Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva). La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore di ogni Azienda contraente, una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superio- re al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La riduzione dell’importo della garanzia è regolata dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo docu- menta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante. A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definiti- va è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 40% è svincolato a con- clusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 3.6.1, punto 5, da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al soggetto candidato che segue nella graduatoria.
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Samples: Fornitura in Noleggio Di Sistemi Antidecubito, Procurement Agreement
Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva). La Ditta aggiudicataria dovrà prestare1. L’Impresa, per contratti stipulati a favore seguito delle procedure di ogni Azienda contraenteimporto pari o superiore ai 40.000 euro, una cauzione a garanzia dell’adempimento si riserva la facoltà di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiedere una garanzia fideiussoria del di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell’importo contrattualedel contratto.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superio- re al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La riduzione dell’importo L’importo della garanzia è regolata dall’artridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
3. 93, co. 7, La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016; per fruire n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di tale beneficiorilascio di garanzie, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e lo docu- menta nei modi prescritti dalle norme vigentidelle Finanze. La garanzia fideiussoria deve Tale cauzione dovrà prevedere espressamente: - espressamente la rinuncia rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni, a 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltantedella committente.
4. A partire dal secondo anno dalla La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità: - per gli appalti di lavori: fino alla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definiti- va è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 40% è svincolato a con- clusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o di conformitàquello di regolare esecuzione; - per gli appalti di forniture e servizi fino all’emissione dell’ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione; - per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell’Impresa.
5. La mancata costituzione della L’Impresa potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di cui al presente articolo determinerà ufficio in danno dell’Appaltatore. In tal caso l’appaltatore è tenuto a reintegrare la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 3.6.1, punto 5, da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al soggetto candidato che segue nella graduatorianell’importo originario.
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Samples: Regolamento Per L’affidamento Dei Contratti Pubblici
Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva). La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore di ogni Azienda contraente, costituire una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’artdefinitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L’esecutore Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10%, dieci per cento la garanzia fideiussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 10 per cento. Ove il ribasso sia superio- re superiore al 20%venti per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%venti per cento. La riduzione dell’importo della Alla garanzia è regolata dall’artsi applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. comma 7, D.Lgs. 50/2016; 50/2016 per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo docu- menta nei modi prescritti dalle norme vigentila garanzia provvisoria. La garanzia fideiussoria deve dev’essere conforme allo schema approvato con D.M. Ministero dello sviluppo economico 19/01/2018, n. 31, e prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante. A partire dal secondo anno dalla data La cauzione o la fideiussione è posta a garanzia dell'adempimento di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definiti- va è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 40% è svincolato a con- clusione tutte le obbligazioni del contratto, previo accertamento degli adempimentiincluso il pagamento delle penali eventualmente imposte dall’ASL BI, sulla base e del certificato risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. È fatto salvo l’esperimento di verifica di conformitàogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà determina la revoca dell’aggiudicazione decadenza dell'affidamento e l’incameramento l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all’art. 3.6.1, punto 5, offerta da parte della Stazione stazione appaltante. Nelle more della costituzione della garanzia definitiva, che aggiudicherà l’appalto al soggetto candidato che segue nella graduatorial’ASL BI potrà rivalersi sulla garanzia provvisoria. La garanzia è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
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Samples: Determinazione Per l'Affidamento Del Servizio Di Assistenza E Manutenzione Software
Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva). La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore di ogni Azienda contraentedell’A.S.L. BI, una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superio- re superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La riduzione dell’importo della garanzia è regolata dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo docu- menta documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante. A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definiti- va definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 40% è svincolato a con- clusione conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 3.6.1, punto 5, da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al soggetto candidato che segue nella graduatoriadell’aggiudicazione.
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Samples: Determinazione a Contrarre
Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva). La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore di ogni Azienda contraente, prestare una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni ob- bligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia ga- ranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superio- re superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso ri- basso superiore al 20%. La riduzione dell’importo della garanzia è regolata dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo docu- menta documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante. A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definiti- va è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 40% è svincolato a con- clusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformitàdell’amministrazioneappaltante. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell’aggiudicazione decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 3.6.1, punto 5, da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto l’aggiudicazione dell’appalto al soggetto candidato concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Service Agreement
Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva). La Ditta A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società aggiudicataria di ciascun lotto dovrà prestarecostituire, a favore di ogni Azienda contraenteai sensi dell’art. 113 del Codice, una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del per un valore complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, da esibire entro 10 giorni precedenti la stipula del contratto (cfr. paragrafo 16 del presente Disciplinare). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superio- re superiore al 20%20 per cento, l’aumento è sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La riduzione dell’importo L’importo della garanzia è regolata dall’artpotrà essere ridotto ai sensi dell’art. 9375, co. comma 7, D.Lgsdel Codice, così come modificato ai sensi dell’art. 50/2016; per fruire di tale beneficio16, l’operatore economico segnalaco.1, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo docu- menta nei modi prescritti dalle norme vigentiLegge n. 221/2015. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: - ⮚ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, co. 2, comma 2 del codice Codice civile; - ⮚ l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione della Stazione appaltante. A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizioPer i RTI costituiti, i Consorzi costituiti e le Società consortili, la garanzia definiti- va è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantitodi esecuzione dovrà essere prestata secondo le modalità indicate al precedente par. L’ammontare residuo del 40% è svincolato a con- clusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 3.6.1, punto 5, da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al soggetto candidato che segue nella graduatoria6.1.1.
