FORNITURA DI SERVIZI AGGIUNTIVI. Generalmente vengono erogati su richiesta del cliente anche servizi che esulano dalla prestazione pattuita, se le risorse tecniche e temporali lo permettono. Anche le prestazioni aggiuntive saranno erogate il prima possibile, senza tuttavia dare garanzie sui tempi di reazione.
FORNITURA DI SERVIZI AGGIUNTIVI. Di seguito un elenco dei servizi aggiuntivi richiesti all’Aggiudicatario:
a. Disposizioni di pagamento e trasferimento fondi verso altra banca in euro o in altre divise;
b. Apertura, tenuta e chiusura conti anche presso Sicav esterne;
c. Assistenza per le disposizioni di investimento e disinvestimento in fondi comuni (aperti e chiusi);
d. Verifica della correttezza delle commissioni di retrocessione, nell’ambito degli accordi tra i Gestori e la CNPR (le management fee rebate non vanno contabilizzate come rendite);
e. Adempimenti amministrativi ai fini della normativa EMIR e di tutti i costi ad essa correlati. Supporto gestionale ai servizi correlati all’attività in derivati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rinnovo annuale codice LEI);
f. Servizi tecnici complementari:
1.a.i) Security lending (con la garanzia del modello principal);
1.a.ii) Per le operazioni effettuate in valuta dovrà essere indicato il valore in divisa, in euro e il tasso di cambio applicato;
1.a.iii) Supporto su operazioni di Proxy voting a livello aggregato sugli asset della gestione diretta ed indiretta con possibilità di delega alla stessa Banca Depositaria;
1.a.iv) Supporto su operazioni di Class action;
1.a.v) Transition management: supporto all’analisi e al servizio di transition.
g. Strumenti derivati: tipi di derivati che possono essere processati, valutati e riconciliati:
h. Investimenti alternativi: descrizione dei servizi erogabili in tale ambito per Private Equity e Fondi Immobiliari. In particolare: richiami e gestione delle distribuzioni e dei proventi, stima di flussi di cassa, valutazione e riconciliazioni, gestione dei documenti, analisi specifiche di performance. Le modalità operative di dettaglio saranno indicate nel Manuale Operativo, in conformità a quanto presentato dalla candidata in sede di offerta qualitativa.
FORNITURA DI SERVIZI AGGIUNTIVI. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice. L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.