Esecuzione del contratto. 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore. 2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
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Samples: Commercial Terms, Decreto Legislativo, Decreto Legislativo
Esecuzione del contratto. 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilitàindisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già gia' corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità qualita' equivalenti o superiori.
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Samples: Legislative Decree
Esecuzione del contratto. ➦
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilitàindisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già gia' corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità qualita' equivalenti o superiori.
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