Durata, nomina, revoca e cessazione Clausole campione

Durata, nomina, revoca e cessazione. La durata dell’incarico è di tre esercizi scadendo con l’approvazione del progetto di bilancio dell’ultimo esercizio. La nomina di ogni componente dell’Organismo di Vigilanza è attribuita all’Organo Amministrativo della Società, il quale nomina gli stessi sulla base delle caratteristiche di cui al precedente paragrafo. È facoltà dell’Organismo di nominare un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. L’Organo Amministrativo della Società, in sede di nomina, deve dare atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei componenti dell’Organismo di Vigilanza. I componenti dell’Organismo devono essere in possesso dei “requisiti soggettivi” di seguito illustrati. Gli stessi attestano, facendone apposita dichiarazione all’atto della nomina e annualmente, l’assenza di cause di “incompatibilità”. I requisiti soggettivi sono costituiti da: - non essere componenti dell’Organo Amministrativo della Società (salvo che si tratti di amministratori non esecutivi o non esecutivi indipendenti, come individuati dall’art. 2387 cod. civ. e dallo Statuto della Società) o direttori generali della Società; - non prestare o non aver prestato negli ultimi tre anni la propria attività lavorativa per conto del revisore legale dei conti della Società; - non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con componenti del Consiglio di Amministrazione nonché con i medesimi componenti delle società controllanti e/o eventualmente controllate o dei direttori generali; - non essere portatori di conflitti di interesse tali da pregiudicare la loro indipendenza; - non avere svolto, almeno nei tre esercizi precedenti all’attribuzione dell’incarico di componente dell’OdV: - funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; - funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria; L’impedimento di cui ai punti che precedono non opera nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti l’estraneità dell’interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa. - non aver ricevuto sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, oppure ...