per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie di A.M.A.CO. S.p.A.
Regolamento approvato dal C.D.A. il 26 maggio 2017
Regolamento
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie di X.X.X.XX. S.p.A.
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale sotto soglia europea, dell’impresa AMACO, ai sensi dell’art. 36 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Sono esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti pubblici di cui alla Parte I, Titolo II del Codice dei contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 4 del suddetto Codice.
Art. 2 – Attività negoziale
1. L’attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo, in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.
Art. 3 - Definizioni
1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’art. 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2001 n. 50:
- Codice dei contratti pubblici: Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
- Impresa: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.
-Organi di amministrazione: soggetti, previsti nello statuto dell’Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell’ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
-Lavori: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall’Impresa.
-Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti dall’Impresa per i propri bisogni.
-Servizi: prestazioni di terzi acquisite dall’Impresa per i propri bisogni.
-Albo fornitori: Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell’Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- Procedura negoziata: procedura con la quale l’Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.
- Procedura Sub-europea: procedura disciplinata all’art. 21 per la quale è necessario garantire un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle procedure negoziate.
- Procedure ordinarie lavori: le procedure per le quali, in considerazione dell’elevato importo, è opportuno seguire interamente le formalità previste e disciplinate nel Codice dei contratti pubblici
-Spesa in contanti: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.
- Durc: certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- Cig: Il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.
-Cup: Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.
-Duvri: “documento unico di valutazione dei rischi”, è un documento allegato al contratto d’appalto o d’opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle “interferenze”, tra le attività proprie dell’Impresa e quelle degli operatori.
Art. 4- Principi generali
1. I principi che regolano le azioni e le attività dell’Impresa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e alla disciplina relativa ai conflitti d’interesse.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l’informazione sull’esito della procedura devono essere garantite.
3. I concorrenti devono essere informati dell’esistenza di un codice etico dell’Impresa e ne devono accettare le regole.
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all’interesse dell’Impresa all’adempimento.
Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità
1. Rispetto all’azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all’impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all’obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un’azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all’obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.
Art. 6 –Divieto di artificioso frazionamento
1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti pubblici.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all’anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l’intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all’anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 7 – Calcolo del valore dall’appalto
1. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
2. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.
Art. 8 – Soglie per le procedure negoziate informali
1. Le procedure di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento si applicano per l’affidamento di:
a) Lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
b) Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
c) Forniture di importo inferiore a € 40.000,00.
Art. 9– Soglie per le procedure negoziate semplificate
1. Le procedure di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento si applicano per l’affidamento di:
a) Lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a €150.000;
b) Servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000;
c) Forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
Art. 10 – Soglie per le procedure sub- europee.
1. Le procedure di cui al successivo art. 22 del presente Regolamento si applicano per l’affidamento di:
a) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000;
b) Servizi di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 418.000;
c) Forniture di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 418.000.
Art. 11 – Soglie per le procedure ordinarie lavori
Le procedure di cui al l’art. 23 del Presente Regolamento si applicano per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sino alla soglia comunitaria.
Art. 12 – Calcolo delle soglie
1. Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi, comprensivo di eventuali proroghe/rinnovi predefiniti al momento di indizione della gara.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’art 35 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 13 – Poteri di spesa
1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall’Impresa e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
2. L’autorizzazione alla spesa deve contenere: l’oggetto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e le relative fonti di finanziamento, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.
Art. 14 - Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità
1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell’affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell’esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell’esecutore dei lavori.
2. Nell’ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l’obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l’adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all’applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.
Art. 15–Procedure negoziate informali
1. L’affidamento dei contratti relativi a forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie indicate all’art. 8, avviene secondo una delle seguenti modalità:
a) affidamento diretto;
b) confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di almeno due operatori (ove esistenti), iscritti all’albo fornitori di cui all’art. 24 o individuati mediante consultazioni di mercato di cui all’art. 16.
2. L’impresa dovrà garantire, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato.
Art. 16 - Consultazioni di mercato
1. L’impresa acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.
2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso individuazione di fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc.; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l’attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura dell’operatore che l’ha eseguita.
Art. 17 - Requisiti, loro verifica e affidamento
1. L’affidamento avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e i requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti.
