FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO Clausole campione

FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell' articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Ministero interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. 1. Il fallimento dell’Aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. In caso di fallimento dell’Aggiudicatario la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. L’aggiudicatario, assumendo le prestazioni, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e l’Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese troverà applicazione quanto previsto dall’art. 160 bis, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i . Dunque, in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso della Stazione Appaltante, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche entro 30 giorni successivi alla data di dichiarazione del fallimento. Nel caso di Aggiudicatario che non sia un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento del contratto, si procederà per via ordinaria ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i . In caso di fallimento dell’Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006. Relativamente all’esecuzione dei lavori, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della cauzione definitiva.
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. In caso di fallimento, altra procedura concorsuale o messa in liquidazione dell’aggiudicatario, il contratto si intende risolto di diritto. Gli impianti installati diverranno di proprietà del Comune senza che l’aggiudicatario o il fallimento possano pretendere pagamenti ad alcun titolo. In nessun caso il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall’aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. 1. In caso di fallimento dell’Aggiudicatario, l’appalto si risolve di diritto.
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. In caso di fallimento dell’appaltatore troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. In caso di fallimento, di altra procedura concorsuale o messa in liquidazione dell'aggiudicatario, il Contratto si intende risolto di diritto e gli impianti installati entrano immediatamente in proprietà dell'Amministrazione Comunale. In nessun caso il Comune di Cinisello Xxxxxxx xxxx tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO. In caso di fallimento dell’Aggiudicatario, l’Agenzia delle Entrate si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50 del 2016.