Ferie. Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ferie. Il personale Con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º giorno di cui ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario. Agli effetti della presente norma le festività nazionali ed infrasettimanali, eventualmente incidenti nell'arco di tempo di ferie prescelte, non concorreranno al presente contratto computo del periodo feriale. Le ferie non potranno avere inizio da giornata festiva né in giornata precedente alla stessa. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto a un all'intero periodo di ferie annuali nella misura per non aver ancora compiuto un anno di ventisei giorni lavorativiservizio, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo servizio compiuto. La retribuzione delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali fatta in esso compresebase alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di L'epoca delle ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del sarà stabilita dal datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al tenendo presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti le esigenze dei lavoratori che alla data del 30 e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno 1973 già usufruivano di un a settembre. Il periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favorepreavviso non può essere considerato come ferie. Nella ipotesi In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva spetterà al lavoratore, che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso delle ferie si calcola dividendo stesse per ventisei la retribuzione mensile tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di fatto servizio prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di cui all'artsopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. 195Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
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Ferie. Il personale di cui al presente contratto lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei 160 ore retribuito pari a 4 settimane. I giorni lavorativifestivi di cui ai punti a), fermo restando b), c), d), dell'art. 28, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell'impresa. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la settimana lavorativa, quale rinuncia sia tacita che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì esplicita al sabato agli effetti del computo godimento annuale delle ferie. Dal computo del predetto periodo Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto. Le singole giornate di ferie vanno escluse le domeniche si intendono ragguagliate ad otto ore e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie la retribuzione relativa sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo possibilmente corrisposta all'inizio del datore di lavoro, è possibile l'accumulo godimento delle ferie nell'arco massimo stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto. La frazione di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta mese superiore ai 15 giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Il personale Nel corso di cui al presente contratto ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a ad un periodo di ferie annuali nella misura pari a 4 settimane. Tre settimane di ventisei ferie verranno godute consecutivamente mentre la quarta settimana potrà essere goduta in separato periodo. I periodi di godimento delle ferie saranno concordati con adeguato anticipo, tenendo conto sia delle esigenze tecniche dell'azienda sia delle esigenze del lavoratore. Ogni periodo settimanale verrà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale. In caso di godimento frazionato, il periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che lavorativi qualora vi sia la una distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni. In caso di anticipo della concessione di ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dalla data di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di lavoro settimanaleconcordate fra le parti), è comunque considerata nonchè dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, periodi di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle feriespecifiche disposizioni di legge. Dal computo del predetto periodo Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di ferie vanno escluse le domeniche e mese pari o superiore a 2 settimane. Per le festività nazionali e infrasettimanali cadenti elencate all'art. 29 che cadano nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva corso delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195deciderà aziendalmente se queste determinino prolungamento o meno del periodo stesso e si applicheranno conseguentemente i relativi trattamenti economici.
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Ferie. Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Dichiarazione a verbale Le parti Parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Chiarimento a verbale Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195.
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Samples: CCNL 18.7.2008
Ferie. Il personale Ai lavoratori, dopo un anno di cui al presente contratto ha diritto a ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti e con le modalità appresso indicate. La durata del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche non può essere inferiore: a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, primo comma, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venticinque giorni consecutivi per anzianità superiore; b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'art. 5, comma secondo, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venti giorni per anzianità superiore. Al lavoratore che usufruisce del vitto e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto dell'alloggio spetta per il periodo di ferie sarà prolungato - ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni - un compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all'art. 12. In caso di licenziamento - comunque avvenuto - o di dimissioni, al lavoratore che non abbia maturato l'intero diritto alle ferie annuali di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, quanti ne risultano in proporzione al fine numero dei mesi di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore anzianità considerando le frazioni di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta quindici giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195come mese intero.
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Samples: Collaborazione Domestica
Ferie. Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario dell’orario di lavoro settimanale, settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo l’accumulo delle ferie nell'arco nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'artall’art. 195208.