2. Nei casi di urgenza, e previa acquisizione di autocertificazione dell’operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l’affidamento può essere direttamente disposto, a pena di nullità dell’affidamento stesso in caso di esito negativo delle verifiche sull’autocertificazione.
3. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 18 - Garanzie e assicurazioni.
1. Di norma, per gli acquisti di importo così contenuto, si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, l’Impresa può comunque richiedere all’affidatario di presentare garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
3. L’impresa può inoltre richiedere che l’affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.
Art. 19 - Atto di affidamento.
1. L’affidamento è disposto, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.
2. La determina o atto equivalente deve contenente, tra l’altro: l’oggetto e le motivazioni dell’affidamento, l’indicazione della procedura seguita, i soggetti interpellati, le offerte ricevute, e i criteri che hanno portato alla individuazione dell’affidatario. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura.
Art.20 - Spese di cassa (spese economali).
1. È opportuno che l’Impresa individui una propria procedura per la gestione e rendicontazione delle spese di cassa, ovvero quelle spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa.
Art. 21 - Procedure negoziate semplificate
1. Per le procedure negoziate semplificate relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all’art. 9, l’affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno tre operatori (ove esistenti), per servizi e forniture, e almeno cinque, nel caso di lavori, iscritti all’albo fornitori di cui all’art. 24 o individuati mediante indagini di mercato di cui all’art. 25.
2. L’impresa dovrà garantire la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero sopra previsto.
3. L’affidamento diretto è possibile nei casi previsti all’articolo 125 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero in altri casi, adeguatamente motivati, individuati dall’Impresa.
Art. 22 - Procedure sub-europee
1. Per le procedure sub-europee relative a forniture e servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all’art. 10, l’affidamento avviene di norma, mediante confronto comparativo attraverso la consultazione di almeno cinque operatori (ove esistenti), per servizi e forniture, e almeno dieci nel caso di lavori iscritti all’albo fornitori di cui all’art. 24 o individuati mediante indagine di mercato di cui all’art.25.
2. L’impresa dovrà garantire la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero sopra previsto.
Art. 23 - Procedure ordinarie lavori.
Per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alla soglia europea, l’Impresa ricorre alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 24 - Elenco fornitori
1. L’impresa può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti e la cui disciplina è contenuta nel Regolamento Albo fornitori che è parte integrate del presente Regolamento.
2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell’Impresa di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
Art. 25 - Indagini di mercato
1. L’impresa acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.
2. Le indagini di mercato avvengono attraverso:
a) pubblicazione sul proprio sito web dell’avviso contenente le informazioni utili all’esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d’urgenza;
b) consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc…formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.
3.Per le procedure di cui all’art. 21 l’indagine di mercato avviene secondo quanto previsto dal comma precedente lett. a).
Art. 26- Inviti a presentare offerta
1. L’impresa invita gli operatori economici individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli a presentare offerta a mezzo PEC ovvero tramite raccomandata/fax.
2. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, co. 4 del Codice dei contratti pubblici, è necessario motivare tale scelta;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del Responsabile del contratto;
j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
3. L’invito contiene, altresì, ai sensi dell’art. 23, co. 16, del Codice dei Contratti Pubblici l’indicazione dei costi stimati della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.
Art. 27 - Forme di pubblicità.
1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web dell’Impresa, nella sezione “Società Trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013.
2. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. L’elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. É inoltre pubblicata la composizione dell’eventuale commissione giudicatrice.
Art. 28 - Requisiti, avvalimento e subappalto
1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché di carattere tecnico/economico richiesti nell’invito a presentare l’offerta.
2. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell’iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di scelta dell’affidatario del servizio o della fornitura i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. Inoltre non è ammessa la partecipazione di soggetti che non posseggono i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell’invito a presentare offerta, adeguati alla tipologia di attività ed all’importo presunto della procedura.
4. Per forniture e servizi i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono individuati in conformità a quanto indicato all’allegato XVII del Codice dei contratti pubblici.
5. Per i lavori i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale possono essere dimostrati anche attraverso l’attestazione SOA di cui all’art. 84 del Codice dei contratti pubblici.
6. L’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all’art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
7. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.
8. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere resa attraverso la compilazione di modelli predisposti dall’Impresa ovvero facendo ricorso al DGUE.
Art. 29 - Criteri di aggiudicazione
1. L’impresa, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede affidamento dei contratti di cui al presente Titolo preferenzialmente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo il ricorso al criterio del minor prezzo nei casi di cui al successivo comma 4.
2. Nel caso di affidamento attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il peso attribuito all’offerta economica non può superare il 30 per cento.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore a 40.000 euro.
b) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, a condizione che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dalla presenza di un progetto esecutivo e che l’Impresa applichi l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8;
c) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
d) per i servizi e le forniture di cui al presente Regolamento, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
6. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell’invito a presentare offerta o nel bando. Nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub- punteggi. Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.
Art. 30 - Anomalia dell’offerta
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta dell’Impresa, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2.L’Impresa può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. In presenza di offerte sospette di anomalia, dopo l’esperimento della gara si sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta, e, se ritenuta anomala, si procede in successione con le altre, fino alla individuazione dell’offerta non anomala. Nel procedimento di verifica dell’anomalia l’Impresa si conforma a quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici, se e in quanto compatibili.
4. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l’Impresa può prevedere nel bando/lettera d’invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. Non si procederà invece all’esclusione automatica, né all’individuazione della soglia di anomalia mediante sorteggio di cui all’art. 97 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque; in tal caso, fermo restando quanto indicato al comma 2, si procederà all’affidamento al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.
5. Nell’offerta economica, l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L’Impresa prima dell’aggiudicazione verifica che i costi della manodopera indicati in offerta siano conformi a quanto previsto all’articolo 97, co. 5, lett.b) del Codice dei Contratti Pubblici.
7. L’impresa valuta, altresì, l’opportunità di richiedere che i concorrenti, a corredo dell’offerta, presentino un idoneo documento giustificativo del prezzo offerto anche ai fini della verifica di quanto indicato al comma 6.
Art. 31- Soccorso istruttorio.
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall’operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici.
2. Non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio la carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l’offerta tecnica o/e economica.
Art. 32 - Garanzia a corredo dell’offerta
1. La cauzione provvisoria:
a) può essere richiesta dall’Impresa con le modalità previste nell’invito a presentare offerta, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
b) va in ogni caso richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro.
2. La cauzione, di importo pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, può essere costituita mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4, 5 del Codice dei contratti pubblici.
3. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
4. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Art. 33 - Commissione di gara – Verifica della migliore offerta
1. Nelle procedure di importo inferiore a 150.000 euro, le offerte vengono vagliate direttamente dal Responsabile dell’Affidamento o da apposito Seggio di Gara composto da tre componenti.
2. Nelle procedure di importo pari o superiore a 150.000 euro, è prevista la nomina di una commissione composta da tre componenti che procede, in seduta aperta al pubblico, alla verifica dei documenti di ammissione e all’apertura delle offerte economiche.
3. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 3 esperti scelti all’interno dell’Impresa nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
4. Al termine delle operazioni di gara, il responsabile dell’affidamento/seggio di gara individua la migliore offerta secondo il criterio di aggiudicazione definito. Tutte le operazioni di gara sono oggetto di apposita verbalizzazione e sono trasmesse al soggetto preposto, secondo le deleghe aziendali, all’aggiudicazione.
Art. 34 - Verifica dei requisiti aggiudicatario
1. L’aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di idoneità professionale economico e tecnico richiesti.
2. L’Impresa verifica i seguenti requisiti generali:
a) regolarità contributiva mediante DURC;
b) regolarità tributaria mediante richiesta alla competente Agenzia dell’entrate;
c) assenza di condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 del Codice dei contratti pubblici mediante richiesta del casellario giudiziale al Tribunale del luogo di residenza della persona fisica da controllare (art. 80, co. 3 del Codice dei contratti pubblici).
d) per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro, comunicazione antimafia verificata mediante la banca dati nazionale antimafia (DBNA).
e) iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all’Ente competente.
3. I requisiti di carattere economico-finanziario vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: bilanci, dichiarazioni IVA, etc.
4. I requisiti di carattere tecnico professionale vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: lettere di referenza, contratti, fatture, attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, etc.
5. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA.
