Common use of Emendamenti Clause in Contracts

Emendamenti. 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo puo' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso e' sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che la esaminera' e decidera' in merito. 3. Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano al meglio delle loro possibilita' per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado i loro sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessitera', in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti e' sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. 4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente puo' rendere note al segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. 5. L'emendamento proposto e' considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non e' stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. 6. Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica appena possibile l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo puo' rendere note al segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. 7. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. 8. Qualsiasi emendamento che e' considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del segretario generale.

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Samples: Legge Di Adesione Al Protocollo CMR, Protocollo Addizionale Alla Convenzione Sul Contratto Di Trasporto Internazionale Di Merci Su Strada (Cmr)

Emendamenti. 1. Una volta entrato in vigoreGli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto, il presente Protocollo puo' essere emendato secondo prima della seduta o durante la procedura definita seduta, anche nel presente articolocorso della discussione sulla proposta di deliberazione oggetto dell'emendamento. 2. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso e' sottoposta Gli emendamenti presentati prima della seduta vengono depositati presso la segreteria comunale ed immediatamente comunicati al Gruppo di lavoro Sindaco ed al segretario generale, il quale, avvalendosi dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che la esaminera' e decidera' in meritoresponsabili dei settori o servizi preposti, ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza. 3. Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano al meglio delle loro possibilita' per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado i loro sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessitera', in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La Gli emendamenti presentati prima della discussione sulla proposta oggetto di emendamento adottata sia vengono letti dal Sindaco prima dell'inizio della discussione; il segretario, su richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Tuttavia, su richiesta effettuata dal segretario, per consenso sia dalla acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera può essere rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno, o, quando tali elementi non sono acquisibili nel corso dell’adunanza, su proposta del Sindaco, di un capogruppo, o di tre consiglieri, con votazione favorevole della maggioranza di due terzi delle Parti contraenti e' sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al segretario generale, che dei votanti la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatarideliberazione viene rinviata all'adunanza successiva. 4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del segretario generale concernente In caso di necessità, il Sindaco può comunque sospendere la proposta di emendamento, ogni Parte contraente puo' rendere note al segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento propostoseduta per il tempo strettamente necessario alla valutazione degli emendamenti. 5. L'emendamento proposto e' considerato accettato se, una volta scaduto Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non e' stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effettoSindaco reputi appropriato. 6. Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente La votazione degli emendamenti precede quella del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento testo della notificazione di una proposta di emendamento originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica appena possibile l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo puo' rendere note al segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento propostoda ultimo gli emendamenti aggiuntivi. 7. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 Ogni consigliere non può intervenire più di una volta sullo stesso emendamento e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportatotale intervento non può superare i cinque minuti. 8. Qualsiasi emendamento che e' considerato accettato entra Se gli emendamenti sono approvati, viene posta in vigore sei mesi dopo votazione la data della deliberazione nel testo integrato o modificato dagli stessi; se gli emendamenti non sono approvati, viene posta in votazione la deliberazione nella sua notificazione alle Parti contraenti da parte del segretario generalestesura originale.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Ed Il Funzionamento Del Consiglio Comunale E Delle Commissioni Consiliari

