Formalità Clausole campione

Formalità. Nessuna modifica o rinuncia a clausole del presente Contratto è efficace, se non risultante in forma scritta (per esempio, email, comunicazioni, ecc.) o per iscritto dalla Parte contro la quale la modifica o la rinuncia va fatta valere. La trasmissione via fax, e-mail o qualsiasi altra forma equivalente di scambio o sottoscrizione va considerata come ottemperante a detto requisito. La Parti inoltre riconoscono e convengono che il presente Contratto può essere sottoscritto, scambiato, memorizzato ed elaborato apponendo qualsiasi forma di firma elettronica semplice o avanzata (per esempio, DocuSign, ecc.) e che dette firme elettroniche osservano il requisito di modulo scritto. Le Parti convengono che non metteranno in questione l’autenticità o la correttezza per il solo motivo che il Modulo d’Ordine e/o il Contratto è/sono stipulato/i solo in forma elettronica.
Formalità a) I dati vanno riportati senza alcuna abbreviazione (es. XXXX XXXXX x XXXXXXXXX e non X. XXXXX). I cognomi ed i nomi vanno indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate indicano soltanto il cognome da xxxxxx. b) Per gli indirizzi, nelle indicazioni relative al nome delle strade è necessario indicare il nome per esteso (SANTA XXXXX XXXXX VETERE e non S. XXXXX C.V.), o come riportato nei viari di comune utilizzo. Il Codice di avviamento postale va riportato obbligatoriamente per le località in Italia, senza utilizzare i valori generici ormai in disuso. L'indicazione del numero civico è obbligatoria; in caso di assenza di attribuzione inserire il valore SNC (Senza Numero Civico).
Formalità. Modifiche impostazione credenziali di accesso ai sistemi informativi
Formalità. Il CD informa il responsabile del SGP delle promozioni e/o dei passaggi di mansione approvati. Il SGP provvede a predisporre: - la lettera di comunicazione al dipendente per il tramite del CDL; - l’eventuale aggiornamento dell’organigramma; Lo stesso predispone inoltre, in collaborazione con il CD, l’ordine di servizio per comunicare a tutto il personale dipendente le variazioni apportate all’organigramma. Il documento sarà firmato dal CD. CD SGP CD
Formalità. Le disposizioni relative all’espletamento, mediante il documento unico, delle for- malità richieste per l’esportazione, il transito e l’importazione di merci sono stabilite nell’allegato Il della presente Convenzione.
Formalità. Forma scritta a pena di nullità Giurisprudenza Gli aspetti problematici.
Formalità. La domanda in formato cartaceo deve es- sere redatta sull’apposito modulo ed esse- re depositata presso una delle Camere di commercio, o inviata con raccomandata A.R. all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), xxx Xxxxxx 00, 1 – 00000 Xxxx. Dal 2006 è possibile presentare la richiesta anche per via telematica; a tal fine si con- sulti la pagina: xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx.xxx La domanda deve contenere: • informazioni che identifichino il xxxxxx- xxxxx, • il titolo, contenente informazioni circa le caratteristiche del disegno o modello, l’indicazione del prodotto cui il disegno o modello si riferisce. Assieme alla domanda, va allegata la se- guente documentazione: • la rappresentazione grafica del disegno o modello, che può essere sostituita da riproduzioni fotografiche o da campioni bidimensionali; • la descrizione del disegno o modello, se necessaria alla comprensione del dise- gno o modello stesso; • la documentazione riguardante la nomi- na di un rappresentante, se il richieden- te ne ha incaricato uno. La registrazione tutela l’aspetto di un prodotto, ma non sono previsti specifi- ci requisiti estetici. Una stessa domanda può contenere disegni o modelli multipli a condizione che i prodotti appartengano alla stessa classe della classificazione in- ternazionale (Accordo di Locarno) e non si oltrepassi il limite massimo consentito rela- tivamente al numero di disegni. Non è ammessa un’unica domanda per più registrazioni. Non è previsto un periodo di segretezza, a meno che non sia chiesta dal richiedente, per impedire l’accessibilità fino a un massimo di 30 mesi a partire dalla data di deposito o di priorità. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/Xxxxxxxxxx_xx- posito_modulo_O.pdf
Formalità. La domanda in formato cartaceo deve esse- re redatta sull’apposito modulo e deposita- ta presso una delle Camere di commercio, o spedita con raccomandata A.R. all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), via Mo- lise, 19 – 00000 Xxxx. Dal 2006 è pos- xxxxxx presentare la richiesta anche per via telematica; a tal fine si consulti la pagina: xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx.xxx Per depositare una domanda di marchio, è richiesto quanto segue: • il modulo C compilato con tutte le infor- mazioni riguardanti il richiedente; • l’elenco delle classe/i relative ai prodotti/ servizi ai sensi della Classificazione In- ternazionale dei Prodotti e Servizi nelle quali si intende proteggere il marchio; • pagamento delle tasse; • procura firmata dal/dai richiedente/i. Se la domanda riguarda la registrazione di un marchio collettivo, deve essere allegata anche copia del regolamento che disciplina l’uso di questo marchio e relative verifiche e autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, si consulti la pa- gina: xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/Xxxxxxxx- ni_deposito_modulo_C.pdf • Per una classe: 101 EURO; • per ogni classe supplementare: 34 EURO; • procura: 34 EURO.
