Estinzione delle garanzie fideiussorie Clausole campione

Estinzione delle garanzie fideiussorie. Il decorso del termine fissato per le operazioni di collaudo senza che le stesse abbiano avuto inizio, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore all'esito del collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'articolo III.1.C del presente capitolato. I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei lavori, all’appaltatore ed al progettista. L’appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di 10 giorni. All’atto della firma quest’ultimo può aggiungere delle riserve che crede nel proprio interesse rispetto alle operazioni di collaudo . Resta fermo che, se l’appaltatore non sottoscrive i risultati ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve le risultanze dei collaudi medesime si considerano accettate. L’accettazione delle opere realizzate è in ogni caso, subordinata all’esito positivo del collaudo amministrativo. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l’accettazione con conseguenti effetti di cui all’art. 1669 del c.c. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica determina laddove previsto dal contratto d’appalto l’avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest’ultimo periodo senza la contestazione di inconvenienti determina l’accettazione dell’opera. Il pagamento della rata di saldo, effettuato dopo l’ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del c.c. Nei casi di collaudo in corso d’opera di cui all'art. 17, comma 8, lettera b) e d), della l.r. n. 12/1996 e successive modifiche, l’esito positivo dello stesso collaudo consente l’accettazione delle opere collaudate; nei casi di cui al medesimo comma 8 lettera a) e c), e), f), il collaudo in corso d’opera non produce gli effetti di accettazione delle opere, per i quali si procede secondo il regime ordinario del presente articolo.
Estinzione delle garanzie fideiussorie. Il decorso del termine fissato per le operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo III.1.Cdel presente capitolato.

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).