Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
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Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO RCT e RCARCO) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − – garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − – garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − – garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. lavoro Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose . L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
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Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati 9.1 La LOCATRICE ha provveduto ad assicurare il veicolo locato alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristichecondizioni: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite• Responsabilità Civile, per sinistro, per cose o per persone: massimali 8.000.000 €; • Assistenza stradale; • Tutela Legale; • Infortuni Conducente; • Kasko In caso di furto, incendio, rapina o danneggiamenti al veicolo locato, il CLIENTE è tenuto a pagare le franchigie indicate nel “Contratto di Noleggio”. 9.2 Il veicolo non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatoredovrà essere utilizzato in maniera tale da rendere invalide, prima inefficaci e/o inapplicabili le condizioni delle polizze assicurative, riportate nel Contratto di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premionoleggio in forma sintetica, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere CLIENTE dichiara di conoscere, in quanto in fase di prenotazione e al momento della validità dei contratti consegna ne è stato compiutamente reso edotto. 9.3 Il CLIENTE si obbliga a versare l’importo della/e franchigia/e dovuta/e entro e non oltre giorni 8 (xxxx) dalla presentazione da parte della LOCATRICE del preventivo di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto riparazione o di risarcimento in caso di mancata stipulazione delle polizzefurto e/o rapina, redatto dai periti incaricati, nel frattempo la LOCATRICE provvederà a trattenere a garanzia la cauzione preautorizzata dal CLIENTE tramite ordine di pagamento con carta di credito. 9.4 In caso di sinistro il CLIENTE dovrà compilare in ogni sua parte il modulo “CAI” (costatazione amichevole di incidente) – esistente a bordo del veicolo - sottoscriverlo e descrivere: 1. In modo dettagliato la causa dell’evento; 2. Indicare il nome dei terzi presenti al fatto; 3. Indicare i danni riportati dai veicoli; 4. Indicare in modo preciso e dettagliato la targa dei veicoli coinvolti, i numeri di polizza assicurativa e la relativa Compagnia di Assicurazione; 5. Specificare il luogo dove si trova il veicolo Tale documentazione deve essere consegnata alla LOCATRICE nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore dal fatto. Il CLIENTE si impegna a non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo rilasciare in alcun caso dichiarazioni di responsabilità in caso di incertezze sulla dinamica dell’incidente. 9.5 Per qualsiasi tipo di riparazione o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, intervento derivante dal sinistro dovrà seguire le istruzioni di cui al precedente art. 1456 7 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. 9.6 Il CLIENTE si impegna a fornire la massima cooperazione alla LOCATRICE ed ai suoi assicuratori in tutte le controversie che derivino dall’utilizzo del codice civile)veicolo locato. 9.7 La LOCATRICE si riserva di rivalersi sul CLIENTE nei seguenti casi: • Qualora le coperture assicurative divengano inoperanti nel caso in cui il CLIENTE abbia, direttamente o indirettamente, determinato il sinistro; • Per il rimborso di scoperti e franchigie non coperti dall’assicurazione come previsto dal punto 9.1; a tale proposito il CLIENTE accetta qualsiasi rischio in prima persona, essendo consapevole di essere l’unico responsabile del veicolo noleggiato.9.8 Tutti i danni di qualsiasi natura ed entità dovranno essere denunciati singolarmente e per iscritto alla LOCATRICE entro e non oltre le 24 ore successive: in caso di violazione di tale disposizione il CLIENTE sarà responsabile di tutti i danni derivanti dalla tardiva denuncia e/o comunicazione. 9.9 In nessun caso la LOCATRICE risponde di oggetti, merce o accessori aggiunti contenuti nel veicolo o comunque trasportati dallo stesso di proprietà del CLIENTE, del conducente aggiuntivo e dei passeggeri. 9.10 Il CLIENTE è consapevole che la cauzione preautorizzata sulla propria Carta di credito sarà restituita solamente una volta accertate ufficialmente le responsabilità e gli eventuali importi da decurtare.
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Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni provocati alle persone, alle che possono capitare a persone e a cose, siano essi terzi o personale dell’impresa, verificatisi nelle aree di pertinenza della concessione e per fatto imputabile allo stesso. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle strutture interessate, ed a terzi (cose attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione. Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione avvelenamenti subiti dai fruitori del presente appalto che possano derivare da fatto proprioServizio, dal personale nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o da chiunque chiamato a collaboraredestinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata Il Politecnico resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione dei Servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. Sono di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione conseguenza a carico del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie Concessionario – senza che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere risultino limitate le seguenti caratteristiche: − garanzia sue responsabilità contrattuali – le spese per il risarcimento di tutti i assicurazioni contro danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle furti e responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati civile da stipularsi con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed pari a € 1.000.000,00 per danni ciascun sinistro. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a cose L’appaltatoretitolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante al momento della firma del contratto e, prima qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di iniziare il servizioaffidamento dell’incarico, dovrà produrre altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio. Eventuali franchigie, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti scoperti e limitazioni di assicurazione per tutta la durata copertura presenti nella polizza restano a totale carico del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile)Concessionario.
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Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 n.4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
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