Formalità. Qualunque domanda di brevetto per un’in- venzione o un modello di utilità è soggetta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, dei quali i primi 90 giorni – su cui non è ammissibile alcuna deroga – servono per consentire alle Autorità della Difesa di verificare l’interesse potenziale del trovato. Il titolare può optare per ridurre il periodo di segretezza e rendere la propria doman- da disponibile al pubblico anticipatamente ma, comunque, dopo che siano trascorsi i 90 giorni sopra menzionati. I titolari che hanno domicilio in Italia e desiderano de- positare una domanda di brevetto diret- tamente all’estero devono ottenere l’au- torizzazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, previo parere dell’Autorità della Difesa che si riserva di produrlo entro 90 giorni dalla richiesta. Se per una domanda depositata in Italia, è trascorso un periodo di 90 giorni dal deposito e non è stato emesso un prov- vedimento di vincolo al segreto dall’Au- torità della Difesa, che visiona i depositi, il titolare è autorizzato ad estendere la domanda all’estero. La domanda in formato cartaceo deve es- sere redatta sull’apposito modulo ed esse- re depositata presso una delle Camere di commercio, o inviata con raccomandata A.R. all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), xxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxx. Dal primo giugno 2006 è possibile presentare la richiesta anche per via telematica; a tal fine si consulti la pagina: xxx.xxxx.xxx.xx/ it/telemaco.htm Per la presentazione della domanda sono richiesti i seguenti documenti: • descrizione dell’invenzione rivendicata ai sensi dell’art. 51 del suddetto Decreto in modo chiaro e preciso, con le relative rivendicazioni; • i disegni dell’invenzione, laddove pos- sibile; • la designazione dell’inventore; • se si è rappresentati da un mandatario, l’atto che lo nomina; • il pagamento delle tasse di domanda. Per ulteriori informazioni consultare le pagine: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/Xxxxxxxx- ni_deposito_modulo_A.pdf xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/Xxxxxxxx- ni_deposito_modulo_U.pdf • deposito online: 50 EURO; • deposito cartaceo per un documento con meno di 10 pagine: 120 EURO; • deposito cartaceo di un documento con oltre 10 pagine e meno di 20: 160 EURO; • deposito cartaceo di un documento con oltre 20 pagine e meno di 50: 400 EURO; • deposito cartaceo di un documento con oltre 50 pagine: 600 EURO; • per ogni rivendicazione dopo la decima: 45 EURO; • tassa per la traduzione per il rapporto di ricerca: 200 EURO.
Formalità. La registrazione dei diritti d’autore e dei diritti correlati ha carattere facoltativo e dichiarativo e assicura soltanto un’iniziale presunzione di paternità. Non sono previste procedure da seguire per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore. Il diritto d’autore nasce diretta- mente dalla creazione dell’opera. Il deposito di lavori inediti può essere fatto alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). Una richiesta di deposito per opere inedite deve essere inviata alla SIAE o presentata direttamente alla Sezione OLAF della sede centrale della SIAE. Il richiedente deve fornire quanto segue: