Common use of Garanzia di esecuzione Clause in Contracts

Garanzia di esecuzione. Ai sensi dell’Art. 113 DEL d.Lgs 163/2006, l’Istituto ha la facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatario, che è pertanto obbligato, di costituire una garanzia fideiussoria, di cui all’art. 22.1 lett. e), del 10% dell’importo contrattuale. L’importo contrattuale è da considerarsi oneri fiscali esclusi, come ribadito dalla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 11/09/2007. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui l’Istituto richieda la costituzione della garanzia fideiussoria, la mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e il passaggio al soggetto candidato che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, come confermato dalla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n 7 del 11/09/2007, è ammessa la riduzione del deposito cauzionale definitivo in misura del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Appears in 1 contract

Samples: www.inrca.it

Garanzia di esecuzione. Ai A garanzia della regolare ed integrale esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, la Concessionaria presenta polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito n. in data della , che ai sensi dell’Artdell’art. 113 DEL d.Lgs 163/2006del D.Lgs. n. 163/06, l’Istituto ha la facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatario, che è pertanto obbligato, di costituire una garanzia fideiussoria, di cui all’art. 22.1 lett. e), risulta essere del 10% dell’importo contrattualetotale dell’appalto riferito ad anni tre, quantificato in €. . L’importo contrattuale della garanzia è da considerarsi oneri fiscali esclusi, come ribadito dalla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici precisato nella lettera di lavori, servizi e forniture n. 7 del 11/09/2007comunicazione dell’aggiudicazione. La fideiussione bancaria o garanzia deve operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la polizza assicurativa somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata degli effetti del contratto ancorché successivi alla sua scadenza e deve, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Editore, con la quale viene attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Tale garanzia rimane vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa l’Editore operi eventuali escussioni della garanzia e salvo il diritto alla risoluzione del contratto. A pena di decadenza dall’aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 19571944 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. L’Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN XX00X0000000000000000000000, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel intestato al Fondo di Assistenza in caso in cui l’Istituto richieda la costituzione della garanzia fideiussoria, la mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e il passaggio al soggetto candidato che segue nella graduatoriadi escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa polizza fideiussoria deve essere presentata corredata di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 40autentica amministrativa o notarile della firma, comma 7dell’identità, del DLgs 163/2006, come confermato dalla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n 7 del 11/09/2007, è ammessa la riduzione del deposito cauzionale definitivo in misura del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 dei poteri e della serie UNI CEI EN ISOqualifica del/IEC 17000, la certificazione del sistema i soggetto/i firmatario/i il titolo di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistemagaranzia.

Appears in 1 contract

Samples: www.poliziadistato.it

Garanzia di esecuzione. Ai sensi dell’Art. 113 DEL d.Lgs 163/2006, l’Istituto ha la facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatario, che è pertanto obbligato, di L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, di cui all’artfideiussoria secondo le modalità stabilite dall’art.113 del D.Lgs. 22.1 lett. e), del 10% dell’importo contrattuale. L’importo contrattuale è da considerarsi oneri fiscali esclusi, come ribadito dalla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi 163/2006 e forniture n. 7 del 11/09/2007ss.mm.ii. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui l’Istituto richieda la La mancata costituzione della garanzia fideiussoria, la mancata costituzione di cui al presente articolo determina la revoca dell’affidamento dell'affidamento e il passaggio l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 7) del presente capitolato da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al soggetto candidato concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione scadenza del contratto di manutenzione, fatte salve eventuali proroghe. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare entro il termine di 15 giorni la garanzia nella misura escussa dalla stazione appaltante, in difetto si procederà alla risoluzione del contratto. La garanzia sarà svincolata per un importo pari al 30% dell’importo totale all’emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo relativo alle attività di cui alla voce “Centrale Operativa” e “Fibra ottica”; una ulteriore quota pari al 45% dell’importo totale sarà svincolata all’emissione del certificato di collaudo superato con esito positivo in relazione a tutti i lavori. Ai sensi dell’art. 40La garanzia fideiussoria, comma 7al termine del periodo contrattuale relativo al servizio di manutenzione, del DLgs 163/2006, come confermato dalla Determinazione dell’Autorità sarà svincolata per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n 7 del 11/09/2007, è ammessa la riduzione del deposito cauzionale definitivo in misura del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistemal’importo residuo pari al 25%.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Garanzia di esecuzione. Ai A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi assunti per l’intero periodo contrattuale, l’Impresa presenta garanzia definitiva ai sensi dell’Artdell’articolo 103, del d.lgs. 113 DEL d.Lgs 163/200650/2016 per la somma equivalente al valore contrattuale in favore del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, l’Istituto ha senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, nel termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. La garanzia, costituita ai sensi dell’articolo 103 del d. lgs. 50/2016, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Fondo di Assistenza, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo di tale garanzia rimane vincolata, finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa il Fondo di Assistenza operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga secondo i termini e le modalità indicati all’art. 19 (forme di inadempimento), sorgerà per il Fondo di Assistenza, la facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatariorisolvere il contratto, che è pertanto obbligatoaffidando l’appalto ad altra impresa in danno di quella contraente. A pena di decadenza dall’aggiudicazione, di costituire una la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 22.1 lett. e), del 10% dell’importo contrattuale. L’importo contrattuale è da considerarsi oneri fiscali esclusi, come ribadito dalla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 11/09/2007. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 19571944 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. L’Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso sul Conto Corrente intestato al Fondo di Assistenza che sarà comunicato in seguito. La polizza fideiussoria dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, comma 2dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del codice civiled.lgs. n. 385/93, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorniche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui l’Istituto richieda la costituzione della garanzia fideiussoria, la mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e il passaggio al soggetto candidato che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, come confermato dalla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n 7 del 11/09/2007, è ammessa la riduzione del deposito cauzionale definitivo in misura del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistemaFinanze.

Appears in 1 contract

Samples: www.poliziadistato.it