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Ferie. Il personale Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° giorno di cui al presente contratto ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di 28 giorni di calendario, così distribuiti: 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto a ad un periodo di ferie annuali nella misura pari a 30 giorni di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei calendario così distribuiti: 22 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta); 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. Al lavoratore che all'epoca delle ferie. Dal computo del predetto ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stessoper non aver ancora compiuto un anno di servizio, e pertanto il periodo spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto. La retribuzione delle ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali fatta in esso compresebase alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di L'epoca delle ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del sarà stabilita dal datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti tenendo presenti le esigenze dei lavoratori che alla data del 30 e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno 1973 già usufruivano di un a settembre. Il periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favorepreavviso non può essere considerato come ferie. Nella ipotesi In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva spetterà al lavoratore, che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso delle ferie si calcola dividendo stesse per ventisei la retribuzione mensile tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di fatto servizio prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di cui all'artsopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. 195Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
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Ferie. Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195208.
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Ferie. Il personale Nel corso di cui al presente contratto ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a ad un periodo di ferie annuali nella misura pari a 4 settimane. Tre settimane di ventisei ferie verranno godute consecutivamente mentre la quarta settimana potrà essere goduta in separato periodo. I periodi di godimento delle ferie saranno concordati con adeguato anticipo, tenendo conto sia delle esigenze tecniche dell'azienda sia delle esigenze del lavoratore. Ogni periodo settimanale verrà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale. In caso di godimento frazionato, il periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che lavorativi qualora vi sia la una distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni. In caso di anticipo della concessione di ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dalla data di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di lavoro settimanaleconcordate fra le parti), è comunque considerata nonché dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, periodi di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione alle specifiche disposizioni di legge. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferieferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 2 settimane. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e Per le festività nazionali e infrasettimanali cadenti elencate all'art. 29 che cadano nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva corso delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195deciderà aziendalmente se queste determinino prolungamento o meno del periodo stesso e si applicheranno conseguentemente i relativi trattamenti economici.
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Ferie. Il personale di cui al presente contratto lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei 160 ore retribuito pari a 4 settimane. I giorni lavorativifestivi di cui ai punti a), fermo restando b), c), d), dell’art 35 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. L'epoca delle ferie sarà stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell'impresa. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la settimana lavorativa, quale rinuncia sia tacita che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì esplicita al sabato agli effetti del computo godimento annuale delle ferie. Dal computo Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del predetto godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di ferie vanno escluse le domeniche non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario salvo i casi di comprovato e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195giustificato motivo.
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Ferie. Il personale dipendente ha diritto, per ogni anno di cui al presente contratto ha diritto a servizio prestato, ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei la cui durata, stabilita in giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativada calcolarsi con il coefficiente 1, quale che sia la distribuzione dell'orario risulta dal seguente prospetto: In caso di applicazione di orario di lavoro settimanalesettimanale su 6 giornate lavorative, il coefficiente da utilizzare è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle feriepari a 1.2. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del Il computo delle ferie di avverrà per anno solare. Non sono ammesse né la rinuncia né la mancata concessione. Per l'anno in cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di è avvenuta l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate per ventisei la retribuzione mensile di fatto mese intero, mentre sono trascurate le frazioni inferiori a 15 giorni. Le giornate festive di cui all'art. 195G16 (Giorni festivi ed ex festività), ricorrenti nel periodo di ferie non sono computabili nelle stesse. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso né durante il periodo di prova. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di godimento delle ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede, sia per l'eventuale ritorno nella località ove egli godeva delle stesse. La malattia comprovata ed accertata interrompe il periodo di ferie purché sia tempestivamente comunicata per i previsti controlli.
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Ferie. Il personale I lavoratori che hanno un'anzianità di cui al presente contratto ha 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto a ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 180 ore a far data dal 1° luglio 1990. Comunque, agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie annuali nella misura intere, spetteranno tanti dodicesimi di ventisei ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Ai fini della maturazione di cui sopra, la frazione di un mese superiore ai 15 giorni lavorativisarà considerata come mese intero. Si computano, fermo restando che la settimana lavorativanell'anzianità, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti della maturazione del computo delle diritto alle ferie. Dal computo del predetto periodo , i periodi di ferie vanno escluse le domeniche assenza per malattia, infortunio, gravidanza e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, puerperio nei limiti previsti dalla leggedal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno. L'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo. Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e del computo nazionali cadenti nel corso delle ferie di cui danno luogo al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data relativo trattamento economico, senza prolungamento del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195feriale.
