MOBILITA’ Clausole campione

MOBILITA’. L’Azienda, sensibile alle problematiche annesse alla mobilità sostenibile, si rende disponibile ad anticipare il costo dell’abbonamento annuale trasporto urbano-extraurbano rateizzando l’importo in busta paga in 11 mensilità (sempre nel limite del quinto dello stipendio). L’Azienda si rende disponibile a stipulare convenzioni con le società di trasporto urbano di tutto il territorio nazionale attraverso il proprio Mobility Manager che ha l’incarico istituzionale di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti con l’obiettivo di ridurre l’uso dell’auto privata. Nel caso di acquisto diretto da parte del dipendente, la Società provvederà a rimborsare l’importo sostenuto trattenendo lo stesso in busta paga in 11 mensilità.
MOBILITA’. Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all’esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell’ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.
MOBILITA’. 1. In attuazione dell’art. 30, comma 2, del D. lgs. n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, gli Enti, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, sono tenuti ad individuare, previa contrattazione integrativa, i profili, i livelli ed il numero dei posti da rendere disponibili per le procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria.
MOBILITA’. Con gli articoli da 60 a 64 l'Amministrazione viene a dotarsi di idonei strumenti per la disciplina degli aspetti della mobilità interna ed esterna da e verso l’Amministrazione. In particolare con l’art. 62, comma 3, si risponde all’indicazione, contenuta nella direttiva del Governo, di definire la procedura di mobilità interna all’amministrazione regionale, dotando l’amministrazione di uno strumento rispondente alle necessità di assicurare la funzionalità, prevedendo il suddetto articolo la possibilità di effettuare trasferimenti di ufficio, per comprovate esigenze, in deroga alle ordinarie procedure, fermi restando, ovviamente, gli obblighi di informazione successiva ai sindacati, di cui all’art. 7, comma 3, punto 1°. Vengono regolamentate, altresì, le ipotesi di assegnazione temporanea presso altra amministrazione, l’assegnazione temporanea pubblico/privato, il distacco e la mobilità interna, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, gli accordi di mobilità.
MOBILITA’. Il sostanziale blocco delle assunzioni pone in maggiore evidenza il fenomeno della mobilità, sulla quale occorre introdurre criteri uniformi di valutazione delle richieste, per garantire una corretta mobilità di transito e disinnescare elementi di possibile conflittualità. A tale riguardo si rende necessaria anche una rivisitazione delle tabelle, concordata con le XX.XX., che pongono a confronto l’equiparazione del livello professionale, dei requisiti culturali e del trattamento economico, per il passaggio tra le varie amministrazioni del pubblico impiego.
MOBILITA’. Accordi di mobilita'
MOBILITA’. Il modello commerciale in quanto tale non richiede maggiore mobilità territoriale rispetto ai modelli precedentemente adottati dai due ex Gruppi; conseguentemente le Parti si danno atto del comune intento di limitare per quanto possibile, e compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive del Gruppo, il disagio del personale in termini di collocazione territoriale e mobilità, favorendo quelle soluzioni che permettano di meglio conciliare anche i tempi di vita personale e lavorativa. Le Parti si danno pertanto atto della necessità che l’attività lavorativa venga di norma svolta dal singolo dipendente nella sede di lavoro alla quale è assegnato, favorendo pertanto in via prioritaria il ricorso a mezzi di comunicazione che possano essere sostitutivi delle missioni. Queste ultime dovranno pertanto rivestire carattere di effettiva eccezionalità. Le Parti si danno atto della necessità di definire una normativa in relazione alla nuova struttura organizzativa della rete. Le Parti si danno altresì atto che quanto disciplinato nell’ambito del presente capitolo 2 troverà applicazione nei confronti di tutti i lavoratori delle aziende del Gruppo che applicano il CCNL del credito.
MOBILITA’. Nell’ottica di definire una normativa omogenea per tutte le banche, con decorrenza 1 luglio 2006 per i futuri trasferimenti, viene recepita la normativa Sanpaoloimi: •Per le Aree Professionali e i QD1 e QD2 (esclusi i direttori) con almeno 6 anni di anzianità il trasferimento può essere disposto senza consenso del lavoratore solo nell’ambito della provincia o fuori provincia a non più di 30 Km dalla sede di lavoro di provenienza. •I trattamenti economici di pendolarismo (giornaliero) scattano in caso di trasferimento d’ufficio disposto dall’azienda (esclusi quelli in accoglimento di richiesta del lavoratore) con distanza superiore a 20 Km dal luogo di abitazione. I trattamenti vengono erogati per un periodo massimo di otto anni e consistono in una indennità forfetaria di 5 giorni di diaria e di un’indennità di 0,2411 al chilometro nel caso di uso dell’auto propria. L’utilizzo dell’auto propria va concordato con l’azienda al momento del trasferimento. L’uso del mezzo pubblico è previsto in linea di massima per destinazioni oltre i 100 km andata e ritorno e,comunque, solo in caso di comodità e evidente praticabilità dello stesso, anche in riferimento agli orari/frequenze e alla distanza tra l’abitazione/destinazione e le stazioni ferroviarie/autobus. •In luogo dell’indennità chilometrica unica vigente nella normativa Cariparo, in caso di missioni si applica la seguente tabella uso auto (tabelle ACI) Benzina uso auto carburante cilindrata fino a 1.000 0,3213 euro/km 0,0846 euro/km da 1.001 a 1.500 0,3612 euro/km 0,0981 euro/km da 1.501 a 2.000 0,5092 euro/km 0,1243 euro/km oltre 2.000 0,8838 euro/km 0,1770 euro/km Diesel uso auto carburante cilindrata fino a 1.500 0,2983 euro/km 0,0634 euro/km da 1.501 a 2.000 0,3959 euro/km 0,0786 euro/km da 2.001 a 2.500 0,4981 euro/km 0,0972 euro/km oltre 2.500 0,6278 euro/km 0,1102 euro/km Il personale delle Aree Professionali e i Quadri di 1° e 2° livello con almeno 3 anni di anzianità possono chiedere di essere trasferiti in altra unità produttiva ed hanno diritto di essere inseriti in una graduatoria che l’azienda deve attivare seguendone l’ordine di priorità. Le graduatorie sono redatte per zone. La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata per raccomandata r/r. Annualmente i trattamenti economici saranno rivalutati sulla base dei dati ACI. Per i colleghi Cariparo che attualmente percepiscono l'indennità di pendolarismo viene incrementata quella in essere del 6%.
MOBILITA’. ART. 30 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE‌
MOBILITA’. TITOLO V -