Pulizia dei locali Clausole campione

Pulizia dei locali. La Ditta deve garantire le operazioni di pulizia e di sanificazione di tutti i locali di svolgimento del servizio di propria competenza. La Ditta deve garantire lo sgombero e la pulizia dei tavoli durante l’orario di somministrazione dei pasti ed in modo particolare al termine di tale orario. Il sistema HACCP deve essere gestito in modo corretto anche in riferimento alla pulizia dei locali di produzione, distribuzione e consumo degli alimenti, utilizzando i prodotti di sanificazione corretti e con certificazione di qualità HACCP. Deve essere sempre mantenuta a disposizione presso le sedi di esecuzione del servizio la scheda pulizie HACCP da compilare per certificare le attività di pulizia svolte, con dettaglio delle attività giornaliere, settimanali e mensili. Deve essere compilato un registro delle pulizie, tenuto a disposizione del Politecnico di Milano in qualsiasi momento presso la sede di svolgimento dei servizi, che raccolga tali schede. Qualora se ne ravvisi la necessità il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia dei locali con cadenza ravvicinata così da garantirne il decoro. Il materiale necessario per la pulizia dei locali è a carico del concessionario. È assolutamente vietato lo smaltimento nei pozzetti di liquidi, quali a solo titolo di esempio liquidi risultanti da attività di pulizia o olii.
Pulizia dei locali. Pulizia centrale termica X Pulizia centrale frigorifera X
Pulizia dei locali. L’appaltatore è tenuto a mantenere in perfetto ordine i locali affidati e a garantire le condizioni igienico, sanitarie previste per legge a tutela della salute dei lavoratori e dei fruitori dei servizi. Il comune garantisce con mezzi propri la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali compresa l’eventuale disinfezione, disinfestazione, derattizzazione dei locali. Il Comune è manlevato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa in materia igienico sanitaria, dovuta all’appaltatore.
Pulizia dei locali. Gli interventi devono essere eseguiti quotidianamente provvedendo alla pulizia dei pavimenti e dei sanitari al termine delle attività. La pulizia dovrà comprendere in particolare:
Pulizia dei locali. Il Subconcessionario si impegna a garantire a propria cura e spese la pulizia degli spazi subconcessi avvalendosi, a sua scelta, dell’impresa alla quale So.G.Aer. avrà affidato il servizio di pulizia, o di altra comunque preventivamente autorizzata da So.G.Aer.. La pulizia degli spazi assegnati comprenderà le vetrate, lato interno ed esterno compresa la porzione di terrazzo in subconcessione, con esclusione della pulizia esterna delle vetrate lato pista. Il subconcessionario si impegna altresì alla rimozione e al trasporto giornaliero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati fino ai punti di raccolta indicati da So.G.Aer.. I rifiuti dovranno essere rimossi entro la giornata secondo le modalità indicate da So.G.Aer.. In caso di inadempimento, So.G.Aer., mediante contestazione, intimerà al Subconcessionario di attuare nelle ore immediatamente successive alla contestazione gli interventi necessari a garantire le migliori condizioni di igiene. Nell’ipotesi in cui detta intimazione non sortisse alcun esito, So.G.Aer provvederà direttamente addebitando al Subconcessionario il costo della prestazione, oltre le spese generali e oneri accessori, così come quantificati all’art. 16. Per la rimozione e lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali il Subconcessionario provvederà a propria cura e spese, in base alle disposizioni della vigente normativa in materia; in ogni caso è vietata la triturazione dei rifiuti e l’immissione degli stessi nella rete fognaria. Il Subconcessionario sarà unico responsabile dell’ottemperanza di quanto previsto dalle norme in materia, sollevando So.G.Aer. da ogni responsabilità e/o conseguenza. Le imposte relative allo smaltimento rifiuti nelle aree subconcesse e tutti gli oneri connessi, compresi quelli legati all’organizzazione della raccolta differenziata, saranno a carico del Subconcessionario.
Pulizia dei locali. Articolo 290 . . . . . . . .
Pulizia dei locali. La pulizia giornaliera dei locali scolastici è intesa come: lavaggio pavimenti, zoccolino, arredi in genere, vetri, attrezzature didattico-scientifiche, arredi sanitari etc… Il collaboratore scolastico: - dovrà attenersi al piano delle attività della rispettiva sezione di servizio; - segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate nell’utilizzo dei prodotti; - adottare i presidi di sicurezza sia personali sia generali (guanti, mascherine, grembiule Etc.) con particolare attenzione a quanto previsto dalla L. 626 e successive modifiche.
Pulizia dei locali. E’ compito dei collaboratori scolastici curare scrupolosamente la pulizia dei locali, dei mobili e delle suppellettili. La pulizia va effettuata, per quanto riguarda le aule, di norma al di fuori dell’orario di lezione. Una particolare cura va prestata per i servizi igienici. I collaboratori scolastici devono controllare la presenza, in quantità adeguata, di carta igienica, detergenti e salviette per asciugarsi.
Pulizia dei locali. Articolo 316 (1) Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Pulizia dei locali. Il controllo di tale attività avverrà giornalmente e sarà diretto all’accertamento di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico. Tutti i controlli devono intendersi indipendenti da qualsiasi altra forma di verifica di qualità e/o autocontrollo effettuati dall’Impresa. Di ogni ispezione viene dato atto in verbali, da redigersi in contraddittorio con l’impresa, da conservarsi in apposita raccolta presso l’Ufficio incaricato.