Art. 35 - Aggiudicazione
1. L’aggiudicazione è disposta, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.
2.L’aggiudicazione della gara avviene su proposta del Responsabile dell’affidamento. Dalla determina, a cui sono allegati tutti i verbali di gara, risulta, tra l’altro: l’oggetto e le motivazioni dell’affidamento, l’indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato alla individuazione dell’affidatario, l’importo di aggiudicazione e l’esito dei controlli eseguiti.
Art. 36 - Stipula del contratto
1. Per le procedure relative a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
2. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro possono essere stipulati anche nelle more dell’esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa di nullità dell’affidamento stesso in caso di esito negativo dell’accertamento.
2. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:
- scrittura privata;
- corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
- in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.
Art. 37 - Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)
1. L’Impresa, per contratti stipulati a seguito delle procedure di importo pari o superiore ai 40.000 euro, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell’importo del contratto.
2. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
3. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.
4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:
- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
- per gli appalti di forniture e servizi fino all’emissione dell’ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione;
- per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell’Impresa.
5. L’Impresa potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell’Appaltatore. In tal caso l’appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell’importo originario.
Art. 38 - Assicurazioni
1. L’Impresa, in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all’Appaltatore una polizza assicurativa del tipo “All Risk”, da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell’Impresa o persone da quest’ultima incaricate per specifiche attività nell’ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 39 - Penali per inadempienze
1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l’Impresa nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato all’articolo 32, co.14-bis del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L’applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell’art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall’Impresa a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
3. La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell’esecuzione.
4. Indipendentemente dall’applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell’Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell’esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l’Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
5. Non si darà luogo all’applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all’Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell’esecuzione del contratto ed approvati dall’Impresa.
Art. 40 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.
1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate, su proposta del Responsabile dell’esecuzione, dagli organi competenti secondo l’organizzazione dell’Impresa.
2. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall’art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
3. Le varianti in corso d’opera sono comunicate dal Responsabile dell’esecuzione all’Osservatorio di cui all’art. 123 del Codice dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte dell’Impresa per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 41 - Consegna
1. La merce pervenuta s’intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d’invito o nell’ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all’Impresa il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore o per cause allo stesso non imputabili, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini all’Impresa. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l’Impresa può concedere la proroga richiesta.
Art. 42 - Collaudo e verifica di conformità.
1. Il contratto è soggetto a collaudo, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile dell’esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
4. Per i lavori, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Impresa prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 43 - Pagamenti
1. L’Impresa corrisponde all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Per i contratti con importo non superiore ad Euro 50.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, sarà emesso, di norma, un solo certificato di pagamento.
4. Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro l’Impresa (qualora a totale partecipazione pubblica) è tenuta ad effettuare preventivamente la verifica di cui all’art 48-bis del dpr 602/1973.
5. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d’avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell’esecuzione del contratto il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione
dello stato d’avanzamento, redige il certificato di pagamento. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell’esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un’unica soluzione dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. L’ultima rata ovvero una quota dell’unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all’Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
6. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC
7. Negli appalti di forniture e servizi, di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture ed applicando le detrazioni di legge alla consegna del materiale, ovvero all’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione.
8. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell’Impresa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 43 - Interessi
1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi secondo le norme di legge in vigore o quanto diversamente disciplinato nel contratto.
Art. 45 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario
1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali contestazioni al responsabile dell’esecuzione, mediante l’invio, entro 15 giorni dal verificarsi delle cause che originano le contestazioni, di lettera raccomandata A/R, fax o PEC.
2. L’Appaltatore deve indicare nella comunicazione in maniera analitica l’oggetto della contestazione, l’entità e le corrispondenti motivazioni.
4. Le contestazioni proposte dall’Appaltatore in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono inefficaci e improduttive di effetti nei confronti dell’Impresa.
5. Al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 205 e 206 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 45 - Foro competente
1. Il Foro competente è esclusivamente quello di Cosenza, luogo in cui ha sede AMACO.
Art. 46 - Norme finali ed entrata in vigore
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, l’Impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è AMACO S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
2. L’Impresa deve indicare nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) gli obblighi e gli oneri a carico dell’Appaltatore derivanti dal presente Regolamento.
3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell’Impresa.