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Samples: Brokerage Service Agreement
Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva). La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore di ogni Azienda contraente, una cauzione a garanzia ga- ranzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti de- rivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia ga- ranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superio- re superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso ri- basso superiore al 20%. La riduzione dell’importo della garanzia è regolata dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo docu- menta documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante. A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definiti- va de- finitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto con- tratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 40% è svincolato a con- clusione conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 3.6.1, punto 5, al disciplinare di gara- da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al soggetto candidato che segue nella graduatoria.
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Samples: Procurement Agreement
Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva). La Ditta A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società aggiudicataria di ciascun lotto dovrà prestarecostituire, a favore di ogni Azienda contraenteai sensi dell’art. 113 del Codice, una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del per un valore complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, da esibire entro 10 giorni precedenti la stipula del contratto (cfr. paragrafo 16 del presente Disciplinare). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superio- re superiore al 20%20 per cento, l’aumento è sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La riduzione dell’importo L’importo della garanzia è regolata dall’artpotrà essere ridotto ai sensi dell’art. 9375, co. comma 7, D.Lgsdel Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato ai sensi dell’art. 50/2016; per fruire di tale beneficio16, l’operatore economico segnalaco.1, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo docu- menta nei modi prescritti dalle norme vigentiLegge n. 221/2015. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: - ⮚ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, co. 2, comma 2 del codice Codice civile; - ⮚ l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione della Stazione appaltante. A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizioPer i R.T.I. costituiti, i Consorzi costituiti e le Società consortili, la garanzia definiti- va è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantitodi esecuzione dovrà essere prestata secondo le modalità indicate al precedente par. L’ammontare residuo del 40% è svincolato a con- clusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 3.6.1, punto 5, da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al soggetto candidato che segue nella graduatoria6.1.1.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva). La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore di ogni Azienda contraente, una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni definitiva deve essere costituita prima della stipula del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto ed è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualecomplessivo aggiudicato. In caso Essa può essere costituita a mezzo assegno circolare intestato all’AMTAB Spa di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superio- re al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%o a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciate da primari istituti bancari o compagnie assicuratrici. La riduzione dell’importo della garanzia è regolata dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo docu- menta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente: - espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957. 1957, co. 2, comma 2 del codice civile; - , nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione della stazione appaltante. A partire La garanzia fidejussoria dovrà essere senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale e l’istituto fideiussore non potrà opporre eccezione alcuna alla eventuale richiesta di escussione della fideiussione . Essa dovrà avere la scadenza convenuta alla stipula del contratto e prevedere una disposizione di rinnovo automatico nel caso di rinnovo e/o proroga del contratto fino alla scadenza dei medesimi semprechè eventuale proroga e/o rinnovo siano autorizzati dall’AMTAB Spa o previsti da norme di legge. La fideiussione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’AMTAB Spa. ART.17 -PENALI In caso di mancato o ritardato versamento della rata di canone contrattuale nei termini stabiliti si conviene che saranno applicate le norme relative ai contratti di locazione previste dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizioC.C. Inoltre sarà applicata una penale relativamente ai seguenti casi: -mancato rispetto delle prescrizioni previste per la gestione dei rifiuti, la garanzia definiti- va è progressivamente svincolata pulizia dei locali o l’utilizzo delle attrezzature per l’ igiene delle stoviglie (euro 500) ; -incuria nella custodia degli arredi e dei locali (euro 500,00); -Variazione dei prezzi del listino non autorizzato da parte dell’AMTAB Spa (Euro 400) ; -mancata comunicazione relativa alla sostituzione del personale (euro 200) ; -mancato rispetto degli orari (euro 200) ; -mancata esposizione del tariffario (euro 100) ; Nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, l’AMTAB Spa si riserva di applicare al gestore una penale che sarà determinata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione rapporto alla gravità dell’inadempimento da un minimo di euro 100,00(cento/00) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni disservizio riscontrato . Si precisa che queste ultime saranno contestate tramite comunicazione scritta da parte dell’ufficio Contratti a seguito di rilevazione diretta effettuata dal proprio personale incaricato. Le penali saranno liquidate mediante recupero sull’importo della cauzione , con obbligo del contratto gestore di procedere, nel limite massimo dell’60% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 40% è svincolato a con- clusione corso del contratto, previo accertamento degli adempimentialla sua reintegrazione o con compensazione sul corrispettivo dovuto dall’amministrazione al gestore per i servizi eseguiti. L’AMTAB Spa si riserva, sulla base del certificato comunque, in caso di verifica constatata applicazione di conformità. La mancata costituzione n. 3 penali, di risolvere espressamente, ai sensi dell’art.1456 C.C. il contratto con semplice provvedimento amministrativo, provvedendo a sostituire il gestore con altro incaricato, il quale eseguirà il servizio contrattualmente pattuito con le attrezzature e relative spese e costi a carico della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell’aggiudicazione Società inadempiente, fino a nuovo affidamento, salvi l’incameramento a titolo definitivo dell’importo lasciato in cauzione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 3.6.1, punto 5, da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al soggetto candidato che segue nella graduatorial’eventuale risarcimento per maggiori danni.
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Samples: Service Agreement
Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva). La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a favore di ogni Azienda contraente, prestare una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni ob- bligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle som- me somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia ga- ranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superio- re superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso ri- basso superiore al 20%. La riduzione dell’importo della garanzia è regolata dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo docu- menta documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante. A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definiti- va è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 40% è svincolato a con- clusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell’aggiudicazione decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 3.6.1, punto 5, da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto l’aggiudicazione dell’appalto al soggetto candidato concorrente che segue nella graduatoria.
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