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Ferie. Il personale di cui al presente contratto lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei 160 ore retribuito pari a 4 settimane. I giorni lavorativifestivi di cui ai punti a), fermo restando b), c), d), dell'art. 35 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. L'epoca delle ferie sarà stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell'impresa. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la settimana lavorativa, quale rinuncia sia tacita che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì esplicita al sabato agli effetti del computo godimento annuale delle ferie. Dal computo Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del predetto godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di ferie vanno escluse le domeniche non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario salvo i casi di comprovato e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195giustificato motivo.
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Ferie. Il personale Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° giorno di cui ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario. Agli effetti della presente norma le festività nazionali ed infrasettimanali, eventualmente incidenti nell'arco di tempo di ferie prescelte, non concorreranno al presente contratto computo del periodo feriale. Le ferie non potranno avere inizio da giornata festiva nè in giornata precedente alla stessa. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto a un all'intero periodo di ferie annuali nella misura per non aver ancora com- piuto un anno di ventisei giorni lavorativiservizio, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo servizio compiuto. La retribuzione delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali fatta in esso compresebase alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di L'epoca delle ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del sarà stabilita dal datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al tenendo presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti le esigenze dei lavoratori che alla data del 30 e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno 1973 già usufruivano di un a settembre. Il periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favorepreavviso non può essere considerato come ferie. Nella ipotesi In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva spet- terà al lavoratore, che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compen- so delle ferie si calcola dividendo stesse per ventisei la retribuzione mensile tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di fatto servizio prestato. Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di cui all'artsopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmen- te denunciata e riconosciuta. 195.Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto
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Ferie. Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Chiarimento a verbale Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195all'art.187.
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Ferie. Il personale di cui al presente contratto lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei 160 ore retribuite, pari a 4 settimane. I giorni lavorativifestivi di cui ai punti b) e c) dell'art. 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, fermo restando per cui si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio degli operai compatibilmente con l'esigenza di lavoro. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà 1/12 di ferie per ogni mese di servizio prestato. In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la settimana lavorativa, quale rinuncia sia tacita che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì esplicita al sabato agli effetti del computo godimento annuale delle ferie. Dal computo del predetto periodo Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione e in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie vanno escluse oltre le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso3 settimane, e pertanto il periodo è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla relativa retribuzione. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate a 8 ore e la retribuzione relativa sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo possibilmente corrisposta all'inizio del datore di lavoro, è possibile l'accumulo godimento delle ferie nell'arco massimo di stesse, assicurando comunque al lavoratore un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195congruo acconto.
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Ferie. Ferie Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195187.
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Ferie. Il personale di cui al presente contratto lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei 160 ore retri- buito pari a 4 settimane. I giorni lavorativifestivi di cui ai punti a), fermo restando b), c), d), dell’art 35 che ricorrono nel periodo di godi- mento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corri- spondente prolungamento del periodo feriale. L'epoca delle ferie sarà stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell'impresa. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno nor- malmente carattere continuativo. Non è ammessa la settimana lavorativa, quale rinuncia sia tacita che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì esplicita al sabato agli effetti del computo godimento annuale delle ferie. Dal computo del predetto periodo Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto. Le singole giornate di ferie vanno escluse le domeniche si intendono ragguagliate ad otto ore e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie la retribuzione re- lativa sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo possibilmente corrisposta all'inizio del datore di lavoro, è possibile l'accumulo godimento delle ferie nell'arco massimo stesse, assicu- rando comunque al lavoratore un congruo acconto. La frazione di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta mese superiore ai 15 giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195sarà considerata come mese intero.
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Ferie. Il personale di cui al presente contratto lavoratore ha diritto a per ogni anno di anzianità di servizio presso l'azienda ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione pari a 28 giorni di calendario. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie annuali nella misura intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di ventisei giorni lavorativiservizio prestato, fermo restando computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. In caso di ferie collettive, al lavoratore che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario non ha maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento di lavoro settimanale, è comunque considerata tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle anzianità maturata. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Dal computo del predetto L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo tra le parti, compatibilmente con le esigenze di lavoro. Il periodo di ferie vanno escluse le domeniche feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto non potrà avere inizio in giorni festivi. Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali ridotto in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, proporzione al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità minor orario di servizio oltre prestato. La corresponsione della 13ª mensilità o gratifica natalizia avverrà normalmente entro il 20 anni) verranno mantenute le condizioni dicembre di miglior favore. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 195ogni anno.
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