AMBIENTE E SICUREZZA Clausole campione

AMBIENTE E SICUREZZA. Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni am- bientali nocive. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) può ri- chiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro. In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati. Tra le Organizzazioni datoriali e RLST , nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive partico- larmente gravose. Le parti concordano di costituire Commissioni sanitarie territoriali paritetiche.Tali Commis- sioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno. Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strut- ture pubbliche (ASL, medicina del lavoro, patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle Commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti. Le imprese, tramite le Organizzazioni datoriali, informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello na- zionale che internazionale. Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative. Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta, sorge la necessità in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali, in materia o su espressa richiesta delle Commissioni di cui al punto 4, o su espli- cita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto. Le parti firmatarie convengono nel recepimento dell’ Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. del 28 giugno 2011 (allegato 4).
AMBIENTE E SICUREZZA. Le parti, confermando l’impianto esistente in tema di formazione/informazione dei lavoratori, basato sui dettami legislativi (D. Lgs. 626/94 e 242/96), come sviluppati dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e dall’art. 6 del vigente C.C.N.L. “ Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori”, si danno reciprocamente atto del comune intento di ridurre consistentemente l’incidenza degli infortuni sul lavoro, coinvolgendo e promuovendo la collaborazione tra Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell’ottica di mantenere alta la soglia di attenzione e di sensibilizzare il personale tutto ed a tutti i livelli alle tematiche della sicurezza attraverso la puntuale osservanza delle disposizioni interne, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e il costante aggiornamento del personale relativamente alle tematiche della Sicurezza. Le parti concordano di effettuare annualmente, su richiesta delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, un incontro specifico sui temi relativi ad Ambiente e Sicurezza, in cui siano analizzati gli andamenti infortunistici delle singole unità, studiati per gravità e per frequenza, confrontati con gli andamenti in essere nel l’Azienda, nel comparto in Italia ed in Europa, indagate le cause di infortunio di maggior frequenza, studiate e proposte soluzioni e miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto, nonché individuate eventuali aree di miglioramento sulle quali vi è condivisione per un più celere e rapido intervento. Durante il summenzionato incontro saranno dalla Direzione Aziendale fornite informazioni sullo stato di avanzamento del sistema di certificazione ambientale e sull’integrazione dei sistemi Qualità – Sicurezza – Ambiente, nonché sull’andamento del capillare piano di formazione/informazione del personale legato a tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla presente sezione. Le parti individuano, quali aree oggetto di maggiore e più intensa attenzione nella fase corrente, le seguenti: • Logistica di stabilimento: analisi e miglioramento dei percorsi all’interno delle fabbriche, sulla scorta dei dati del registro infortuni; • Verifica delle necessità di interventi formativi, con specifico riferimento ai nuovi assunti e a eventuali mutamenti intervenuti nell’organizzazione delle attività produttive e innovazioni di natura impiantistica e di controlli automatizzati del ciclo produttivo; • Verific...
AMBIENTE E SICUREZZA. Le Parti condividono che la salute e la sicurezza sul lavoro sono un bene primario per le imprese e per i lavoratori. Le Parti riconoscono, infatti, che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori perché prestano nell'impresa la loro opera professionale. Con la sottoscrizione di specifici accordi sul tema, nel dichiarare che il comparto è parte esssenziale del tessuto economico nazionale e regionale e che contribuisce in modo significativo a mantenere e a sviluppare l'occupazione, le Parti sono consapevoli che la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non possono che portare vantaggi a tutti gli elementi dell'impresa, impegnati a ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di ▇▇▇▇▇. In questa logica si colloca la collaborazione precedentemente avviata con la Regione Lombardia, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sulla sicurezza, per la realizzazione di importanti interventi a favore delle imprese Artigiane e dei loro dipendenti. È pertanto necessario continuare a sviluppare un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori per affermare una cultura della salute e sicurezza sul posto di lavoro. Le Parti, infine, concordano che il tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rappresenta un punto cardine degli accordi in Lombardia fra CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e CGIL, CISL e UIL.
AMBIENTE E SICUREZZA. Le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia. La promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali.
AMBIENTE E SICUREZZA. In materia di ambiente e sicurezza, si rinvia a quanto stabilito nell’accordo interconfederale tra centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL del 5 Ottobre 1995 (allegato n. 11).
AMBIENTE E SICUREZZA. 16 31. PRESTAZIONI PROFESSIONALI 20 32. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE 21
AMBIENTE E SICUREZZA. L'Osservatorio avrà il compito di monitorare, in tema di prevenzione-sicurezza e tutela della salute, i fabbisogni in funzione dello stato di applicazione delle normative sul territorio nazionale, raccogliendo e archiviando le esperienze sulla prevenzione al fine della loro diffusione. Entro settembre 2000, le parti si incontreranno e renderanno operativo l'Osservatorio nazionale.
AMBIENTE E SICUREZZA. E’ necessario aumentare l’impegno per la tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori a tal fine, oltre a riconfermare la necessità di una puntuale applicazione della normativa contrattuale vigente, riteniamo necessario definire contrattualmente la soglia “limite” relativa all’utilizzo della FORMALDEIDE.
AMBIENTE E SICUREZZA. Le aziende attiveranno, con il coinvolgimento degli Rls tutti gli strumenti informativi a loro disposizione, ivi compresa 1 ora all’anno di assemblea retribuita circa i temi della 267 euro lordi uguali per tutti, da corrispondere in un’unica tranche con la retribu- zione del mese di marzo 2008, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del- l’accordo.
AMBIENTE E SICUREZZA. Da inserire in calce all’art. 62: Sostituire il punto B) Anticipazioni con il seguente: La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto deve essere giustificata dalla necessità di: