Common use of Garanzie assicurative Clause in Contracts

Garanzie assicurative. 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore. 2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all’assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all’art. 2, co. 1, lett. e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla l. n. 68/1999. 3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al co. 1 per iniziative di politica attiva. 4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l’onere delle coperture assicurative. 5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

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Samples: Accordo Sui Tirocini, Accordo Sui Tirocini

Garanzie assicurative. 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione di cui all’art. 6, co. 1, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore. 2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeobilancio, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all’assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all’art. 21, co. 13, lett. ec), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla l. legge n. 68/199968 del 1999. 3. La Regione, nei limiti dello stanziamento stazionamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeobilancio, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al co. 1 per iniziative di politica attiva. 4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l’onere delle coperture assicurative. 5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirociniodell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

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Samples: Tirocinio

Garanzie assicurative. 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore. 2. La Regionecopertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI. 3. In caso di infortunio, l’obbligo di denuncia secondo le modalità indicate dall’INAIL è a carico del soggetto (promotore o ospitante) che ha aperto la posizione assicurativa. 4. La Regione nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all’assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all’art. 2, co. 1, lett. e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla l. n. 68/1999. 3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeoSociale Europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al co. 1 connessi a dette coperture assicurative per iniziative di politica attiva. 45. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio suo carico l’onere l'onere delle coperture assicurative. 5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

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Samples: Disciplina Regionale Dei Tirocini Extracurriculari