Emendamenti. 1. Una volta entrato Ciascun Membro dell’OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1 presentando una proposta in vigoretal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i Consigli di cui all’articolo IV, paragrafo 5 possono presentare alla Confe- renza dei Ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti Accordi commerciali multilaterali figuranti all’allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la Conferenza dei Ministri decida un periodo più lungo, per un periodo di 90 giorni da quando la proposta è stata formalmente presentata alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest’ultima di sottoporre all’appro- vazione dei Membri l’emendamento proposto, è presa all’unanimità. A meno che si applichino le disposizioni dei paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l’unanimità, la Conferenza dei Ministri sottopone senza indugio l’emendamento proposto all’accettazione dei Membri. Qualora non si raggiunga l’unanimità in una riunione della Conferenza dei Ministri entro il presente Protocollo puo' essere emendato secondo periodo stabilito, la procedura definita nel presente articoloConferenza dei Ministri decide con una maggio- ranza di due terzi dei Membri se sottoporre l’emendamento proposto all’accettazione dei Membri. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 6, all’emendamento proposto si applicano le disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei Ministri decida con una maggioranza di tre quarti dei Membri che si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 2. Qualsiasi proposta di emendamento Gli emendamenti alle disposizioni del presente Protocollo presentata articolo e alle disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo previa accettazione da una Parte contraente parte di tutti i Membri: articolo IX del Protocollo stesso e' sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che la esaminera' presente Accordo; articoli I e decidera' in meritoII del GATT 1994; articolo II, paragrafo 1 del GATS; articolo 4 dell’Accordo TRIPS. 3. Le Parti contraenti Gli emendamenti alle disposizioni del presente Protocollo si adoperano al meglio delle loro possibilita' Accordo, o degli Accordi com- merciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per raggiungere un consensoi Membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ogni Membro quando li accetta. QualoraLa Confe- renza dei Ministri può decidere, malgrado i loro sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessitera', in ultima istanza, con una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti e' sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al segretario generaletre quarti dei Membri, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti un emendamento che entra in vigore ai sensi del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatariparagrafo è di natura tale per cui un Membro che non l’abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri è libero di recedere dall’OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. 4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione Gli emendamenti alle disposizioni del segretario generale concernente la proposta presente Accordo o degli Accordi commer- ciali multilaterali di emendamentocui agli allegati 1A e 1C diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, ogni Parte contraente puo' rendere note al segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento propostoentrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri. 5. L'emendamento proposto e' considerato accettato seFatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle parti I, II e III del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati una volta scaduto accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ciascun Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri può decidere con una maggioranza di tre quarti dei Membri che un emendamento che entra in vigore ai sensi della presente disposizione è di natura tale per cui ciascun Membro che non l’abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri è libero di recedere dall’OMC o di rimanerne Membro con il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedenteconsenso della Conferenza dei Ministri. Gli emendamenti alle parti IV, non e' stata notificata alcuna obiezione V e VI del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effettodue terzi dei Membri. 6. Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente In deroga alle altre disposizioni del presente Protocollo nel periodo compreso tra articolo, gli emendamenti all’Ac- cordo TRIPS conformi ai requisiti dell’articolo 71, paragrafo 2 di tale Accordo pos- sono essere adottati dalla Conferenza dei Ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione. 7. Ciascun Membro dell’OMC che accetta un emendamento al presente Accordo o ad un Accordo commerciale multilaterale di cui all’allegato 1 deposita uno stru- mento di accettazione presso il momento della notificazione Direttore generale dell’OMC entro il termine di accettazione stabilito dalla Conferenza dei Ministri. 8. Ciascun Membro dell’OMC può dar corso a una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi delle disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali di cui al paragrafo 4 del presente articoloagli allegati 2 e 3 pre- sentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. La decisione di approvare emendamenti all’Accordo commerciale multilaterale di cui all’allegato 2 è presa all’unanimità e gli emendamenti entrano in vigore per tutti i Membri una volta approvati dalla Conferenza dei Ministri. Le decisioni di approvare emenda- menti all’Accordo commerciale multilaterale di cui all’allegato 3 entrano in vigore per tutti i Membri una volta approvate dalla Conferenza dei Ministri. 9. Su richiesta dei Membri parti di un accordo commerciale, la segreteria del Gruppo Conferenza dei Ministri può decidere esclusivamente all’unanimità di lavoro aggiungere tale accordo all’allegato 4. Su richiesta dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica appena possibile l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo puo' rendere note al segretario generaleMembri parti di un Accordo commerciale plurilate- rale, prima della scadenza del termine la Conferenza dei Ministri può decidere di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento propostoeliminare detto accordo dall’allega- to 4. 710. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli Gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportatoad un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinati dalle disposizioni di tale accordo. 8. Qualsiasi emendamento che e' considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del segretario generale.

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Samples: Accordo Che Istituisce L’organizzazione Mondiale Del Commercio

Emendamenti. 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo puo' può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso e' è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa l’Europa delle Nazioni Unite (UNECECEE- ONU) che la esaminera' esaminerà e decidera' deciderà in merito. 3. Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano al meglio delle loro possibilita' nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado i loro questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento sull’emendamento proposto, l'adozione l’adozione di quest'ultimo necessitera'quest’ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti e' è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica econo- mica per l'Europa l’Europa delle Nazioni Unite al segretario Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. 4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del segretario generale Segretario gene- rale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente puo' può rendere note al segretario Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento all’emendamento proposto. 5. L'emendamento L’emendamento proposto e' è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non e' è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezioneun’obie- zione, l'emendamento l’emendamento proposto rimane senza effetto. 6. Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento emenda- mento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa l’Europa notifica appena possibile l'emendamento quanto prima l’emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo puo' Quest’ultimo può rendere note al segretario generaleSegretario gene- rale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento all’emen- damento proposto. 7. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportatoripor- tato. 8. Qualsiasi emendamento che e' è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del segretario Segretario generale.

