Quadri direttivi Clausole campione

Quadri direttivi. A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
Quadri direttivi. Dal 1° gennaio 2013 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. Per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 1/12 della suddetta misura (26 giorni) per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato. * * * Ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre. Il criterio di computo dei periodi di ferie indicati nei commi precedenti è fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero dal martedì al sabato, a seconda che l'Azienda abbia adottato l'una o l'altra forma di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Il criterio di computo è identico, resta cioè fissato sulla base dei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, anche per quanto riguarda i periodi di ferie del personale il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito su sei giorni anziché su cinque (escludendosi, peraltro, il rientro in servizio col sabato al termine di periodi di ferie comprensivo dei precedenti cinque giorni della settimana). Ai fini del computo dei periodi di ferie i giorni semifestivi vanno considerati lavorativi per metà. * * * I turni delle ferie devono essere fissati tempestivamente dall'Azienda, comunicati al personale e rispettati: solo in casi eccezionali possono essere variati per intesa tra Azienda e lavoratore, salva la disposizione di cui al successivo comma 7 in tema di rimborso per spostamenti di turno. Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei lavoratori in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio, dando la precedenza ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I turni di xxxxx vanno stabiliti in modo da consentire, al personale che lavora ad orario intero, l'assenza dal lavoro per almeno tre settimane continuative tra il 1° marzo ed il 30 novembre, salva la possibilità di accordo diverso tra le Parti. L'Azienda può richiamare in servizio il lavoratore durante il periodo di ferie, quando urgenti necessità di servizio ciò richiedano. Il lavoratore richiamato ha diritto di completare le ferie in altra epoca ed al rimborso delle spese che dimostri siano deriva...
Quadri direttivi. Nel passaggio dei Funzionari alla categoria dei Quadri Direttivi avvenuta nel 2001, l’azienda ha definito in modo unilaterale la declaratoria dei QD e Ruoli Chiave, emanando una specifica circolare. Pertanto, per i Quadri Direttivi, si richiede che le declaratorie per gli inquadramenti dei QD3, QD4 e Ruoli Chiave, vengano concordate fra XX.XX. e azienda, in particolare per i Direttori di Filiale, con superamento della vigente circolare aziendale. Ai fini degli inquadramenti dei responsabili di filiale/ufficio, si dovrà tenere conto anche del personale a tempo determinato, apprendisti e contratti d’inserimento, del personale a disposizione dell’area o comandato inserito nella filiale/ufficio, nonché del personale assente non sostituito. L’indennità di direzione dovrà essere incrementata ed erogata anche ai direttori QD3 e QD4. Ai sostituti del direttore va riconosciuto il trattamento economico previsto rapportato all’intero mese in caso di sostituzione pari ad almeno 5 giorni, considerando tutti i giorni di assenza del direttore dalla filiale a qualsiasi titolo. Prevedere l’indennità di direzione anche per i capi ufficio di tesoreria. Per quanto riguarda l’orario di lavoro, dovrà essere definito che le modalità di autogestione comprendono anche la possibilità di recupero a giornate intere. Con l’obbiettivo di realizzare il principio di uniformità di trattamento all’interno della categoria dei quadri direttivi, per quanto riguarda l’orario di lavoro, dovranno essere definite le modalità e le misure di erogazione della corresponsione ai Quadri Direttivi a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno non recuperabile attraverso l’autogestione. Infine, occorre individuare criteri per delimitare la fungibilità verso i livelli retributivi inferiori.
Quadri direttivi. Dal 1° gennaio 2013 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. Per l'anno in cui è avvenuta l'assunzione hanno diritto a 1/12 della suddetta misura (26 giorni) per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato.
Quadri direttivi. L’ultimo comma dell’art. 66 del ccnl 11 luglio 1999 in tema di “Ruoli chiave” è sostituito dai seguenti: Gli organismi sindacali formulano loro considerazioni e proposte. La predetta procedura di confronto, della durata massima di 35 giorni, è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai comma che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l’azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l’azienda intendesse apportare successivamente. L’art. 67 del ccnl 11 luglio 1999 in tema di “Fungibilità – Sostituzioni” è sostituito dal seguente:
Quadri direttivi. In coerenza con le previsioni dell’art. 64 e dell’art. 104 del CCNL 27/09/2005 è opportuno identificare e valorizzare le seguenti figure professionali nelle aziende con organico superiore a 80 lavoratori: 1° livello retributivo:
Quadri direttivi. In applicazione della norma transitoria dell’art. 96 del CCNL, si elencano alcuni profili professionali esemplificativi in riferimento a ciascun livello retributivo.
