Garanzia Spese Legali Famiglia Clausole campione

Garanzia Spese Legali Famiglia. Sono esclusi dalla Garanzia “Spese Legale Famiglia”: a. le controversie conseguenti a tumulti popolari, eruzioni vulcaniche, alluvioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; b. le controversie derivanti da tuo fatto doloso; c. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; d. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; e. le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa; f. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; g. le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati da te o non identificati nel Modulo di Polizza; h. le controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali è necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge; i. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria; j. le controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore; x. le controversie relative a tue cariche sociali, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; l. le controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato; m. le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale; n. le controversie relative ai rapporti tra soci ed amministratori; o. le controversie derivanti da contratto di agenzia; p. le controversie di valore inferiore a Euro 250,00; q. le controversie contrattuali con Europ Assistance; r. gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesione di diritti che si verificano in Paesi o in zone nelle quali sono in atto fatti bellici o rivoluzioni; s. le controversie non espressamente richiamate tra quelle indicate nell’art. “Oggetto dell’Assicurazione”, paragrafo “Spese Legali Famiglia”; t. il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; u. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); v. le spese di trasferta; w. il pagamento di spese connesse all’esecuzion...
Garanzia Spese Legali Famiglia. In caso di Sinistro devi: 1. denunciarlo ad Europ Assistance nel momento in cui si è verificato o ne hai avuto conoscenza, informandola in modo completo e veritiero su tutti i particolari del Sinistro e indicandole i relativi mezzi di prova e i documenti che, su richiesta, dovrai mettere a disposizione. oppure Inoltre, devi: 2. inviare ad Europ Assistance la copia di ogni atto a te pervenuto entro 7 giorni dalla data in cui lo ricevi; 3. indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento che può essere utile alla corretta identificazione del procedimento. Se non rispetti questi obblighi, non hai più diritto all’indennizzo del Sinistro.
Garanzia Spese Legali Famiglia. (obbligatoria) In caso di Xxxxxxxx devi denunciarlo ad Europ Assistance nel momento in cui si è verificato o ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: ⮚ accedi al portale hiips://xxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedi direttamente al sito www europassistance it sezione “Apri o consulta un sinistro”) oppure ⮚ scrivi a Europ Assistance, Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale” – xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.
Garanzia Spese Legali Famiglia. (obbligatoria) Europ Assistance, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l’operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce l’indennizzo che è dovuto e te lo comunica. Europ Assistance pagherà entro 20 giorni da questa comunicazione.
Garanzia Spese Legali Famiglia. COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE A) Tentativo di componimento amichevole
Garanzia Spese Legali Famiglia. Sono esclusi dalla Garanzia “Spese Legale Famiglia”: a. le controversie conseguenti a tumulti popolari, eruzioni vulcaniche, alluvioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; b. le controversie derivanti da tuo fatto doloso;
Garanzia Spese Legali Famiglia. (Opzionale) • Sono esclusi dalla Garanzia Spese Legali Famiglia: - le controversie conseguenti a tumulti popolari, eruzioni vulcaniche, alluvioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; - le controversie derivanti da tuo fatto doloso; - le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa; - le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; - le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati da te o non identificati nel Modulo di Polizza; - le controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali è necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge; - le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria; - le controversie derivanti dalla proprietà o l'uso di aerei a motore; - le controversie relative a tue cariche sociali, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; - le controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato; - le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale; - le controversie relative ai rapporti tra soci ed amministratori; - le controversie derivanti da contratto di agenzia; - le controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - le controversie contrattuali con Europ Assistance; - gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesione di diritti che si verificano in Paesi o in zone nelle quali sono in atto fatti bellici o rivoluzioni; - le controversie non espressamente richiamate tra quelle indicate nell’art. “Oggetto dell’Assicurazione”, paragrafo “Spese Legali Famiglia”; - il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - le spese di trasferta; - il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pen...
Garanzia Spese Legali Famiglia. Opzionale
Garanzia Spese Legali Famiglia. COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE

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  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

  • Garanzia fideiussoria A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Accordo, Vodafone potrà richiedere e Operatore dovrà far costituire, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione da parte di Operatore della relativa richiesta di Vodafone, una fidejussione rilasciata da un primario istituto di Credito nazionale capillarmente presente sul territorio nazionale. La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione ( art. 1944 cc ) e la rinuncia a far valere qualsiasi termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc, essa dispenserà il creditore dall’onere di proporre istanza verso l’altra Parte. La fideiussione avrà validità per tutta la durata dell’Accordo e per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso, previo svincolo scritto da parte del beneficiario. Nel caso di rinnovo tacito, Operatore si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente Accordo. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui Operatore non fornisca la garanzia entro i termini sopra riportati, Vodafone non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale e/o indennizzo per la mancata esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. In caso di inadempimento di Operatore alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, VF- IT procederà all’escussione della fideiussione presso la banca garante solo previa diffida ad adempiere trasmessa, almeno 15 giorni prima, a Operatore a mezzo raccomandata a.r. In caso di escussione parziale o totale della somma posta a garanzia, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall’intervenuta escussione. In caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria e/o mancata integrazione su richiesta VF-IT e/o mancato reintegro della fidejussione a seguito di intervenuta escussione, VF-IT avrà la facoltà di sospendere i servizi offerti sulla base del presente Accordo previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore. Decorsi ulteriori 15 gg, VF-IT avrà la facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente Accordo e di richiedere le somme in via giudiziaria eventualmente dovute da Operatore. L’importo della fidejussione prestata da Operatore a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di Vodafone, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime (salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno) verrà calcolato con i criteri contenuti nell’Allegato 11 “Garanzie”.

  • Garanzia a corredo dell’offerta La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lvo 50/16, in misura pari al 2% dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fideiussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93. La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.Lvo 50/2016.

  • GARANZIA CRISTALLI Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali) - il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale) numero verde 800.995.233 dall’Italia o 00.00.00.00.00 (Italia o Estero) A) Riparazione presso un Centro Convenzionato Europ Assistance o Dealer venditore Santander B) Riparazione presso centro/tecnico non Convenzionato

  • Diritti dell’interessato L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari: a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano; b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari: f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento); h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.