DURATA E DISTRIBUZIONE Clausole campione

DURATA E DISTRIBUZIONE. Per tutto il personale l’orario di lavoro settimanale è, salvo quanto previsto dalle specifiche regolamentazioni in materia, pari a 37 ore così come previsto dal vigente CCNL. Di norma, tutte le unità organizzative effettuano otto ore giornaliere di lavoro dal lunedì al giovedì e cinque ore giornaliere al venerdì. A far data dall’1/7/2016 – fatto salvo quanto previsto dalla Norma Transitoria riportata in calce al presente articolo – l’orario di riferimento contrattuale è così articolato: - da lunedì a giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 - venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - giornate semifestive: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (da lunedì a giovedì) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (venerdì) L’orario di riferimento contrattuale è l’orario teorico che si applica in caso di assenze, qualunque ne sia la causa, per conteggiarne i tempi.
DURATA E DISTRIBUZIONE. Per il personale a part-time l’orario di riferimento contrattuale è quello previsto nella lettera di assunzione o di trasformazione a part-time. Nelle giornate semifestive previste dal CCNL la durata dell’orario di lavoro è ridotta al 50%, fermo restando l’orario di ingresso previsto. La durata del part-time viene di norma articolata in part-time a durata determinata e non potrà avere durata inferiore ad un anno e superiore a tre anni. In via straordinaria, a fronte di particolari e comprovate esigenze di carattere personale e/o familiare, potrà essere accordato un orario a part time a durata indeterminata. Il lavoratore a part-time a durata determinata, qualora tale regime orario non venga rinnovato, dovrà rientrare all'orario a tempo pieno al termine del periodo definito. Il lavoratore con un orario di lavoro a part time a durata indeterminata, potrà chiedere il rientro all'orario a tempo pieno previo preavviso di un mese. Tale rientro verrà concesso o meno, in ragione delle esigenze aziendali, organizzative e di organici. Il richiedente ha comunque diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni sempre della stessa area professionale di appartenenza e dello stesso livello retributivo. L'orario settimanale del part-time potrà andare da 20 a 30 ore e l’eventuale intervallo per il pranzo è previsto di 1 ora, che a far data dall’1/7/2016 può essere ridotto fino ad un periodo non inferiore a 30 minuti ed incrementato fino ad un periodo non superiore ai 90 minuti. Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo orizzontale, verticale o misto, di norma secondo gli schemi orari di riferimento riportati nell’allegato 5. A tali schemi orari si farà di norma riferimento per le nuove trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, per gli eventuali rinnovi dei part time a durata determinata ed in caso di nuove assunzioni a part time. Si precisa che il personale con orario a part time in essere alla data di sottoscrizione del presente CIA continuerà a mantenere le articolazioni orarie e le flessibilità d’orario fino all’eventuale scadenza dell’orario a tempo ridotto. Con riferimento al personale a part time con durata a tempo indeterminato, si specifica che - nell’ipotesi di richiesta da parte del dipendente di variazione delle articolazioni orarie e delle flessibilità d’orario - si applicherà quanto previsto nel presente articolo, fermo restando la predetta tipologia temporale del contratto.
DURATA E DISTRIBUZIONE. In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, sono stabiliti turni di lavoro settimanali per le seguenti categorie di lavoratori: • addetti ai centralini telefonici; • addetti ai Call Center del Gruppo Nell’allegato 4 e negli Accordi specifici sono riportati gli orari dei turni. Agli addetti al Call Center verrà fornito un calendario trimestrale dei turni di lavoro che potrà essere modificato per esigenze tecnico–produttive con un preavviso di almeno 30 giorni. L’introduzione di nuovi turni di lavoro sarà oggetto di confronto con le OO.SS.AA. secondo i tempi previsti dall’art. 3 del CIA. Le Parti si incontreranno entro e non oltre il 30 novembre 2016 per verificare che – tramite la reperibilità strutturale così come disciplinata al successivo art. 17 del presente CIA – sia garantita completa ed efficace risposta alle specifiche esigenze di copertura del servizio da parte della Direzione Servizi Informatici. Qualora l’istituto della reperibilità strutturale non consenta di soddisfare le predette esigenze, le Parti – previa apposita negoziazione – definiranno tramite accordo sindacale i turni di lavoro, che saranno applicati dal 1° gennaio 2017 agli addetti all’Erogazione Servizi Informatici e Infrastrutture Tecnologiche.
DURATA E DISTRIBUZIONE. Salvo quanto previsto dalle specifiche regolamentazioni in materia e quanto sottodescritto in accordo tra le parti, per tutto il personale l’orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali, così come previsto dal vigente CCNL. Di norma, tutte le unità organizzative effettuano otto ore e 30 minuti giornaliere di lavoro, dal lunedì al giovedì e sei ore giornaliere al venerdì. È possibile usufruire della flessibilità di orario di lavoro secondo le seguenti modalità: dal lunedì al giovedì 7,30 9,30 in entrata 16,30 19,30 in uscita il venerdì 7,30 9,30 in entrata 13,30 15,30 in uscita L’intervallo per il pranzo non dovrà essere inferiore ai 30 minuti e superiore alle due ore. I ritardi devono rappresentare una eccezione, devono essere motivati e approvati, anche a posteriori, dal Responsabile del Personale. I due dipendenti dell’Ufficio Amministrativo posseggono una indennità forfettaria mensile per le ore straordinarie. Sulla base di esigenze straordinarie di servizio, la Società potrà richiedere una presenza durante tutto l’arco della giornata fino ad un massimo di 12 ore anche divise in più turni.
DURATA E DISTRIBUZIONE. In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, sono stabiliti turni di lavoro settimanali per le seguenti categorie di lavoratori: • addetti ai centralini telefonici; • addetti alla portineria; • addetti xxxx xxxx macchine del CED; • addetti ai Call Center del Gruppo. Negli allegati 1, 2 e negli Accordi specifici sono riportati gli orari dei turni. Agli addetti al Call Center xxxxx xxxxxxx un calendario trimestrale dei turni di lavoro xxx xxxxx essere modificato per esigenze tecnico–produttive con un preavviso di almeno 30 giorni. L’introduzione di nuovi turni di lavoro xxxx oggetto di confronto con le OO.SS.AA. secondo i tempi previsti dall’art. 3 del CIA.
DURATA E DISTRIBUZIONE. Per tutto il personale l’orario di lavoro settimanale è, salvo quanto previsto dalle specifiche regolamentazioni in materia, pari a 37 ore così come previsto dal vigente CCNL. Di norma, tutte le unità organizzative effettuano otto ore giornaliere di lavoro dal lunedì al giovedì e cinque ore giornaliere al venerdì.
DURATA E DISTRIBUZIONE. In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, sono stabiliti turni di lavoro settimanali per le seguenti categorie di lavoratori: • addetti ai centralini telefonici; • addetti alla portineria; • addetti alla sala macchine del CED; • addetti ai call center. Negli allegati 1 e 2 e negli Accordi specifici sono riportati gli orari dei turni. Agli addetti al call center verrà fornito un calendario trimestrale dei turni di lavoro che potrà essere modificato per esigenze tecnico–produttive con un preavviso di almeno 30 giorni, ridotto per il call center di Sertel a 15 giorni in caso di inserimento di personale e/o di riorganizzazione della struttura. L’introduzione di nuovi turni di lavoro sarà oggetto di confronto con le OO.SS.AA. secondo i tempi previsti dall’art. 2 del CIA.
DURATA E DISTRIBUZIONE. La durata del part-time viene articolata in part-time a scadenza determinata e in part- time a scadenza indeterminata. Il part-time a scadenza determinata non potrà avere durata inferiore ad un anno e superiore a tre anni. Il lavoratore a part-time a scadenza determinata dovrà rientrare all'orario a tempo pieno al termine del periodo definito. Il lavoratore a part-time a scadenza indeterminata potrà chiedere il rientro all'orario a tempo pieno superato il periodo minimo di 2 anni. Tale rientro verrà concesso o meno, nell'ambito della stessa area professionale di appartenenza e dello stesso livello retributivo, in ragione delle esigenze aziendali, organizzative e di organici. Il richiedente ha comunque diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni sempre della stessa area professionale di appartenenza e dello stesso livello retributivo. L'orario settimanale del part-time potrà andare da 20 a 30 ore. Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo orizzontale, verticale o misto.

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  • Durata e risoluzione 10.1 Questi TCG resteranno in vigore per quanto riguarda qualsiasi Documento d’ordine già emesso, fintanto che il Documento d’ordine non viene risolto o il Lavoro è stato completato e accettato. 10.2 IP può, tramite una persona autorizzata, risolvere il Documento d’ordine, in qualsiasi momento, a sua totale ed assoluta discrezionalità, previa comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Al momento del ricevimento della notifica di tale risoluzione, il Fornitore informerà IP dello stato di avanzamento delle sue prestazioni alla data della notifica e il Fornitore raccoglierà e consegnerà a IP, se così richiestogli da IP, qualsiasi Lavoro esistente a quella data. IP pagherà al Fornitore tutti i lavori eseguiti e accettati fino alla data di entrata in vigore della risoluzione, a condizione che IP non sia tenuta a pagare più di quanto sarebbe stato dovuto se il Fornitore avesse portato a temine il Lavoro e IP lo avesse accettato. IP non avrà alcun ulteriore obbligo di pagamento in relazione a qualsiasi risoluzione. 10.3 Ciascuna delle parti può risolvere il Documento d’ordine immediatamente, tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento all’altra parte, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) è stato nominato un curatore per una delle parti o i suoi beni; (ii) una delle parti effettua una cessione generale a vantaggio dei propri creditori; (iii) una delle parti intenta, o viene intentata nei suoi confronti, un’azione giudiziaria per bancarotta, insolvenza o ai sensi della legge in materia di alleggerimento tributario dei creditori, nel caso in cui tale azione non venga archiviata entro 60 (sessanta) giorni; oppure (iv) una delle parti è in liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività durante il normale xxxxx xxxxx xxxxxx. 10.4 IP può risolvere immediatamente il Documento d’ordine previa comunicazione scritta, inviata tramite lettera raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento al Fornitore, in caso di cambio della proprietà del 20 (venti) per cento o più del patrimonio azionario del Fornitore. 10.5 Ciascuna delle parti può risolvere il Documento d’ordine immediatamente, tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’altra parte, in caso di violazione materiale non risolta entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della violazione. IP non avrà alcun obbligo ulteriore di pagamento nei confronti del Fornitore ai sensi di un Documento d’ordine risolto qualora IP abbia deciso di risolvere il Documento d’ordine ai sensi del presente paragrafo 10.5. 10.6 Gli obblighi o i doveri che, per loro natura, si protraggono oltre la scadenza o la risoluzione del Documento d’ordine, continueranno a sussistere anche dopo la scadenza o la risoluzione del Documento d’ordine.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.