Common use of Garanzie definitive Clause in Contracts

Garanzie definitive. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016). L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx: • del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); • del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese • del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); • del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Garanzie definitive. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016). L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx: • del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); • del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese • del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); • del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si richiamano le altre previsioni di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, nelle parti applicabili alla presente procedura.

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Garanzie definitive. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016). L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx: • del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); • del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese • del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); • del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si richiamano le altre previsioni di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, nelle parti applicabili alla presente procedura.

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Garanzie definitive. Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgsdel D.Lgs. n. 50/2016, l’Impresa Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di cauzione o fideiussione, importo pari al 10% 10 per cento dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'artcontrattuale, Iva esclusa. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016). L’importo della garanzia sopra indicato Tale importo è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx: • del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ISO9000); • conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ex art. 93, comma 6, del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese • D. Lgs. 50/2016. La percentuale del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, 10 per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001); • del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa checento è aumentata, in caso di RTI aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%). Tale importo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. Lo svincolo sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo dell’80 % dell’importo iniziale garantito. La progressione dello svincolo sarà definita, di volta in volta, dalle parti in sede contrattuale. A richiesta dell’Impresa Aggiudicataria, il RUP rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione del servizio, risultante dal relativo certificato. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al Fornitore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito dell’Appaltatore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Impresa aggiudicataria, anche sulla cauzione provvisoria e/o Consorzio ordinariosulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo autorizzato/a all’esercizio in Italia nel caso rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS). L’impresa aggiudicataria dovrà:  verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure xxx.xxxxx.xx ;  allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;  allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentatesostituzione. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, su mandato irrevocabilel’Impresa aggiudicatria dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla mandataria in nome e per conto stessa generato, il Tribunale Ordinario di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le impresePalermo.

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