FLESSIBILITÀ DI ORARIO Clausole campione

FLESSIBILITÀ DI ORARIO. A far data dall’1/7/2016 – secondo quanto previsto in materia di regime di timbrature dall’allegato 1 e fatto salvo quanto previsto dalla Norma Transitoria riportata in calce al presente articolo – per il personale che non opera secondo turni di lavoro è possibile usufruire della flessibilità di orario di lavoro secondo le seguenti modalità: - da lunedì a giovedì: 7,45 9,15 in entrata 16,45 18,30 in uscita - venerdì: 7,45 9,15 in entrata 12,00 16,00 in uscita - giornate semifestive: 8,00 9,15 in entrata L’intervallo per il pranzo è previsto di 1 ora e può essere ridotto fino ad un periodo non inferiore a 30 minuti ed incrementato fino ad un periodo non superiore ai 90 minuti, nella fascia oraria compresa tra le 12,00 e le 14,00, fermo restando che sulla base di motivate esigenze tecnico-produttive sarà garantita la copertura di quelle unità organizzative preposte ad un servizio continuativo. Nell’esercizio dell’orario flessibile il saldo al mese delle ore in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 13 ore in eccesso e le 10 ore in difetto. Ogni mese le ore effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo complessivo. Il tempo eccedente il saldo negativo di 10 ore è trattenuto dalla retribuzione e costituisce un’inosservanza delle norme contrattuali. Viene, inoltre, data la possibilità di recuperare l’eventuale monte ore negativo nei primi giorni del mese successivo in caso di assenza per malattia negli ultimi giorni del mese. Il tempo eccedente il saldo positivo delle 13 ore, fatto salvo quanto previsto agli art. 15 e 16 “Lavoro supplementare” e “Lavoro Straordinario”, sarà considerato contrattualmente non consentito e non richiesto dall’Impresa e quindi non verrà in alcun modo retribuito. I ritardi devono rappresentare un’eccezione e devono essere motivati. L’entrata dopo il termine della fascia flessibile in ingresso e dopo il periodo di intervallo per il pranzo costituisce ritardo. I ritardi che superano il monte di dieci minuti mensili verranno trattenuti dalla retribuzione. Per i dipendenti operanti presso la struttura “Assistenza di 1° livello Agenzie” (ex Customer Care) si applica in tutte le sedi la disciplina in materia di orario di lavoro riportata nell’allegato 2. Sulla base delle esigenze di alcune unità organizzative l’Impresa potrà richiedere una presenza fino alle ore 18,30. Laddove dovessero insorgere problemi per la copertura degli orari richiesti, la soluzion...
FLESSIBILITÀ DI ORARIO. Per il lavoro a turni non è prevista flessibilità di orario, fatto salvo quanto previsto negli Accordi specifici. Per i turnisti con flessibilità di orario è considerato ritardo l’ingresso oltre la fascia di flessibilità relativa al proprio orario di lavoro. Per i turnisti senza flessibilità di orario è considerato ritardo l’ingresso oltre gli orari di entrata previsti nei singoli turni.
FLESSIBILITÀ DI ORARIO. I lavoratori a part time possono usufruire di una: - flessibilità in anticipo fino a 15 minuti ed in posticipo fino a 30 minuti rispetto sia all’orario di ingresso sia a quello di uscita indicato nel contratto per le giornate lavorative con orario inferiore alle 8 ore, - flessibilità pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno nelle giornate lavorative con orario pari a 8 ore. La fascia di flessibilità in entrata non potrà determinare un orario di ingresso oltre le ore 9,15. Nell'esercizio dell'orario flessibile il saldo al mese, in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 8 ore. Ogni mese le ore effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo complessivo. Viene, inoltre, data la possibilità di recuperare l’eventuale monte ore negativo nei primi giorni del mese successivo in caso di assenza per malattia negli ultimi giorni del mese. E’ considerato ritardo l’ingresso oltre la fascia di flessibilità relativa al proprio orario di lavoro.
FLESSIBILITÀ DI ORARIO. Con riferimento a quanto previsto dall'art.93 del C.C.N.L. dell’11.07.1999, la Cassa, compatibilmente con le esigenze di servizio e/o di sicurezza, potrà accordare al singolo lavoratore/lavoratrice in servizio presso uffici non a diretto contatto con il pubblico, spostamenti di orario, in via non occasionale, fino ad un'ora prima o dopo rispetto ai termini di entrata e uscita (anche pomeridiani) normalmente fissati. La posticipazione dell'orario di entrata oppure l'anticipazione dell'orario di uscita potranno essere compensate, anche parzialmente, riducendo di mezz'ora la durata dell'intervallo per la colazione, laddove le esigenze di servizio e/o di sicurezza lo consentano.
