Esonero denuncia generalità degli Assicurati Clausole campione

Esonero denuncia generalità degli Assicurati. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alla documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge.
Esonero denuncia generalità degli Assicurati. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.
Esonero denuncia generalità degli Assicurati. La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente. La Contraente si impegna, a richiesta della Società, ad esibire qualsiasi documento probatorio in suo possesso.
Esonero denuncia generalità degli Assicurati. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si impegna di esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.
Esonero denuncia generalità degli Assicurati. 9 Art. 5 – Limiti di età 9 Art.6- Esclusioni 9 Art. 7 - Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili 10 SEZIONE 4 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 10 Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro 10 Art. 2- Criteri di indennizzabilità 10 Art. 3- Morte 11 Art. 4 - Invalidità permanente 11
Esonero denuncia generalità degli Assicurati. 11 Art. 2.25 Esonero denuncia altre assicurazioni 12 Art. 2.26 Limite catastrofale 12 SEZIONE 3 - NORME PARTICOLARI 13 Art. 3.1 Rischio in itinere 13 Art. 3.2 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione 13 Art. 3.3 Estensione alle aggressioni al di fuori dell’orario di svolgimento dell’attività 13 Art. 3.4 Deroga ai limiti di età 13 SEZIONE 4 - CATEGORIE DI ASSICURATI 14 CATEGORIA A - AMMINISTRATORI 14 CATEGORIA B – DIPENDENTI ED ALTRI SOGGETTI ALLA GUIDA 15 CATEGORIA C - CONDUCENTI MEZZI DI TRASPORTO DEL CONTRAENTE 16 CATEGORIA D – SOGGETTI OPERANTI IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ 17 Indennità assicurate pro capite 17 Elementi per il conteggio del premio 17 SCHEDA DI POLIZZA 18
Esonero denuncia generalità degli Assicurati. Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione, degli appositi registri e/o degli schedari del Contraente

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).