Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
Modalità di erogazione Il Finanziamento sarà erogato dall’Istituto Finanziatore entro il Periodo di Utilizzo in una o più soluzioni (ciascuna di seguito denominata “Erogazione” e collettivamente “Erogazioni”) a seguito di apposita richiesta di erogazione irrevocabile, inviata dal Prenditore secondo un testo conforme al modello di cui all’Allegato E del presente Contratto (ciascuna di seguito denominata “Richiesta di Erogazione”), sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri, conformemente a quanto previsto al presente Articolo 1.02, ciascuna da rimborsarsi secondo le modalità previste all’Articolo 4.01A. L’ammontare di ciascuna Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione sarà sino alla data della relativa Erogazione di seguito denominato “Finanziamento Impegnato”. Il Prenditore inoltrerà all’Istituto Finanziatore le Richieste di Erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi ai Progetti dichiarati dall’Ente Locale Beneficiario e dell’avanzamento delle spese effettivamente sostenute dai medesimi enti locali. Il Prenditore può presentare, a partire dall’anno 2020, non oltre tre Richieste di Erogazione per ciascun anno incluso nel Periodo di Utilizzo, che dovranno pervenire all’Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate: - entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo; - entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo; - entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo. Nel caso in cui la Data di Erogazione Prevista non sia un Giorno Lavorativo TARGET, l’erogazione sarà effettuata con valuta il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo. Parimenti, qualora il termine per la presentazione della richiesta non sia un Xxxxxx Xxxxxxxxxx TARGET, la richiesta dovrà essere presentata entro il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo. Resta inteso che l’importo richiesto per ciascuna Erogazione non potrà essere inferiore a Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), salvo ove il Prenditore, con il consenso dell’Istituto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l’Erogazione di un minore importo per giustificati motivi. Resta, inoltre, fermo che le Erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, indicato nella scheda relativa al Prenditore, allegata al Decreto Autorizzativo stesso, la cui copia è riportata all’Allegato F del presente Contratto, con riferimento agli ammontari massimi complessivamente utilizzabili nel corso di ciascun anno solare. Le eventuali variazioni del piano delle erogazioni derivanti da esigenze adeguatamente documentate del Prenditore e/o dal MIUR dovranno essere preventivamente autorizzate dal MEF e prontamente comunicate all’Istituto Finanziatore. Ogni scostamento che comporti l’utilizzo del Finanziamento ad una data successiva al termine del Periodo di Utilizzo richiederà in ogni caso una proroga del Periodo di Utilizzo e sarà soggetto alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4.01C. Pertanto, l’eventuale ammontare disponibile ma non utilizzato dal Prenditore ai sensi del presente Contratto entro il termine del Periodo di Utilizzo sarà da intendersi come automaticamente cancellato e non più disponibile ai fini di ulteriori erogazioni, a meno che non sia intervenuta una proroga del Periodo di Utilizzo ai sensi del successivo Articolo 4.01C. 1.02B L’Istituto Finanziatore verificherà che, sulla base delle Erogazioni già effettuate e dell’importo del Contributi Semestrali Residui ovvero dei Contributi Residui Non Incassati, vi sia capienza via via disponibile, in relazione all’ammontare di ciascuna Erogazione richiesta, alla relativa modalità di rimborso prevista ai sensi dell’Articolo 4.01A ed al tasso di interesse applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Qualora non vi sia capienza, l’ammontare di ogni Erogazione di volta in volta richiesta verrà ridotto o annullato in modo tale da assicurare il rispetto di tale criterio di capienza in relazione all’ammontare da erogare, alla modalità di rimborso prevista ai sensi dell’Articolo 4.01A ed al tasso applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Di tale circostanza e dell’ammontare della relativa riduzione o cancellazione sarà data comunicazione tempestiva al Prenditore, al MIUR ed al MEF e la Richiesta di Erogazione sarà considerata come corrispondentemente modificata o annullata. Qualora, viceversa, vi sia capienza, l’Istituto Finanziatore procederà ad effettuare l’Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione in conformità ai termini e alle condizioni di cui all’Articolo 1.02A del presente Contratto.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
Modalità di erogazione del servizio Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri, dal presente contratto e nel rispetto delle seguenti modalità: a) L’Azienda procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta scritta di singole forniture di lavoro temporaneo alla Società, indicando il periodo di fornitura, ed i profili professionali richiesti; b) La Società comunicherà all’Azienda i nominativi dei lavoratori da utilizzare prima che abbia inizio la prestazione. c) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del personale del Comparto Autoferrotranvieri e per le categorie e le tipologie di utilizzo previste dal CCNL e dalla vigente normativa in materia; d) L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario o diverse articolazioni del rapporto di lavoro (part - time); e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; f) La contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo; g) La contribuzione assicurativa è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta della fornitura dello specifico profilo professionale; h) L’AMTAB si riserva la facoltà di non attivare il servizio, ovvero di ricorrervi solo parzialmente, ovvero di richiedere figure professionali diverse da quelle indicate nel disciplinare di gara: in ognuna di tali evenienze, la ………………………….. S.p.A. non potrà avanzare alcuna pretesa d’indennizzo o di risarcimento danni. i) Le figure professionali richieste dalla stazione appaltante dovranno essere già istruite e formate a cura dell’appaltatore, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività, conforme a quanta richiesto. j) Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al CCNL applicato al comparto lavoro temporaneo.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.
REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.