Esecuzione. 1. L’atto integrativo ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed ADM dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti. Roma, li Per ADM Per il concessionario - articolo 2, comma 5; - articolo 3, comma 1; - articolo 4, comma 2; - articolo 5; - articolo 6; - articolo 8, commi 2, 3 e 4; - articolo 9; - articolo 10; - articolo 11; - articolo 12; - articolo 13; - articolo 14; - articolo 16; - articolo 17; - articolo 18; - articolo 19; - articolo 21. Per il concessionario ALLEGATO 1 Criteri e modalità di determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 15 dell’atto integrativo ALLEGATO 2 Modalità di determinazione del canone di concessione 1. Gli importi dei massimali di cui all’articolo 15, relativi alla garanzia presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione del presente atto integrativo, validi fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale l’atto è stato sottoscritto e, comunque, da adeguare con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, terzo periodo, sono pari entrambi a euro100.000,00 (centomila/00). 2. Con provvedimento di ADM gli importi dei massimali di cui al punto 1 possono essere adeguati in aumento sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT, in concomitanza con l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 20, della legge 7 luglio 2009, n. 88. 3. Per il periodo successivo a quello di validità di cui al punto 1, gli importi dei medesimi massimali sono adeguati con periodicità annuale, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, terzo periodo. 4. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di: a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00); b) una quota variabile determinata in funzione dell’ammontare complessivo del prelievo dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva. 5. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di: a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00); b) una quota variabile determinata in funzione della giacenza riferita alla media delle medie mensili dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento, quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva. Scaglioni di calcolo della quota variabile del massimale della garanzia di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) Scaglione Ammontare del prelievo euro Importo della quota variabile del massimale euro 1 Fino a 100.000,00 25% del prelievo 2 Da 100.000,01 a 200.000,00 euro 25.000,00 (venticinquemila) + 20% della quota parte del prelievo oltre euro 100.000,00 3 Da 200.000,01 a 400.000,00 euro 45.000,00 (quarantacinquemila) + 17,5% della quota parte del prelievo oltre euro 200.000,00 4 Da 400.000,01 a 800.000,00 euro 80.000,00 (ottantamila) + 15% della quota parte del prelievo oltre euro 400.000,00 5 Da 800.000,01 a 1.600.000,00 euro 140.000,00 (centoquarantamila) + 12,5% della quota parte del prelievo oltre euro 800.000,00 6 Da 1.600.000,01 a 3.200.000,00 euro 240.000,00 (duecentoquarantamila) + 10% della quota parte del prelievo oltre euro 1.600.000,00 7 Da 3.200.000,01 a 6.400.000,00 euro 400.000,00 quattrocentomila) + 7,5% della quota parte del prelievo oltre euro 3.200.000,00 8 Oltre 6.400.000,00 euro 640.000,00 (seicentoquarantamila) + 5% della quota parte del prelievo oltre euro 6.400.000,00
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Samples: Atto Integrativo Della Convenzione Di Concessione Per l'Esercizio a Distanza Dei Giochi Pubblici
Esecuzione. 1. L’atto integrativo di convenzione ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed ADM AAMS dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti. Roma, li Per ADM AAMS Per il concessionario - articolo 2, comma 54; - articolo 3, comma 1; - articolo 4, comma 2; - articolo 5; - articolo 6; - articolo 8, commi 2, 3 e 4; - articolo 9; - articolo 10; - articolo 11; - articolo 12; - articolo 13; - articolo 14; - articolo 16; - articolo 17; - articolo 18; - articolo 19; - articolo 21. Per il concessionario ALLEGATO 1 Criteri e modalità di determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 15 dell’atto integrativo ALLEGATO 2 Modalità di determinazione del canone di concessionedella convenzione
1. Gli importi dei massimali di cui all’articolo 15, relativi alla garanzia presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione del presente atto integrativodi convenzione, validi fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale l’atto è stato sottoscritto e, comunque, da adeguare con le modalità di cui all’articolo 15, comma 43, terzo secondo periodo, sono pari entrambi a euro100.000,00 euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Con provvedimento di ADM AAMS gli importi dei massimali di cui al punto 1 possono essere adeguati in aumento sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT, in concomitanza con l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 20, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
3. Per il periodo successivo a quello di validità di cui al punto 1, gli importi dei medesimi massimali sono adeguati con periodicità annuale, ai sensi dell’articolo 15, comma 43, terzo secondo periodo.
4. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione dell’ammontare complessivo del prelievo dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva.
5. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione della giacenza riferita alla media delle medie mensili dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento, quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva. Scaglioni di calcolo della quota variabile del massimale della garanzia di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) Scaglione Ammontare del prelievo euro Importo della quota variabile del massimale euro 1 Fino a 100.000,00 25% del prelievo 2 Da 100.000,01 a 200.000,00 euro 25.000,00 (venticinquemilaventicinquemila/00) + 20% della quota parte del prelievo oltre euro 100.000,00 3 Da 200.000,01 a 400.000,00 euro 45.000,00 (quarantacinquemilaquarantacinquemila/00) + 17,5% della quota parte del prelievo oltre euro 200.000,00 4 Da 400.000,01 a 800.000,00 euro 80.000,00 (ottantamilaottantamila/00) + 15% della quota parte del prelievo oltre euro 400.000,00 5 Da 800.000,01 a 1.600.000,00 euro 140.000,00 (centoquarantamilacentoquarantamila/00) + 12,5% della quota parte del prelievo oltre euro 800.000,00 6 Da 1.600.000,01 a 3.200.000,00 euro 240.000,00 (duecentoquarantamiladuecentoquarantamila/00) + 10% della quota parte del prelievo oltre euro 1.600.000,00 7 Da 3.200.000,01 a 6.400.000,00 euro 400.000,00 quattrocentomilaquattrocentomila/00) + 7,5% della quota parte del prelievo oltre euro 3.200.000,00 8 Oltre 6.400.000,00 euro 640.000,00 (seicentoquarantamilaseicentoquarantamila/00) + 5% della quota parte del prelievo oltre euro 6.400.000,00
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Samples: Convenzione Per Il Rapporto Di Concessione Relativo All’esercizio Dei Giochi Pubblici
Esecuzione. 1. L’atto integrativo di convenzione ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed ADM dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti. Roma, li Per ADM Per il concessionario - articolo 2, comma 54; - articolo 3, comma 1; - articolo 4, comma 2; - articolo 5; - articolo 6; - articolo 8, commi 2, 3 e 4; - articolo 9; - articolo 10; - articolo 11; - articolo 12; - articolo 13; - articolo 14; - articolo 16; - articolo 17; - articolo 18; - articolo 19; - articolo 21. Per il concessionario ALLEGATO 1 Criteri e modalità di determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 15 dell’atto integrativo ALLEGATO 2 Modalità di determinazione del canone di concessionedella convenzione
1. Gli importi dei massimali di cui all’articolo 15, relativi alla garanzia presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione del presente atto integrativodi convenzione, validi fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale l’atto è stato sottoscritto e, comunque, da adeguare con le modalità di cui all’articolo 15, comma 43, terzo secondo periodo, sono pari entrambi a euro100.000,00 euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Con provvedimento di ADM gli importi dei massimali di cui al punto 1 possono essere adeguati in aumento sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT, in concomitanza con l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 20, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
3. Per il periodo successivo a quello di validità di cui al punto 1, gli importi dei medesimi massimali sono adeguati con periodicità annuale, ai sensi dell’articolo 15, comma 43, terzo secondo periodo.
4. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione dell’ammontare complessivo del prelievo dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva.
5. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione della giacenza riferita alla media delle medie mensili dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento, quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva. Scaglioni di calcolo della quota variabile del massimale della garanzia di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) Scaglione Ammontare del prelievo euro Importo della quota variabile del massimale euro 1 Fino a 100.000,00 25% del prelievo 2 Da 100.000,01 a 200.000,00 euro 25.000,00 (venticinquemilaventicinquemila/00) + 20% della quota parte del prelievo oltre euro 100.000,00 3 Da 200.000,01 a 400.000,00 euro 45.000,00 (quarantacinquemilaquarantacinquemila/00) + 17,5% della quota parte del prelievo oltre euro 200.000,00 4 Da 400.000,01 a 800.000,00 euro 80.000,00 (ottantamilaottantamila/00) + 15% della quota parte del prelievo oltre euro 400.000,00 5 Da 800.000,01 a 1.600.000,00 euro 140.000,00 (centoquarantamilacentoquarantamila/00) + 12,5% della quota parte del prelievo oltre euro 800.000,00 6 Da 1.600.000,01 a 3.200.000,00 euro 240.000,00 (duecentoquarantamiladuecentoquarantamila/00) + 10% della quota parte del prelievo oltre euro 1.600.000,00 7 Da 3.200.000,01 a 6.400.000,00 euro 400.000,00 quattrocentomilaquattrocentomila/00) + 7,5% della quota parte del prelievo oltre euro 3.200.000,00 8 Oltre 6.400.000,00 euro 640.000,00 (seicentoquarantamilaseicentoquarantamila/00) + 5% della quota parte del prelievo oltre euro 6.400.000,00
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Samples: Concessione Per l'Esercizio a Distanza Dei Giochi Pubblici
Esecuzione. 1. L’atto integrativo La convenzione ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed impegna ADM dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti. Roma, li Per ADM Per il concessionario - articolo 2, comma 5; - articolo 3, comma 13; - articolo 4, comma 2; - articolo 5; - articolo 6; - articolo 7; - articolo 8, commi 2, 3 e 4; - articolo 9; - articolo 10; - articolo 11, commi 1, 2, 3; - articolo 12; - articolo 13; - articolo 14, commi 4, 5; - articolo 15; - articolo 16; - articolo 17; - articolo 18, commi 5, 6, 7; - articolo 19, comma 1; - articolo 21, commi 3, 4; - articolo 22, commi 1, 2, 9; - articolo 23, commi 1, 2, 3, 5, 6; - articolo 24, commi 1, 2, 4; - articolo 25. Per il concessionario ALLEGATO concessionario
1. Allegato 1 – Criteri e modalità di per la determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 15 dell’atto integrativo ALLEGATO della convenzione
2. Allegato 2 Modalità – Livelli di determinazione del canone servizio e penali
3. Allegato 3 – Elenco dei diritti di concessionegioco acquisiti
1. Gli importi dei massimali di cui all’articolo 15, relativi alla L’importo della garanzia presentata dal concessionario all’atto ai fini della sottoscrizione del presente atto integrativodella convenzione, validi fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale l’atto è stato sottoscritto e, comunque, valido per il primo anno e da adeguare con le modalità di cui all’articolo 1516, comma 4, terzo periodo, sono è pari entrambi a euro100.000,00 al prodotto di euro 70.000,00 (centomila/00)settantamila/00) per ogni diritto acquisito.
2. Con provvedimento di ADM gli importi dei massimali di cui al punto 1 possono essere adeguati in aumento sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT, in concomitanza con l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 20, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
3. Per il periodo A partire dall’anno solare successivo a quello di validità di cui al punto 1sottoscrizione della convenzione, gli importi dei medesimi massimali sono adeguati l’importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, ai sensi dell’articolo 1516, comma 4, terzo periodoentro il 31 marzo di ciascun anno. L’adeguamento è effettuato sulla base:
a) del numero dei diritti posseduti dal concessionario al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) del movimento netto conseguito dal concessionario nell’anno solare precedente.
43. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), adeguato ai sensi del punto 3, della suddetta garanzia è il risultato della somma disommatoria:
a) di una quota fissa fissa, pari ad al prodotto di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)) per ogni diritto acquisito;
b) di una quota variabile variabile, determinata in funzione dell’ammontare del movimento netto complessivo conseguito dalla rete distributiva del prelievo concessionario dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamentoprecedente; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni e le aliquote riportati nella tabella successiva.
5. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione della giacenza riferita alla media delle medie mensili dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento, quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva. Scaglioni di calcolo della quota variabile del massimale della garanzia di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) Scaglione Ammontare del prelievo euro Importo della quota variabile del massimale euro 1 Fino a 100.000,00 25% del prelievo 2 Da 100.000,01 a 200.000,00 euro 25.000,00 (venticinquemila) + 20% della quota parte del prelievo oltre euro 100.000,00 3 Da 200.000,01 a 400.000,00 euro 45.000,00 (quarantacinquemila) + 17,5% della quota parte del prelievo oltre euro 200.000,00 4 Da 400.000,01 a 800.000,00 euro 80.000,00 (ottantamila) + 15% della quota parte del prelievo oltre euro 400.000,00 5 Da 800.000,01 a 1.600.000,00 euro 140.000,00 (centoquarantamila) + 12,5% della quota parte del prelievo oltre euro 800.000,00 6 Da 1.600.000,01 a 3.200.000,00 euro 240.000,00 (duecentoquarantamila) + 10% della quota parte del prelievo oltre euro 1.600.000,00 7 Da 3.200.000,01 a 6.400.000,00 euro 400.000,00 quattrocentomila) + 7,5% della quota parte del prelievo oltre euro 3.200.000,00 8 Oltre 6.400.000,00 euro 640.000,00 (seicentoquarantamila) + 5% della quota parte del prelievo oltre euro 6.400.000,00
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Esecuzione. 1. L’atto integrativo ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed ADM AAMS dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti. Roma, li Per ADM AAMS Per il concessionario - articolo 2, comma 5; - articolo 3, comma 1; - articolo 4, comma 2; - articolo 5; - articolo 6; - articolo 8, commi 2, 3 e 4; - articolo 9; - articolo 10; - articolo 11; - articolo 12; - articolo 13; - articolo 14; - articolo 16; - articolo 17; - articolo 18; - articolo 19; - articolo 21. Per il concessionario ALLEGATO 1 Criteri e modalità di determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 15 dell’atto integrativo ALLEGATO 2 Modalità di determinazione del canone di concessione
1. Gli importi dei massimali di cui all’articolo 15, relativi alla garanzia presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione del presente atto integrativo, validi fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale l’atto è stato sottoscritto e, comunque, da adeguare con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, terzo periodo, sono pari entrambi a euro100.000,00 (centomila/00).
2. Con provvedimento di ADM AAMS gli importi dei massimali di cui al punto 1 possono essere adeguati in aumento sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT, in concomitanza con l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 20, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
3. Per il periodo successivo a quello di validità di cui al punto 1, gli importi dei medesimi massimali sono adeguati con periodicità annuale, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, terzo periodo.
4. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione dell’ammontare complessivo del prelievo dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva.
5. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione della giacenza riferita alla media delle medie mensili dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento, quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva. Scaglioni di calcolo della quota variabile del massimale della garanzia di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) Scaglione Ammontare del prelievo euro Importo della quota variabile del massimale euro 1 Fino a 100.000,00 25% del prelievo 2 Da 100.000,01 a 200.000,00 euro 25.000,00 (venticinquemila) + 20% della quota parte del prelievo oltre euro 100.000,00 3 Da 200.000,01 a 400.000,00 euro 45.000,00 (quarantacinquemila) + 17,5% della quota parte del prelievo oltre euro 200.000,00 4 Da 400.000,01 a 800.000,00 euro 80.000,00 (ottantamila) + 15% della quota parte del prelievo oltre euro 400.000,00 5 Da 800.000,01 a 1.600.000,00 euro 140.000,00 (centoquarantamila) + 12,5% della quota parte del prelievo oltre euro 800.000,00 6 Da 1.600.000,01 a 3.200.000,00 euro 240.000,00 (duecentoquarantamila) + 10% della quota parte del prelievo oltre euro 1.600.000,00 7 Da 3.200.000,01 a 6.400.000,00 euro 400.000,00 quattrocentomila) + 7,5% della quota parte del prelievo oltre euro 3.200.000,00 8 Oltre 6.400.000,00 euro 640.000,00 (seicentoquarantamila) + 5% della quota parte del prelievo oltre euro 6.400.000,00
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Samples: Atto Integrativo Della Convenzione Di Concessione Per l'Esercizio a Distanza Dei Giochi Pubblici
Esecuzione. 1. L’atto integrativo di convenzione ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed ADM dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti. Roma, li Per ADM Per il concessionario - articolo 2, comma 54; - articolo 3, comma 1; - articolo 4, comma 2; - articolo 5; - articolo 6; - articolo 8, commi 2, 3 e 4; - articolo 9; - articolo 10; - articolo 11; - articolo 12; - articolo 13; - articolo 14; - articolo 16; - articolo 17; - articolo 18; - articolo 19; - articolo 21. Per il concessionario ALLEGATO 1 Criteri e modalità di determinazione dell’entità della garanzia di cui all’articolo 15 dell’atto integrativo ALLEGATO 2 Modalità di determinazione del canone di concessionedella convenzione
1. Gli importi dei massimali di cui all’articolo 15, relativi alla garanzia presentata dal concessionario all’atto della sottoscrizione del presente atto integrativodi convenzione, validi fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale l’atto è stato sottoscritto e, comunque, da adeguare con le modalità di cui all’articolo 15, comma 43, terzo secondo periodo, sono pari entrambi a euro100.000,00 euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Con provvedimento di ADM gli importi dei massimali di cui al punto 1 possono essere adeguati in aumento sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) pubblicato dall’ISTAT, in concomitanza con l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 20, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
3. Per il periodo successivo a quello di validità di cui al punto 1, gli importi dei medesimi massimali sono adeguati con periodicità annuale, ai sensi dell’articolo 15, comma 43, terzo secondo periodo.
4. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione dell’ammontare complessivo del prelievo dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva.
5. L’importo del massimale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), adeguato ai sensi del punto 3, è il risultato della somma di:
a) una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
b) una quota variabile determinata in funzione della giacenza riferita alla media delle medie mensili dell’anno precedente rispetto a quello per il quale deve essere fatto l’adeguamento, quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva. Scaglioni di calcolo della quota variabile del massimale della garanzia di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) Scaglione Ammontare del prelievo euro Importo della quota variabile del massimale euro 1 Fino a 100.000,00 25% del prelievo 2 Da 100.000,01 a 200.000,00 euro 25.000,00 (venticinquemilaventicinquemila/00) + 20% della quota parte del prelievo oltre euro 100.000,00 3 Da 200.000,01 a 400.000,00 euro 45.000,00 (quarantacinquemilaquarantacinquemila/00) + 17,5% della quota parte del prelievo oltre euro 200.000,00 4 Da 400.000,01 a 800.000,00 euro 80.000,00 (ottantamilaottantamila/00) + 15% della quota parte del prelievo oltre euro 400.000,00 5 Da 800.000,01 a 1.600.000,00 euro 140.000,00 (centoquarantamilacentoquarantamila/00) + 12,5% della quota parte del prelievo oltre euro 800.000,00 6 Da 1.600.000,01 a 3.200.000,00 euro 240.000,00 (duecentoquarantamiladuecentoquarantamila/00) + 10% della quota parte del prelievo oltre euro 1.600.000,00 7 Da 3.200.000,01 a 6.400.000,00 euro 400.000,00 quattrocentomilaquattrocentomila/00) + 7,5% della quota parte del prelievo oltre euro 3.200.000,00 8 Oltre 6.400.000,00 euro 640.000,00 (seicentoquarantamilaseicentoquarantamila/00) + 5% della quota parte del prelievo oltre euro 6.400.000,00
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