Emissioni al suolo e sistemi di contenimento Clausole campione

Emissioni al suolo e sistemi di contenimento. L’insediamento risulta strutturato in maniera tale da evitare la contaminazione delle acque del suolo e del sottosuolo. Infatti, la pavimentazione di tutto l’insediamento è realizzata in battuto di cemento armato dello spessore medio di 25 cm. rinforzata con rete metallica in modo da rendere il pavimento resistente ai carichi degli automezzi in transito. Nell’insediamento è installato un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato con annesso serbatoio interrato destinato allo stoccaggio di gasolio per autotrazione. Il serbatoio è a doppia camera di capacità pari a 10 mc, con rilevatore di fughe collegato ad un allarme acustico e valvola limitatrice di carico al 90 % della capacità geometrica dello stesso.
Emissioni al suolo e sistemi di contenimento. I quantitativi delle materie prime detenuti in azienda sono i più bassi possibili per garantire la normale produzione e sono depositati all’interno del capannone, su pavimento impermeabilizzato. Per alcune aree di stoccaggio pre fustini e cisternette, poste all’esterno del capannone, è prevista una ridefinizione che dovrà comportare un adeguata copertura, impermeabilizzazione e cordolatura. Il container per lo stoccaggio momentaneo di fanghi è tenuto al coperto e appoggiato su platea di cemento. I rifiuti potenzialmente pericolosi sono tenuti al coperto, appoggiati su platea di cemento, in contenitori ermeticamente chiusi. Le linee di trattamento sono costruite tenendo l’intero volume delle vasche fuori terra, appoggiate su una superficie in cemento, completamente impermeabilizzata. Tutte le vasche di trattamento presenti in reparto sono dotate di uno spesso rivestimento interno in PVC, periodicamente controllate ed eventualmente reintegrate. Eventuali perdite dalle vasche vengono raccolte con pompe, collegate all’impianto di depurazione. I serbatoi fuori terra per lo stoccaggio di sostanze pericolose sono dotati di bacino di contenimento per contrastare eventuali perdite. Sono presenti n.2 serbatoi interrati, in passato adibiti allo stoccaggio del gasolio per le centrali termiche, attualmente svuotati del loro contenuto ed in disuso.
Emissioni al suolo e sistemi di contenimento. L’Unità Operativa di Xxxxxxx gestisce le proprie emergenze, comprese quelle di carattere ambientale (quali ad es. possibili versamenti di sostanze pericolose/rifiuti, malfunzionamento impianto TAR etc..), secondo quanto stabilito dal proprio Piano di Emergenza. Tale Piano prevede, inoltre, specifiche Istruzioni Operative che descrivono l'organizzazione per la gestione dell'emergenza e le relative modalità operative. Per quanto concerne la gestione dell’emergenza a carattere prettamente ambientale, le modalità operative sono state definite in conformità a quanto richiesto dalla Istruzione operativa Interfunzionale IOI-11 – SGI02 “Preparazione e risposta all’emergenza” del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza. Il processo di definizione delle sopraccitate modalità ha compreso una fase di identificazione dei possibili incidenti ambientali che possono originarsi all’interno dell’Unità Operativa (es. sversamento o rilascio di prodotti infiammabili o comburenti; sversamento rifiuti) o all’esterno (es. terremoti) o ancora dovuti a malfunzionamento degli impianti (es. malfunzionamento TAR). A fronte della sopraccitata identificazione sono state definite le modalità operative per la gestione delle emergenze ambientali nei moduli “Gestione incidente”; infine sono state pianificate ed attuate esercitazioni, coinvolgendo il personale interno, in merito a potenziali incidenti ambientali.
Emissioni al suolo e sistemi di contenimento. Nell’installazione non sono presenti serbatoi interrati e/o fuori terra ad eccezione di quelli per lo stoccaggio del cioccolato dopo il concaggio (fase 4 – preparazione della pasta base) e delle vasche interrate dell’impianto di depurazione. Gli stoccaggi delle materie prime e dei rifiuti avvengono su platea cementata con collettamento al punto di scarico S2. Di seguito si riportano i silos presenti nell’installazione: Silos latte in polvere 30 Ton Polvere NO Area esterna dedicata E104a+b+c+d silos zucchero 30 Ton Polvere NO Area esterna dedicata E105a+b+c Silos Burro di cacao 30 Ton Liquido NO Area esterna dedicata E501a+b+c+d Silos Burro di cacao raffinato 30 Ton Liquido NO Area esterna dedicata E503a+b+c Silos liquore cacao 50 Ton Liquido NO Area esterna dedicata E503a+b+c+d Silos di cioccolato bianco 30 Ton Liquido NO Area esterna dedicata E504
Emissioni al suolo e sistemi di contenimento. Di seguito si riporta l’elenco dei principali serbatoi presenti in azienda contenenti sostanze allo stato liquido, con indicazione della capacità e della sostanza contenuta, aggiornato con i serbatoi dell’area rigenerazione e neutralizzazione: 01 STOCCAGG. RIGENERAZIONE HCL puro 50 m3 ELETTRONICO 02 STOCCAGG. RIGENERAZIONE HCL/esausto /rigenerato 50 m3 ELETTRONICO 03 STOCCAGG. RIGENERAZIONE HCL/esausto /rigenerato 50 m3 ELETTRONICO**
Emissioni al suolo e sistemi di contenimento. La potenziale contaminazione del suolo dell’area dell’insediamento è principalmente connessa alle operazioni di movimentazione di materie prime ed ausiliarie effettuata nel sito ed alla presenza dei serbatoi di stoccaggio e degli impianti di rigenerazione.
Emissioni al suolo e sistemi di contenimento. Le aree scoperte dell’impianto saranno dotate di pavimentazione impermeabilizzata, i bacini di contenimento dei serbatoi dovranno essere conformi alle disposizioni normative in materia, realizzati in cls e ricoperti da apposita resina protettiva; la zona di carico/scarico delle autobotti sarà posta sotto pensilina e presidiata per la raccolta di eventuali sversamenti. Anche le aree interne ai capannoni e adibite allo stoccaggio o al trattamento dei rifiuti saranno impermeabilizzate e presidiate per il contenimento di eventuali sversamenti che verranno raccolti tramite apposite griglie o canaline e convogliati in pozzetti a tenuta per essere rilanciati al trattamento.
Emissioni al suolo e sistemi di contenimento. Tutti i serbatoi di stoccaggio sono dotati di vasche di contenimento, per prevenire la dispersione di prodotto in caso di fuoriuscita. Tutte le zone ove si effettuano operazioni di movimentazione di prodotti sono esclusivamente superfici impermeabilizzate. Tutte le acque meteoriche sono convogliate nella rete di drenaggio. I tombini posti nelle zone critiche recapitano tutti al sistema di depurazione.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;