Forniture e documentazione di accompagnamento Clausole campione

Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1): - in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; - nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; - di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. A tale riguardo si definiscono: - lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t; - forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee; - lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee. Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire: - all’azienda produttrice; - allo stabilimento; - al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008, a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
Forniture e documentazione di accompagnamento. Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1.5) e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito. Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito. Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso. Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante.
Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sulla copia dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. L’Impresa Appaltatrice dovrà accertarsi della rispondenza dei materiali a quanto riportato nel paragrafo 2.4.2.4 del D.M. 24/12/2015, tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di accettazione dei materiali, prima dell’esecuzione dei lavori: - documentazione necessaria a dimostrare l’adozione delle BAT; - documentazione necessaria a dimostrare l’assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo 0,025%; - dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto dei criteri riportati nel D.M. 24/12/2015.
Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Le forme di controllo obbligatorie Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1): La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le strutture fornite in acciaio dovranno riportare la marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090 -1 obbligatoria dal 1° Luglio 2014. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
Forniture e documentazione di accompagnamento l’attestato di qualificazione
Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di acciaio devono essere oggetto di controlli lungo tutta la filiera dei soggetti coinvolti secondo quanto prescritto dal Regolamento UE 305/2011 e dalle NTC (Norme tecniche Costruzioni) di cui al D.M- 12/01/2008, che definiscono i requisiti dei prodotti e dei materiali e stabiliscono le verifiche e i controlli che devono essere eseguiti dai diversi soggetti nel corso dell’opera. La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, devono essere: – identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili – qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili – accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. E’ onere del Direttore dei lavori, in fase di accettazione: - per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE, accertarsi del possesso della marcatura e della dichiarazione di prestazione (nella previgente disciplina era previsto l’Attestato di Conformità) - per i materiali e prodotti non recanti la Marcatura CE, accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le NTC 2008 prevedono tre forme di controllo obbligatorie sugli acciai: - in stabilimento di produzione - nei centri di trasformazione - di accettazione in cantiere Gli acciai coperti da una norma armonizzata in vigore devono essere in possesso di marcatura CE Gli acciai non coperti da una norma armonizzata in vigore devono essere comunque qualificati. Se le carpenterie metalliche sono realizzate in cantiere sotto la supervisione del Direttore dei Lavori, il requisito da rispettare è quello relativo agli acciai utilizzati (barre, rotoli, profilati, ecc.) • Tali acciai devono essere qualificati come già detto, con marcatura CE o altra procedura prevista dalle NTC 2008 • Se le carpenterie metalliche sono realizzate fuori dal cantiere, ovvero nei centri di trasformazione, la procedura di qualificazione da seguire è differente Il Centro di trasforma...