Estensione e riduzione del servizio Clausole campione

Estensione e riduzione del servizio. 1. L’ACI ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 giorni, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo di cui al precedente articolo 16. 2. L’esclusione e/o l’inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o l’apertura di uno o più locali è regolata dalle condizioni del presente contratto. 3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo, sarà determinata concordemente tra le parti con stretto riferimento da un lato alle quotazioni dei locali già compresi nell’appalto, tenendo conto della superficie di ciascun locale e dall’altro alla superficie oggetto della variazione, utilizzando i parametri di cui ai commi successivi. 4. Per quanto concerne i lavori di pulizia dei locali adibiti prevalentemente ad Uffici: a) la superficie complessiva da rapportare al corrispettivo previsto per gli stessi lavori di cui alle schede tecniche è stabilita in mq. ; b) il risultato del rapporto tra il corrispettivo specifico pattuito per i lavori di cui trattasi, aumentato degli importi revisionali eventualmente intervenuti ai sensi del successivo articolo 19 e la superficie complessiva ad uso uffici in mq. si applica alla superficie oggetto della variazione. 5. Le medesime modalità di computo sono da applicarsi anche per i locali prevalentemente od esclusivamente ad archivi, magazzini ed assimilabili la cui superficie complessiva è di mq………….. 6. L’Impresa si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate dall’ACI ai sensi del 1° comma del presente articolo e ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti. 7. L’ACI ha inoltre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l’ipotesi di una contemporanea variazione della superficie complessiva dei locali stessi, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l’aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell’...
Estensione e riduzione del servizio. Ai sensi dell'art.106 c.12, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario l'esecuzione agli stessi patti e condizioni.
Estensione e riduzione del servizio. L’Appaltatore, su richiesta della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, è obbligato a prendere in gestione nuovi im- pianti, con le modalità che verranno di volta in volta indicate, alle stesse condizioni dell’appalto, anche oltre il limite del quinto del prezzo contrattuale, di cui all’articolo 120 del R.D. 827/24. Analogo obbligo sussiste in caso di riduzione del servizio. In tale ipotesi all’Appaltatore non sarà riconosciuto alcun risarci- mento o indennizzo. L’Appaltatore dichiara, pertanto, con l’accettazione del presente Capitolato d’Oneri, di non avvalersi del diritto alla risoluzione del contratto e si obbliga ad assoggettarsi all’aumento o alla diminuzione, anche oltre il suddetto limite del quinto del prezzo contrattuale.
Estensione e riduzione del servizio. La Ditta su richiesta dell'Amministrazione, è obbligata a prendere in gestione nuovi impianti, con le modalità che verranno di volta in volta indicate, alle stesse condizioni del contratto, anche oltre il limite del quinto del prezzo contrattuale, di cui all'art. 120 del R.D. 827/24. Analogo obbligo sussiste in caso di riduzione del servizio, in tale ipotesi alla Ditta non sarà riconosciuto alcun risarcimento o indennizzo. La Ditta dichiara, pertanto, con l'accettazione del presente contratto, di non avvalersi del diritto alla risoluzione e si obbliga ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione, anche oltre il suddetto limite del quinto del prezzo contrattuale.
Estensione e riduzione del servizio. In qualunque momento, l’Ente potrà richiedere l’estensione del servizio di pulizia a nuovi siti o locali, ridurre i singoli servizi non più necessari oppure eliminare del tutto le prestazioni in interi stabili o locali. Nel caso in cui la superficie dei nuovi locali risultasse superiore alla estensione dei vecchi uffici verrà riconosciuto un compenso commisurato all’impiego di ulteriori maestranze. Se, invece, i nuovi locali risultassero meno estesi verrà ridotto proporzionalmente l’importo dell’appalto.
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Estensione e riduzione del servizio. 1. L’ACI Informatica si riserva la facoltà, nel corso della vigenza contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di richiedere ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto del valore della fornitura, delle prestazioni relative all’oggetto del presente contratto di stampa, distribuzione e diffusione della rivista. 2. In caso di aumento, le prestazioni integrative verranno eseguite e remunerate alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto. 3. In caso di diminuzione delle prestazioni, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità, oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione di offerta, allegata al presente contratto (Allegato “I”). 4. L’ACI Informatica si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche e varianti senza una nuova procedura di gara nei limiti ed alle specifiche condizioni dettate dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In tali ipotesi, variazioni e modifiche saranno disciplinate da appositi atti aggiuntivi. 5. Nel caso in cui l’Impresa non ottemperi alle richieste di cui sopra, l’ACI Informatica si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Estensione e riduzione del servizio. 1. L’ENPAP ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l’ipotesi di una contemporanea variazione della superficie complessiva dei locali stessi, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l’aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell’immobile.
Estensione e riduzione del servizio. 1. L’amministrazione ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 giorni, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo. 2. L’esclusione e/o l’inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o l’apertura di uno o più locali è regolata dalle condizioni del presente contratto. 3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo, sarà determinata secondo la seguente formula: (prezzo offerto in sede di gara) superficie locale mq * n. volte servizio mese*12 4. L’Impresa si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate dall’amministrazione ai sensi del 1° comma del presente articolo e ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti. Nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l’aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell’immobile al prezzo mq. di cui ai commi precedenti. Resta inteso che le prestazioni straordinarie e/o aggiuntive non potranno superare il 20% annuo dell’importo posto a base di gara.
Estensione e riduzione del servizio. L’appaltatore s’impegna, qualora la necessità del servizio lo richiedano, o comunque su richiesta del Comune, ad aumentare o diminuire l’entità del servizio fino alla concorrenza di 1/10 dell’importo di aggiudicazione, senza che l’impresa stessa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di interrompere il servizio qualora, in modo documentato e dimostrabile, venga a mancare la frequenza dell’utenza, senza che alcuna pretesa risarcitoria possa essere avanzata dalla ditta appaltatrice.