Quadri direttivi Clausole campione

Quadri direttivi. A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
Quadri direttivi. Dal 1° gennaio 2013 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. Per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 1/12 della suddetta misura (26 giorni) per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato. * * * Ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre. Il criterio di computo dei periodi di ferie indicati nei commi precedenti è fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero dal martedì al sabato, a seconda che l'Azienda abbia adottato l'una o l'altra forma di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Il criterio di computo è identico, resta cioè fissato sulla base dei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, anche per quanto riguarda i periodi di ferie del personale il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito su sei giorni anziché su cinque (escludendosi, peraltro, il rientro in servizio col sabato al termine di periodi di ferie comprensivo dei precedenti cinque giorni della settimana). Ai fini del computo dei periodi di ferie i giorni semifestivi vanno considerati lavorativi per metà. * * * I turni delle ferie devono essere fissati tempestivamente dall'Azienda, comunicati al personale e rispettati: solo in casi eccezionali possono essere variati per intesa tra Azienda e lavoratore, salva la disposizione di cui al successivo comma 7 in tema di rimborso per spostamenti di turno. Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei lavoratori in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio, dando la precedenza ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I turni di xxxxx vanno stabiliti in modo da consentire, al personale che lavora ad orario intero, l'assenza dal lavoro per almeno tre settimane continuative tra il 1° marzo ed il 30 novembre, salva la possibilità di accordo diverso tra le Parti. L'Azienda può richiamare in servizio il lavoratore durante il periodo di ferie, quando urgenti necessità di servizio ciò richiedano. Il lavoratore richiamato ha diritto di completare le ferie in altra epoca ed al rimborso delle spese che dimostri siano deriva...
Quadri direttivi. A far tempo dal 1° gennaio 2002 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. Per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 1/12 della suddetta misura (26 giorni) per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato.
Quadri direttivi. Con riferimento all’art. 87 del CCNL 19/01/2012, le parti condividono l’opportunità di individuare le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi. Qualora questo non sia possibile per condizioni oggettive, l’Azienda - al superamento delle 100 ore annue rispetto all’orario di lavoro stabilito all’art. 100 CCNL 19/01/2012 – erogherà un importo di € 800 per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello e di € 1.200 per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello. Ai fini della determinazione dei quantitativi orari eccedenti di cui sopra, si farà riferimento all’autocertificazione, condivisa dal rispettivo Responsabile. L’autocertificazione dovrà essere inviata alla Direzione HR entro il 10 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e l’apposita erogazione verrà corrisposta con le competenze del mese di gennaio stesso (per es. qualora vi sia una comunicazione di prestazioni riferite al 2015 questa andrà effettuata entro e non oltre il 10/01/2016 e con le competenze di gennaio 2016 vi sarà il riconoscimento dell’apposita erogazione) Le Parti concordano che - in caso di passaggio in corso d’anno alla categoria dei Quadri Direttivi o di passaggio nella categoria dei Quadri Direttivi dal 2° livello al 3° livello - il riferimento temporale, così come le ore annue, siano calcolate pro-quota (es. in caso di passaggio dalla 3° area professionale, 4° livello al 1° livello dei Quadri Direttivi dal mese di marzo, il computo annuo sarà per i 10/12, ossia 83 ore e € 667); resta inteso che qualora il Quadro Direttivo superi comunque le 100 ore annue saranno erogati gli interi importi previsti dal comma 2. NOTA A VERBALE DELL’AZIENDA L’Azienda si riserva la possibilità di comunicare al Quadro Direttivo interessato, entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento, l’assenza di ragioni tecniche, produttive e/o organizzative che possano rendere necessario il superamento del suddetto limite temporale delle 100 ore, il tutto, comunque, in coerenza con quanto previsto dal CCNL e con relativa verifica alla stesura definitiva dell’articolato.
Quadri direttivi. Xxxxx restando i principi sanciti dal primo e secondo comma dell’art. 98 del C.C.N.L., le Parti condividono la necessità che le Aziende pongano in essere tutte le possibili misure organizzative al fine di consentire a cia- scun quadro direttivo di usufruire dello strumento dell’autogestione secondo la più ampia flessibilità tempo- rale d’orario, tenuto conto delle esigenze aziendali, anche con riferimento alla necessità di preventiva infor- mazione. Le Parti si danno atto che il diritto all’autogestione individuale dell’orario di lavoro, intesa anche in termini compensativi corrispondenti ad intere giornate o parti delle stesse, può essere esercitato dal quadro diretti- vo, sempre che non vi ostino comprovate e imprescindibili esigenze organizzative. Nel caso in cui le condizioni organizzative e operative non consentano flessibilità temporale e autogestione individuale della prestazione lavorativa, le Aziende, ai fini dell’applicazione dell’art. 98 del C.C.N.L., specifi- xxxx, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i criteri quantitativi a fronte dei quali deve ritenersi sussisten- te un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno da parte del quadro direttivo, nonché le modalità e i criteri per la quantificazione dell’erogazione relativa. Nelle Aziende con più di 100 dipendenti, l’informativa va resa, necessariamente, per iscritto. In ogni caso, fatte salve migliori determinazioni da parte delle Aziende, l’impegno temporale del quadro di- rettivo è da ritenersi particolarmente significativo a fronte della prestazione di oltre 190 ore annue eccedenti il normale orario di lavoro (pari a 37 ore settimanali). Le Parti si impegnano a tenere monitorate le modalità di applicazione dell’istituto e, a richiesta di una delle Parti, ad incontrarsi per una disamina sull’applicazione del presente articolo nelle singole Aziende. Per la partecipazione normale a riunioni fuori dell’orario normale di lavoro di cui all’art. 98, comma 5, del C.C.N.L., il Consiglio di amministrazione delibererà una indennità annuale non inferiore ad Euro 1.394,43 per riunioni con cadenza almeno mensile e non inferiore ad Euro 3.000,00 per riunioni con cadenza almeno settimanale. Si conviene che per riunioni fuori dell’orario di lavoro sono da intendere quelle riunioni che si svolgono pre- valentemente al di fuori del normale orario di lavoro.