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Samples: Protocollo Addizionale Della Convenzione Concernente Il Contratto Di Trasporto Internazionale Di Merci Su Strada (Cmr)

Emendamenti. 1. Una volta entrato Ciascun Membro dell’OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1 presentando una proposta in vigoretal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i Consigli di cui all’articolo IV, paragrafo 5 possono presentare alla Confe- renza dei Ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti Accordi commerciali multilaterali figuranti all’allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la Conferenza dei Ministri decida un periodo più lungo, per un periodo di 90 giorni da quando la proposta è stata formalmente presentata alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest’ultima di sottoporre all’appro- vazione dei Membri l’emendamento proposto, è presa all’unanimità. A meno che si applichino le disposizioni dei paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l’unanimità, la Conferenza dei Ministri sottopone senza indugio l’emendamento proposto all’accettazione dei Membri. Qualora non si raggiunga l’unanimità in una riunione della Conferenza dei Ministri entro il presente Protocollo puo' essere emendato secondo periodo stabilito, la procedura definita nel presente articoloConferenza dei Ministri decide con una maggio- ranza di due terzi dei Membri se sottoporre l’emendamento proposto all’accettazione dei Membri. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 6, all’emendamento proposto si applicano le disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei Ministri decida con una maggioranza di tre quarti dei Membri che si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 2. Qualsiasi proposta di emendamento Gli emendamenti alle disposizioni del presente Protocollo presentata articolo e alle disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo previa accettazione da una Parte contraente parte di tutti i Membri: articolo IX del Protocollo stesso e' sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che la esaminera' presente Accordo; articoli I e decidera' in meritoII del GATT 1994; articolo II, paragrafo 1 del GATS; articolo 4 dell’Accordo TRIPS. 3. Le Parti contraenti Gli emendamenti alle disposizioni del presente Protocollo si adoperano al meglio delle loro possibilita' Accordo, o degli Accordi com- merciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per raggiungere un consensoi Membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ogni Membro quando li accetta. QualoraLa Confe- renza dei Ministri può decidere, malgrado i loro sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessitera', in ultima istanza, con una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti e' sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al segretario generaletre quarti dei Membri, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti un emendamento che entra in vigore ai sensi del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatariparagrafo è di natura tale per cui un Membro che non l’abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri è libero di recedere dall’OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. 4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione Gli emendamenti alle disposizioni del segretario generale concernente la proposta presente Accordo o degli Accordi commer- ciali multilaterali di emendamentocui agli allegati 1A e 1C diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, ogni Parte contraente puo' rendere note al segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento propostoentrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri. 5. L'emendamento proposto e' considerato accettato seFatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle parti I, II e III del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati una volta scaduto il termine accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ciascun Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri può decidere con una maggioranza di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non e' stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. 6. Nel caso in cui tre quarti dei Membri che un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica appena possibile l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo puo' rendere note al segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. 7. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. 8. Qualsiasi emendamento che e' considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo ai sensi della presente disposizione è di natura tale per cui ciascun Membro che non l’abbia accettato entro rale, la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del segretario generaleConferenza dei Ministri può decidere di eliminare detto accordo dall’allega- to 4.

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Samples: Accordo Che Istituisce L’organizzazione Mondiale Del Commercio

Emendamenti. 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo puo' può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso e' è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che la esaminera' esaminerà e decidera' deciderà in merito. 3. Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano ado- perano al meglio delle loro possibilita' possibilità per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado i loro sforzi, non si raggiunga rag- giunga un consenso sull'emendamento sull’emendamento proposto, l'adozione l’ado- zione di quest'ultimo necessitera'quest’ultimo necessiterà, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti e' è sottoposta dalla segreteria della Commissione Commissio- ne economica per l'Europa l’Europa delle Nazioni Unite al segretario segre- tario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. 4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione co- municazione del segretario generale concernente la proposta pro- posta di emendamento, ogni Parte contraente puo' può rendere note al segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento all’emen- damento proposto. 5. L'emendamento L’emendamento proposto e' è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non e' è stata notificata alcuna obiezione obie- zione da una delle Parti contraenti del presente ProtocolloProtocol- lo. Se viene formulata un'obiezioneun’obiezione, l'emendamento proposto l’emendamento pro- posto rimane senza effetto. 6. Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente con- traente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento emen- damento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica econo- mica per l'Europa l’Europa notifica appena possibile l'emendamento l’emenda- mento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraentecontraen- te. Quest'ultimo puo' Quest’ultimo può rendere note al segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento all’emendamento proposto. 7. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte tut- te le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. 8. Qualsiasi emendamento che e' è considerato accettato accetta- to entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione notifica- zione alle Parti contraenti da parte del segretario generale.

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Samples: Legge Di Adesione