiche saranno svolte, anche da parte di società terze specializzate, anche mediante la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ai sensi dell’art. 30 ter lett. b-ter del D. lgs. 141/2010, come integrato dalla l. 4 agosto n.124/2017 e verranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni della citata normativa e di quelle in materia di...