Emissione delle azioni. Le Azioni oggetto dell’Offerta di cui al presente Prospetto Informativo saranno emesse con delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ciascuna relativa a un singolo Periodo di Offerta Mensile, sulla base delle Richieste di Sottoscrizione pervenute durante il Periodo di Offerta Mensile dal socio che intenda implementare la partecipazione, fermi restando i limiti previsti dalla legge, ovvero dal soggetto che abbia fatto richiesta di ammissione a socio, a seguito del positivo esito della procedura di ammissione secondo quanto previsto nello Statuto dell’Emittente e descritto nel paragrafo 21.2.9 “Ammissione a socio”. In particolare, le Azioni di cui al presente Prospetto Informativo saranno emesse con delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sulla base delle Richieste di Sottoscrizione pervenute durante il Periodo di Offerta Mensile con il limite di 5.000 Azioni in capo a ciascun socio. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibererà le emissioni delle Azioni oggetto dell’Offerta alla prima adunanza utile che si terrà entro la fine del mese successivo a ciascun Periodo di Offerta Mensile e ne fisserà il numero sulla base delle Richieste di Sottoscrizione pervenute nel singolo Periodo di Offerta Mensile. In caso di rigetto della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione il richiedente l’ammissione a socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede legale della Banca, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto.
Emissione delle azioni. Istruzioni facoltative sulla forma delle azioni da emettere: e□ al portatore □ nomin In mancanza di complete istruzioni sulla consegna dei certificati azionari: le azioni al portatore sono emesse senza certificato e sono tenute cumulativamente a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti per conto terzi, presso la Banca Depositaria con facoltà di subdeposito; quelle nominative, sono registrate senza emissione di certificato, nel registro della SICAV a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti con evidenza “per conto di terzi”. In entrambi i casi la titolarità delle azioni è attestata dalle evidenze del Soggetto incaricato dei pagamenti e comprovata dalla Conferma d’investimento, inviata al primo Sottoscrittore nei termini indicati dall’Allegato al presente Modulo. In mancanza di istruzioni relative alla forma, le azioni sono emesse in forma nominativa, senza certificati.
Emissione delle azioni. 1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. 0.Xx determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
Emissione delle azioni. 6. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dellʼapporto anche di opera o servizi, emetta degli strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi. Questi strumenti vanno messi in confronto con la forma dellʼart. 2411, ovvero strumenti che prevedono un indicizzazione in linea di capitale. Su questo rapporto per capire se siamo di fronte ad obbligazioni o strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346 lo analizzeremo in seguito. Il problema: tale previsione può farci dire che una società per azioni possa emettere obbligazioni irredimibili, strumenti noti nella disciplina bancaria. Lʼart. 12 TUB per le banche: sono prestiti per i quali la correspensione di interessi può essere sospesa in caso di difficoltà economica dellʼemittente; ovvero si può prevedere a chiamare queste obbligazioni a coprire perdite di esercizio; Spesso hanno durata perpetua o a lunghissima scadenza con la sola possibilità dellʼemittente di rimborsarli in anticipo. Questi nella disciplina bancaria vengono chiamati strumenti finanziari ibridi: dal punto di vista bancario vanno a costituire capitale proprio o di garanzia. Questa possibilità rimane dubbia se in forza dellʼart. 2411 c. 3 possa essere ritenta un opzione per le spa. Se li ammettiamo, come bisogna ammetterli, fino a precedere la Ia non restituzione o con una restituzione a lungo termine, si pongono problemi di contabilizzazione fra capitale netto o passività. In definitiva, possiamo avere obbligazioni: - ordinarie: interesse e capitali fissi stabiliti nel regolamento del prestito, documento da redigere ogni volta che viene emesso un prestito obbligazionario; - convertibili - indicizzate, sia per capitale che per interessi. La riforma è intervenuta nel senso di incrementare le ipotesi per derogare il limite, rendendole più omogenee e accrescendole. I limiti che la legge pone sono indicati nellʼart. 2412.
Emissione delle azioni. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
Emissione delle azioni. 6.1 L’assemblea generale degli azionisti ovvero, alternativamente, il consiglio di amministrazione, ove tale potere gli sia stato attribuito dall’assemblea generale degli azionisti, potranno deliberare in merito all’emissione delle azioni. L’assemblea generale degli azionisti non potrà deliberare in merito all’emissione di azioni per tutto il tempo in cui tale facoltà sia stata attribuita al consiglio di amministrazione. Per un periodo di cinque (5) anni dal ● 2014 [inserire la data in cui il presente statuto diverrà efficace], il consiglio di amministrazione sarà irrevocabilmente autorizzato ad emettere azioni fino all’ammontare massimo di azioni previsto ai fini del capitale autorizzato di cui all’Articolo 4.1, come di volta in volta modificato.
Emissione delle azioni. L’emissione delle Azioni avrà luogo in forma nominativa e senza consegna di certificati ma con invio di una lettera di conferma dell’investimento.
Emissione delle azioni. 4.1. Le azioni possono essere emesse solo se interamente liberate e non hanno valore nominale.
Emissione delle azioni. Le azioni, di tipo nominativo, sono emesse in forma dematerializzata (senza certificati fisici). Sul Registro degli azionisti della SICAV viene annotata l’intestazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto degli investitori, salvo il caso in cui questi ultimi non abbiano conferito mandato in tal senso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero glielo abbiano revocato, nel qual caso sul Registro degli azionisti della SICAV viene annotata direttamente l’intestazione a nome del sottoscrittore stesso e degli altri eventuali sottoscrittori cointestatari. Gli azionisti ricevono la lettera di conferma dell’investimento, inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, prontamente e comunque entro tre giorni dalla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni.
Emissione delle azioni. Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale (2630, 2438).