Quadri direttivi. Sviluppo professionale a) nelle Casse Rurali - B.C.C. con almeno 7 e fino a 10 dipendenti potrà prevedersi una sola posizione di quadro direttivo, qualora non sia già assorbita da una posizione di livello superiore ai sensi del CCNL 7.12.2000, al quale sarà assegnata una o più delle seguenti attività: - responsabile segreteria fidi; - responsabile contabilità generale; - responsabile titoli di terzi e di proprietà. b) Nelle Casse Rurali - B.C.C. con più di 10 dipendenti vanno inquadrati nella categoria dei quadri direttivi, qualora la relativa posizione non sia già assorbita da personale di livello superiore, coloro che, in possesso dei requisiti di elevata responsabilità funzionale ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una specifica esperienza, svolgono con autonomia decisionale nell’ambito delle direttive ricevute, una delle seguenti mansioni: - responsabile segreteria fidi con almeno un collaboratore; - responsabile ufficio titoli con almeno un collaboratore ed a cui sono affidate in via continuativa ed autonoma mansioni di operatività con la clientela e di consulenza sulla situazione del mercato, sulla scelta e redditività dei titoli sia nei confronti di questa che del personale della cassa, anche ai fini dell’eventuale impiego delle liquidità aziendali; - responsabile di sala con almeno 5 addetti con elevata preparazione professionale, a cui è affidato con autonomia decisionale nell’ambito di direttive generali, il coordinamento del personale addetto alla sala e la gestione dei servizi di sportello. In particolare: • servizio cassa • servizio di portafoglio, effetti • servizio conti correnti, depositi a risparmio, mutui • servizio pagamenti vari, linea utenza, ordini permanenti. - responsabile contabilità generale con un collaboratore e con mansioni e capacità di proposta in ordine a: • redazione bilanci preventivi • situazioni periodiche e bilanci consuntivi • segnalazioni di vigilanza. - responsabile servizio di ispettorato e/o controlli interni presso le Casse Rurali - B.C.C. nelle quali tale servizio è formalmente costituito e nelle quali il responsabile sia adibito in via continuativa e prevalente. Il secondo livello retributivo va attribuito ai Quadri Direttivi preposti ad unità operativa complessa.
Quadri direttivi. In relazione a quanto previsto dagli artt. 95 e 96 del C.C.N.L. 7/12/2000: - è inquadrato nel 1° livello retributivo colui che ha ricevuto l’incarico di Responsabile di Ufficio; - è inquadrato nel 1° livello retributivo colui che svolge in via continuativa e prevalente mansioni di elevata preparazione professionale con autonomia decisionale nell’ambito di direttive generali o che venga nominato dall’Azienda quale componente di Organismi del Sistema del Credito Cooperativo o Interbancari; - è inquadrato nel 2° livello retributivo il Responsabile di Ufficio dopo 6 anni di espletamento del relativo ruolo; - è inquadrato nel 2° livello retributivo il Responsabile di Ufficio qualora venga formalmente nominato dall’Azienda “Sostituto” in xxx xxxxxxx xxx Xxxx Servizio in quelle strutture che, per la loro complessità, necessitino dell’individuazione di tale ruolo. Dopo 6 anni di espletamento dell’incarico il Sostituto viene inquadrato nel 3° livello retributivo; - è inquadrato nel 2° livello retributivo il quadro direttivo qualora venga formalmente nominato dall’Azienda “Sostituto” in xxx xxxxxxx xxx Xxxx Servizio in quelle strutture non articolate in Uffici che, per la loro complessità, necessitino dell’individuazione di tale ruolo. Dopo 6 anni di espletamento dell’incarico il Sostituto viene inquadrato nel 3° livello retributivo; - è inquadrato nel 4° livello retributivo il Capo Servizio. Fino al 31 dicembre 2005 il Capo Servizio che all’atto della nomina fosse inquadrato al 1° livello retributivo o 2° livello retributivo sarà inquadrato al 3° livello retributivo e, dopo 2 anni di copertura del ruolo, al 4° livello retributivo.
Quadri direttivi. NUOVI PROFILI PROFESSIONALI