Garanzie di esecuzione. Le garanzie di esecuzione coprono l’esecuzione del Servizio conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto fino all’accettazione definitiva da parte della Stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del Contratto. Nella garanzia occorre precisare che essa rimane in vigore fino all’accettazione definitiva. La Stazione appaltante svincola la garanzia entro il mese successivo alla data di accettazione definitiva. A norma dell’articolo I.4, la costituzione di una garanzia finanziaria a titolo di garanzia di esecuzione deve soddisfare le seguenti condizioni: a. la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta dell’Appaltatore e con il consenso della Stazione appaltante, da terzi; b. il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la Stazione appaltante agisca contro il debitore principale (l’Appaltatore). Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico dell’Appaltatore.
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Garanzie di esecuzione. Le garanzie di esecuzione coprono la consegna delle forniture e l’esecuzione del Servizio dei servizi correlati conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto Speciale d’Appalto fino all’accettazione definitiva al loro collaudo definitivo da parte della Stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del Contratto. Nella garanzia occorre precisare stabilire che essa rimane in vigore fino all’accettazione definitivaal collaudo definitivo. La Stazione appaltante svincola libera la garanzia entro il mese successivo alla data di accettazione definitivadel collaudo definitivo. A Se a norma dell’articolo I.4, dell’Articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione deve soddisfare esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a. (a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta dell’Appaltatore del Contraente e con il consenso della Stazione appaltantedell’amministrazione aggiudicatrice, da terzi;
b. (b) il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la Stazione appaltante agisca contro il debitore principale (l’Appaltatoreil Contraente). Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico dell’Appaltatoredel Contraente.
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Samples: Servizi, Service Agreement, Servizi
Garanzie di esecuzione. Le garanzie di esecuzione coprono la consegna delle forniture e l’esecuzione del Servizio dei servizi correlati conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto Speciale d’Appalto fino all’accettazione definitiva al loro collaudo definitivo da parte della Stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del Contratto. Nella garanzia occorre precisare stabilire che essa rimane in vigore fino all’accettazione definitivaal collaudo definitivo. La Stazione appaltante svincola libera la garanzia entro il mese successivo alla data di accettazione definitivadel collaudo definitivo. A Se a norma dell’articolo I.4, dell’Articolo I.4.2 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria a titolo di garanzia di esecuzione deve soddisfare esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a. la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta dell’Appaltatore e con il consenso della Stazione appaltante, da terzi;
b. il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la Stazione appaltante agisca contro il debitore principale (l’Appaltatore). Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico dell’Appaltatore.
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Samples: Fornitura Di Postazioni Di Lavoro E Servizi Correlati
Garanzie di esecuzione. Le garanzie di esecuzione coprono l’esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti. In ogni caso, in seguito all’accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l’importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini sotto indicati. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del Servizio conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto fino all’accettazione definitiva risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all’Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da parte terzi verso l’Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l’appalto, fatta eccezione per l’ipotesi di cui all’art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati dal presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del Contratto. Nella garanzia occorre precisare che essa rimane in vigore fino all’accettazione definitivaAppaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria. La Stazione appaltante svincola Appaltante è autorizzata ad escutere la garanzia entro il mese successivo alla data cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di accettazione definitiva. A norma dell’articolo I.4, la costituzione di una garanzia finanziaria a titolo di garanzia di esecuzione deve soddisfare le seguenti condizioni:
a. la garanzia finanziaria è prestata da una banca cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta dell’Appaltatore e con il consenso della Stazione appaltante, da terzi;
b. il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la Stazione appaltante agisca contro il debitore principale (l’Appaltatore). Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico dell’Appaltatoredanni o altro all’impresa imputabili.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Garanzie di esecuzione. Le garanzie di esecuzione coprono l’esecuzione del Servizio conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto fino all’accettazione definitiva da parte della Stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del Contratto. Nella garanzia occorre precisare che essa rimane in vigore fino all’accettazione definitiva. La Stazione appaltante svincola la garanzia entro il mese successivo alla data di accettazione definitiva. A Se a norma dell’articolo I.4, I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione deve soddisfare esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a. la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta dell’Appaltatore e con il consenso della Stazione appaltante, da terzi;
b. il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la Stazione appaltante agisca contro il debitore principale (l’Appaltatore). Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico dell’Appaltatore.
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Garanzie di esecuzione. Le garanzie di esecuzione coprono la consegna delle forniture e l’esecuzione del Servizio dei servizi correlati conformemente alle disposizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto capitolato d’oneri fino all’accettazione definitiva al loro collaudo definitivo da parte della Stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del Contrattocontratto. Nella garanzia occorre precisare stabilire che essa rimane in vigore fino all’accettazione definitivaal collaudo definitivo. La Stazione appaltante svincola libera la garanzia entro il mese successivo alla data di accettazione definitivadel collaudo definitivo. A Se a norma dell’articolo I.4, dell’Articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione deve soddisfare esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a. (a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta dell’Appaltatore del Contraente e con il consenso della Stazione appaltantedell’amministrazione aggiudicatrice, da terzi;
b. (b) il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la Stazione appaltante agisca contro il debitore principale (l’Appaltatoreil Contraente). Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico dell’Appaltatoredel Contraente.
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