Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro Clausole campione

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (Art. 30 del CCNL 01.03.02) 1. L’Amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità del proprio bilancio. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. 3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di informazione e di eventuale concertazione ai sensi dell’art 5, commi 2 e 3, del presente CCNL. 4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente con cui si è concordata la risoluzione consensuale.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 1. Ai sensi dell'art. 22 del Ccnl 8/6/2000, l'azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con possibilità di erogazione di un'indennità supplementare fino ad un massimo di 24 mensilità. 2. La risoluzione consensuale può essere proposta dall'azienda qualora ricorra una delle seguenti condizioni: - eliminazione di strutture dall'organigramma aziendale; - revisione organizzativa; - riduzione di organico; - per i soli direttori di struttura complessa: revisione del vincolo fiduciario con la Direzione Generale 3. La proposta di risolvere consensualmente il rapporto deve risultare per iscritto. 4. In caso di accordo le parti redigono una dichiarazione congiunta nella quale sono specificate le condizioni stabilite e dalla quale risulti l'esplicita volontà del dirigente di risolvere il rapporto
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 1. Le Amministrazioni o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1, le Amministrazioni, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità dei propri bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. 3. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzione equivalente a quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale. 4. Gli effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 1. L'Amministrazione o il dirigente possono proporre formalmente all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro allorquando le parti convengano sull'opportunità o la necessità di non proseguire nel rapporto di lavoro stesso.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 1. Il CONI o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1, il CONI, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva disponibilità del proprio bilancio. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. L'indennità di cui trattasi ha pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione che del trattamento di fine servizio. 3. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale. 4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'Ente per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Consensualmente, il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre termine a qualsiasi rapporto di lavoro in qualsiasi momento. Per motivi probatori, in ogni caso é consigliabile la forma scritta.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (Art. 40 CCNL 13/4/2006)
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. (art. 40 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)‌
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 1. L'ente o agenzia ovvero il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti o agenzie, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva disponibilità dei propri bilanci. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. 3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'ente o agenzia per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 7. 4. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale. Ai fini del presente comma, si considerano "posti di funzione equivalenti" anche posti non coincidenti con quello per il quale si è verificata la risoluzione, purché complessivamente sia assicurato un risparmio pari agli importi erogati a titolo di indennità. 5. Gli effetti dell'indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Art. 28 Conciliazione e arbitrato