Quadri direttivi. L’ultimo comma dell’art. 66 del ccnl 11 luglio 1999 in tema di “Ruoli chiave” è sostituito dai seguenti: Gli organismi sindacali formulano loro considerazioni e proposte. La predetta procedura di confronto, della durata massima di 35 giorni, è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai comma che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l’azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l’azienda intendesse apportare successivamente. L’art. 67 del ccnl 11 luglio 1999 in tema di “Fungibilità – Sostituzioni” è sostituito dal seguente:
Quadri direttivi. In applicazione della norma transitoria dell'art. 96 del c.c.n.l., si elencano alcuni profili professionali esemplificativi in riferimento a ciascun livello retributivo.
Quadri direttivi.  Inquadramento del Preposto di filiale: vista la crescente richiesta di elevata professionalità e competenza va aumentato il livello minimo inquadramentale: Q1 da 4 a 5 addetti; Q2 6 addetti; Q3 da 7 a 8 addetti e Q4 da 9 addetti;  Si ritiene necessario definire in maniera puntuale l‘“unità operativa complessa”.  Xxxxx definite le nuove figure professionali che negli ultimi anni sono state create in questo modo: - i gestori corporate/aziende e i consulenti finanziari, da inquadrare nel primo livello dei Quadri Direttivi; - il responsabile/referente dei controlli di primo livello; il responsabile/referente della funzione di internal audit; il responsabile/referente del marketing, il responsabile/referente del monitoraggio ed il responsabile/referente assicurativo, da inquadrare nel secondo livello dei Quadri Direttivi; - il responsabile con responsabile/referente così da comprendere anche i referenti di un’area il cui ruolo di responsabile è affidato alla Capogruppo ma che richiede comunque elevata professionalità ed autonomia, da inquadrare al terzo livello retributivo dei Quadri Direttivi; - allo stesso livello si aggiungono inoltre le seguenti figure: - i referenti della funzione risk management; il referente della funzione compliance/antiriciclaggio; il responsabile /referente della gestione dei crediti problematici; il responsabile/referente dell’istruttoria fidi, il responsabile del servizio finanza, nominato responsabile unico per la salvaguardia dei beni dei clienti. - le figure professionali di responsabile delle funzioni specifiche rivenienti dalle funzioni di coordinamento/controllo, da inquadrare nel quarto livello retributivo dei Quadri Direttivi.
Quadri direttivi. In coerenza con le previsioni dell’art. 64 e dell’art. 104 del CCNL 21/12/2007 è opportuno identificare e valorizzare le seguenti figure professionali nelle aziende con organico superiore a 80 lavoratori: 1° livello retributivo:
Quadri direttivi. Nel passaggio dei Funzionari alla categoria dei Quadri Direttivi avvenuta nel 2001, l’azienda ha definito in modo unilaterale la declaratoria dei QD e Ruoli Chiave, emanando una specifica circolare. Pertanto, per i Quadri Direttivi, si richiede la negoziazione delle declaratorie per gli inquadramenti dei QD3, QD4 e Ruoli Chiave, in particolare per i Direttori di Filiale, con superamento della vigente circolare aziendale. Ai fini degli inquadramenti dei responsabili di filiale/ufficio, si dovrà tenere conto anche del personale a tempo determinato, apprendisti e contratti d’inserimento, del personale a disposizione dell’area o comandato inserito nella filiale/ufficio. L’indennità di direzione dovrà essere incrementata ed erogata anche ai direttori QD3 e QD4. Ai sostituti del direttore va riconosciuto il trattamento economico previsto rapportato all’intero mese in caso di sostituzione pari ad almeno 5 giorni, considerando tutti i giorni di assenza del direttore dalla filiale. Per quanto riguarda l’orario di lavoro, dovranno essere definite le modalità per l’autogestione, con possibilità di recupero a giornate intere, e le modalità di erogazione della corresponsione ai Quadri Direttivi a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno non recuperabile attraverso l’autogestione. Infine, occorre individuare criteri per delimitare la fungibilità verso i livelli retributivi inferiori.