Quadri direttivi Clausole campione

Quadri direttivi. A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
Quadri direttivi. Dal 1° gennaio 2013 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. Per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 1/12 della suddetta misura (26 giorni) per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato. * * * Ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre. Il criterio di computo dei periodi di ferie indicati nei commi precedenti è fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero dal martedì al sabato, a seconda che l'Azienda abbia adottato l'una o l'altra forma di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Il criterio di computo è identico, resta cioè fissato sulla base dei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, anche per quanto riguarda i periodi di ferie del personale il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito su sei giorni anziché su cinque (escludendosi, peraltro, il rientro in servizio col sabato al termine di periodi di ferie comprensivo dei precedenti cinque giorni della settimana). Ai fini del computo dei periodi di ferie i giorni semifestivi vanno considerati lavorativi per metà. * * * I turni delle ferie devono essere fissati tempestivamente dall'Azienda, comunicati al personale e rispettati: solo in casi eccezionali possono essere variati per intesa tra Azienda e lavoratore, salva la disposizione di cui al successivo comma 7 in tema di rimborso per spostamenti di turno. Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei lavoratori in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio, dando la precedenza ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I turni di xxxxx vanno stabiliti in modo da consentire, al personale che lavora ad orario intero, l'assenza dal lavoro per almeno tre settimane continuative tra il 1° marzo ed il 30 novembre, salva la possibilità di accordo diverso tra le Parti. L'Azienda può richiamare in servizio il lavoratore durante il periodo di ferie, quando urgenti necessità di servizio ciò richiedano. Il lavoratore richiamato ha diritto di completare le ferie in altra epoca ed al rimborso delle spese che dimostri siano deriva...
Quadri direttivi. Con riferimento all’art. 87 del CCNL 19/01/2012, le parti condividono l’opportunità di individuare le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi. Qualora questo non sia possibile per condizioni oggettive, l’Azienda - al superamento delle 100 ore annue rispetto all’orario di lavoro stabilito all’art. 100 CCNL 19/01/2012 – erogherà un importo di € 800 per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello e di € 1.200 per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello. Ai fini della determinazione dei quantitativi orari eccedenti di cui sopra, si farà riferimento all’autocertificazione, condivisa dal rispettivo Responsabile. L’autocertificazione dovrà essere inviata alla Direzione HR entro il 10 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e l’apposita erogazione verrà corrisposta con le competenze del mese di gennaio stesso (per es. qualora vi sia una comunicazione di prestazioni riferite al 2015 questa andrà effettuata entro e non oltre il 10/01/2016 e con le competenze di gennaio 2016 vi sarà il riconoscimento dell’apposita erogazione) Le Parti concordano che - in caso di passaggio in corso d’anno alla categoria dei Quadri Direttivi o di passaggio nella categoria dei Quadri Direttivi dal 2° livello al 3° livello - il riferimento temporale, così come le ore annue, siano calcolate pro-quota (es. in caso di passaggio dalla 3° area professionale, 4° livello al 1° livello dei Quadri Direttivi dal mese di marzo, il computo annuo sarà per i 10/12, ossia 83 ore e € 667); resta inteso che qualora il Quadro Direttivo superi comunque le 100 ore annue saranno erogati gli interi importi previsti dal comma 2.
Quadri direttivi. Si richiede la negoziazione delle declaratorie per gli inquadramenti dei QD3, QD4 e Ruoli Chiave, in particolare per i Direttori di Filiale, con superamento della vigente circolare aziendale. Ai fini degli inquadramenti dei responsabili di filiale/ufficio, si dovrà tenere conto anche del personale a tempo determinato, apprendisti e contratti d’inserimento, del personale a disposizione dell’area o comandato inserito nella filiale/ufficio. L’indennità di direzione dovrà essere incrementata ed erogata anche ai direttori QD3 e QD4. Ai sostituti del direttore va riconosciuto il trattamento economico previsto rapportato all’intero mese in caso di sostituzione pari ad almeno 5 giorni, considerando tutti i giorni di assenza del direttore dalla filiale. Per quanto riguarda l’orario di lavoro, dovranno essere definite le modalità per l’autogestione, con possibilità di recupero a giornate intere, e le modalità di erogazione della corresponsione ai Quadri Direttivi a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno non recuperabile attraverso l’autogestione. Infine, occorre individuare criteri per delimitare la fungibilità verso i livelli retributivi inferiori.
