GARANZIA ROTTURA CRISTALLI Clausole campione

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI. La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI. La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI. 6 ART. 16 – GARANZIE VARIE 7
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI. La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell’abitacolo del veicolo, compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, a seguito di rottura per fatto accidentale o azione di terzi. La garanzia è prestata nella forma “a Primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile e sino alla concorrenza, per anno assicurativo: - della somma convenuta ed indicata nella scheda di Polizza per le riparazioni o sostituzioni dei vetri o cristalli tramite riparatori di vetri specializzati e convenzionati con Itas Mutua (indicati nel certificato di assicurazione), senza applicazione di alcuna Franchigia; - della metà della somma indicata nella scheda di Polizza per le riparazioni o sostituzioni per il tramite di riparatori diversi da quelli specializzati e convenzionati con Itas Mutua (indicati nel certificato di assicurazione), ferma la Franchigia indicata nel contratto.
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI. L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro, per anno e per singola copertura assicurativa, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l’Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 350,00 per ciascun sinistro. Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI. L’Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale od a fatto involontario di terzi; sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 800,00 per evento. È previsto uno scoperto pari al 20% dell’ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo. In altri termini: Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura. Se l’assicurato opta per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori cristalli convenzionati con l’Impresa, l’applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI. Offrono i seguenti servizi di assistenza per la mobilità (veicolo): - invio taxi a seguito di furto del veicolo; - disbrigo pratiche furto.
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI. Rischi esclusi Sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Non sono inoltre indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. GARANZIA ASSISTENZA Xxxxxx esclusi Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di: • guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; • terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; • dolo dell’Assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; Sono inoltre escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza.
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI. INCENDIO E FURTO Rischi esclusi L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: - dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; - appropriazione indebita; - partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; - guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); - tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; - movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti; - semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore; - rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI. Rischi esclusi Sono esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Non sono inoltre indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. • Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali variabili da garanzia a garanzia in funzione delle caratteristiche del rischio, per meccanismo di calcolo e limiti. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.