FLESSIBILITÀ DI ORARIO. BPER Banca, al fine di mitigare il disagio che possa derivare dalla nuova allocazione delle risorse, conferma l’impegno ad adottare misure di flessibilità in entrata/uscita per tutti i dipendenti ex Nuova Carife allocati presso le Direzioni Generali del Gruppo BPER che lo richiederanno, anche valutando la riduzione fino a trenta minuti dell’intervallo per la colazione compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive ed organizzative. 2 La tratta verrà calcolata da indirizzo a indirizzo
FLESSIBILITÀ DI ORARIO. I lavoratori a part-time orizzontale, verticale o misto possono usufruire di una flessibilità di orario posticipando fino a 45 minuti l’orario di ingresso e quello di uscita rispetto all’orario individuale indicato xxx xxxxxxxxx. La fascia di flessibilità in entrata non potrà determinare un orario di ingresso oltre le ore 9. Xxxx'esercizio dell'orario flessibile il saldo al mese, in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 5 ore. Ogni mese le ore effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo complessivo. Viene, inoltre, data la possibilità di recuperare l’eventuale monte ore negativo nei primi giorni del mese successivo in caso xx xxxxxxx per malattia negli ultimi giorni del mese. E’ considerato ritardo l’ingresso oltre la fascia di flessibilità relativa al proprio orario di lavoro. Il personale ex Xxxxxx con orario a part time alla data di sottoscrizione del presente CIA manterrà le articolazioni orarie e le flessibilità d’orario disciplinate nel CIA Aurora 20/7/2007 ed in quelli ad esso previgenti. Xxxx’ipotesi di successive variazioni di numero di ore e/o di distribuzione dell’orario si applicherà quanto previsto nel presente articolo, fermo restando la tipologia della durata.
FLESSIBILITÀ DI ORARIO. Per il lavoro a turni non è prevista flessibilità di orario, fatto salvo quanto previsto negli Accordi specifici.

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  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • Orario di lavoro I. Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale utilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo. II. L’orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive. Conseguentemente, in tale ambito, fatto salvo quanto definito tra le Parti in relazione alle esigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure professionali, l’orario giornaliero è, di norma, rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti. III. Le tabelle relative all’orario di lavoro verranno rese note mediante affissione nei luoghi di lavoro; eventuali variazioni verranno comunicate agli interessati con un preavviso di 48 ore. IV. L'osservanza dell’orario di lavoro, quale elemento essenziale della prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore. V. L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro verrà effettuato mediante l’impiego di sistemi di rilevazione automatica. VI. L’orario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al sabato. VII. L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un intervallo da 30 a 60 minuti in relazione alle esigenze di servizio che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo; in questa tipologia di orario il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide con il sabato. La determinazione della durata di detto intervallo oltre i 30 minuti ed entro il limite di 60 minuti, formerà oggetto di confronto con la delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL, fatti salvi gli accordi aziendali firmati in materia. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni. VIII. Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli interessati. Detta soluzione, ove impegni un arco temporale superiore a 30 giorni, formerà oggetto di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni. IX. Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a undici ore consecutive ogni ventiquattro ore. Per esigenze legate all’articolazione di lavoro su turni, le Parti, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, potranno stabilire durate inferiori di riposo giornaliero, fino ad un minimo di otto ore consecutive, ferma restando la misura minima di undici ore medie nell’arco del mese. X. E’ facoltà del dipendente richiedere riscontro delle ore di servizio riferite al mese precedente ovvero ad un periodo non superiore ai sei mesi precedenti, attestate dal sistema di rilevazione delle presenze. Tali richieste dovranno essere presentate alle competenti strutture di risorse umane, che si obbligano a dare tempestiva risposta entro il mese successivo a quello della richiesta. Sia la richiesta che la risposta dovranno essere formalizzate per iscritto.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Normativa di riferimento Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di esecuzione contrattuale. Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel presente Capitolato Tecnico e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”. Ad esclusivo titolo semplificativo, è fatto obbligo al Fornitore Aggiudicatario di rispettare le fonti normative e tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza sui luoghi confinanti, igiene, prevenzione incendi, rispetto dell’ambiente e antinquinamento. Il Fornitore è tenuto altresì all’osservanza di quanto prescritto: • Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa; • Nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante la durata contrattuale; • Nelle prescrizioni e norme emanate dall’U.N.I., EN, ISO, I.S.P.E.S.L., INAIL, C.T.I., U.N.E.L., CEI, VVF, ecc. • Nella Legge n. 10 del 09.01.91 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 81 del 09.04.08 e ss.mm.ii.; • Nella Legge n. 186 del 01.03.68; • Nel Decreto Ministeriale Sviluppo economico n. 37 del 22.01.08; • Nella Legge n. 46 del 05.03.90 per la parte ancora in vigore; • Nel D. Lgs. n. 267 del 18.08.00 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 115 del 2008 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 192 del 2005 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 311 del 2006 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. n. 412 del 1993 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. 74 del 2013 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. 59/09; • Nel D. Lgs. n. 102/2014; • Nel D. Lgs. n. 86 del 2016; • Nel Manuale Qualità e Catalogo Servizi del Fornitore compilato conformemente alle Norme UNI- EN Serie ISO 9000. La sottoscrizione del Contratto derivante dall’aggiudicazione della presente procedura di gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della loro incondizionata accettazione.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.