Quadri direttivi. A far tempo dal 1° gennaio 2002 nei confronti di tutta la categoria dei quadri diretti- vi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. Per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 1/12 della suddetta misura (26 giorni) per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato.
Quadri direttivi.  Inquadramento del Preposto di filiale: vista la crescente richiesta di elevata professionalità e competenza va aumentato il livello minimo inquadramentale: Q1 da 4 a 5 addetti; Q2 6 addetti; Q3 da 7 a 8 addetti e Q4 da 9 addetti;  Si ritiene necessario definire in maniera puntuale l‘“unità operativa complessa”.  Xxxxx definite le nuove figure professionali che negli ultimi anni sono state create in questo modo: - i gestori corporate/aziende e i consulenti finanziari, da inquadrare nel primo livello dei Quadri Direttivi; - il responsabile/referente dei controlli di primo livello; il responsabile/referente della funzione di internal audit; il responsabile/referente del marketing, il responsabile/referente del monitoraggio ed il responsabile/referente assicurativo, da inquadrare nel secondo livello dei Quadri Direttivi; - il responsabile con responsabile/referente così da comprendere anche i referenti di un’area il cui ruolo di responsabile è affidato alla Capogruppo ma che richiede comunque elevata professionalità ed autonomia, da inquadrare al terzo livello retributivo dei Quadri Direttivi; - allo stesso livello si aggiungono inoltre le seguenti figure: - i referenti della funzione risk management; il referente della funzione compliance/antiriciclaggio; il responsabile /referente della gestione dei crediti problematici; il responsabile/referente dell’istruttoria fidi, il responsabile del servizio finanza, nominato responsabile unico per la salvaguardia dei beni dei clienti. - le figure professionali di responsabile delle funzioni specifiche rivenienti dalle funzioni di coordinamento/controllo, da inquadrare nel quarto livello retributivo dei Quadri Direttivi.
Quadri direttivi. L’ultimo comma dell’art. 66 del ccnl 11 luglio 1999 in tema di “Ruoli chiave” è sostituito dai seguenti: Gli organismi sindacali formulano loro considerazioni e proposte. La predetta procedura di confronto, della durata massima di 35 giorni, è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai comma che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l’azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l’azienda intendesse apportare successivamente. L’art. 67 del ccnl 11 luglio 1999 in tema di “Fungibilità – Sostituzioni” è sostituito dal seguente:
Quadri direttivi. In coerenza con le previsioni dell’art. 64 e dell’art. 104 del CCNL 21/12/2007 è opportuno identificare e valorizzare le seguenti figure professionali nelle aziende con organico superiore a 80 lavoratori: − Responsabile della Funzione di conformità (compliance): è responsabile del controllo e della verifica che le procedure interne siano coerenti con la necessità di prevenire la violazione di leggi, regolamenti, codici.
Quadri direttivi. Nasce la nuova categoria dei quadri direttivi E' utile ricordare che il personale direttivo risultava particolarmente esposto rispetto alle ristrutturazioni ed ai cambiamenti organizzativi; per giunta contava su di un assetto contrattuale carente e pressoché privo di una reale tutela individuale e professionale. Le aziende, per ragioni di costi, tendevano sempre più ad assegnare ai quadri le mansioni prima svolte dai funzionari senza riconoscere i dovuti avanzamenti. La proposta della nuova categoria dei quadri direttivi, analogamente al credito, sarà una risposta adeguata a questi problemi, perché respinge il disegno delle aziende, teso a deregolamentare il rapporto di lavoro delle alte professionalità, e determina la ricomposizione di un segmento professionale artificiosamente diviso. Di questa nuova categoria denominata Quadri Direttivi faranno parte gli attuali quadri e quadri super e gli attuali Funzionari, tranne la parte professionalmente più elevata che entrerà a far parte della categoria dei Dirigenti.
Quadri direttivi livelli retributivi livello retributivo lavoratori interessati collocazione