Common use of Garanzie definitive Clause in Contracts

Garanzie definitive. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016). L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx: • del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); • del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese • del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); • del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: Professional Services, Bando Di Gara, Concessione Di Servizi

Garanzie definitive. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016). L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx: • del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); • del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese • del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); • del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si richiamano le altre previsioni di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, nelle parti applicabili alla presente procedura.

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Samples: Service Agreement, Accordo Quadro

Garanzie definitive. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016). L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx: • del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); • del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese • del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); • del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si richiamano le altre previsioni di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, nelle parti applicabili alla presente procedura.

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Samples: Letter of Invitation for Negotiated Procedure