Esclusività dei diritti di garanzia. Fatti salvi i diritti esplicitamente elencati alle cifre 13.1-13.5, il committente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione, nonché per la mancanza di caratteristiche garantite. Se il committente contesta un difetto ma il fornitore non riscontra un difetto per cui è tenuto a rispondere, il committente deve pagare al fornitore il lavoro svolto e rimborsare le altre spese o i costi sostenuti da quest’ultimo.
Esclusività dei diritti di garanzia. Ad eccezione di quanto è esplicitamente fissato nei capoversi 13.1 a 13.5, l'acquirente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione nonchè per mancanza di qualità garantite.
Esclusività dei diritti di garanzia. In caso di difetti di materiale, costruzione o esecuzione e anche in assenza delle caratteristiche garantite, il committente non ha alcun diritto né titolo se non quanto esplicitamente disciplinato negli art. dal 13.1 al 13.5.
Esclusività dei diritti di garanzia. Per i difetti di materiale, costruzione o esecuzione e per la mancanza di caratteristiche garantite il Committente non può var valere diritti né pretese diversi da quelli menzionati espressamente alle precedenti punti 14.1 - 14.5.
Esclusività dei diritti di garanzia. Fatti salvi i diritti esplicitamente elencati alle cifre 13.1- 13.5, il committente non può far valere altri diritti o pre- tese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzio- ne, nonché per la mancanza di caratteristiche garantite. Se il committente contesta un difetto ma il fornitore non riscontra un difetto per cui è tenuto a rispondere, il com- mittente deve pagare al fornitore il lavoro svolto e rim- borsare le altre spese o i costi sostenuti da quest’ultimo.
Esclusività dei diritti di garanzia. I diritti di garanzia del committente sono regolati in modo esplicito e completo nel presente punto 14. Sono esclusi ul- teriori e più ampi diritti. La presente limitazione di respon- sabilità non vale nel caso di negligenza grave o fine illecito da parte di ABB.