GARANZIE E ASSICURAZIONI. A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, in relazione alla corretta esecuzione della stessa, il CONCESSIONARIO, all’atto della stipula della convenzione presta una fideiussione assicurativa/bancaria, per un valore pari ad € 30.000,00. La garanzia fidejussoria è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale a semplice richiesta scritta. La garanzia fidejussoria dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • essere emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto di credito o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di all’art. 107 del D.Lgs 385/93; • essere espressamente prestata a copertura delle obbligazioni della concessione in oggetto; • essere escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in deroga all’art. 1945 C.C.; • riportare esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (Art. 1944 C.C.) sia ai termini di cui all’art. 1957 C.C.; • essere escutibile entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del CONCEDENTE. La garanzia fidejussoria sarà svincolata su richiesta del CONCESSIONARIO alla scadenza della concessione e di sua eventuale proroga, dopo che il CONCEDENTE avrà accertato l’avvenuta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte. A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell’Impianto Sportivo, il CONCESSIONARIO è tenuto a sottoscrivere, al momento della consegna dell’immobile e comunque prima dell’inizio delle attività, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore di eventuale proprio personale idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Il contratto assicurativo dovrà prevedere: a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione; b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice; c) che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia; d) l’estensione ai danni derivanti al Comune di Alessandria o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro, ed Euro 5.000.000,00 per danni ad ogni persona e ad Euro 500.000,00 per danni a cose. E’ facoltà del Concessionario stabilire i massimali che riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico». La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni “dipendente” infortunato. E’ facoltà del Concessionario stabilire i massimali che riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati. La polizza dovrà essere stipulata nella forma “loss occurrence”. L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei: a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni; b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili anche di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione. Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. Le polizze assicurative per danni all’immobile, ai relativi beni mobili, furto, incendio e scoppio dovranno risultare vincolate a favore del COMUNE DI ALESSANDRIA. Per tutta la durata della Concessione non potranno aver luogo diminuzione alle somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso del COMUNE DI ALESSANDRIA. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il CONCESSIONARIO non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Comune dichiarerà la decadenza immediata della Concessione con conseguente ritenzione della cauzione prestata a norma dell’articolo e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di sinistro la liquidazione ed il pagamento dei danni verranno eseguiti con l’intervento ed il consenso del COMUNE DI ALESSANDRIA, quand’anche fosse trascorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 2742 del Codice Civile. Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo benestare dai competenti Uffici Comunali.
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Samples: Concessione E Gestione Della Piscina
GARANZIE E ASSICURAZIONI. A 1. La ditta appaltatrice del servizio di che trattasi è obbligata a presentare:
a) una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari almeno al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %; nelle forme e con le modalità di cui all’art.113 D.Lgs. 163/2006;
b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dell’importo minimo di € 500.000,00 ex art.129 D.Lgs.163/06.
2. La cauzione definitiva è presentata a titolo di garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti assunte dalla concessioneimpresa, del pagamento di ogni addebito a carico della stessa in relazione alla corretta conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione della stessa, il CONCESSIONARIO, all’atto della stipula della convenzione presta una fideiussione assicurativa/bancaria, per un valore pari ad € 30.000,00o risoluzione.
3. La garanzia fidejussoria è cauzione definitiva sarà mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata della concessione del contratto e deve essere verrà reintegrata in caso ogni volta che l’Amministrazione operi su di escussione integrale o parziale a semplice essa prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto.
4. Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla richiesta scrittadel Comune, questi avrà la facoltà di risolvere il contratto.
5. La garanzia fidejussoria dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • essere emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto di credito o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di all’art. 107 del D.Lgs 385/93; • essere espressamente prestata a copertura delle obbligazioni della concessione in oggetto; • essere escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in deroga all’art. 1945 C.C.; • riportare esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (Art. 1944 C.C.) sia ai termini di cui all’art. 1957 C.C.; • essere escutibile entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del CONCEDENTE. La garanzia fidejussoria cauzione definitiva sarà svincolata su richiesta del CONCESSIONARIO alla scadenza della concessione e di sua eventuale proroga, dopo che il CONCEDENTE avrà accertato l’avvenuta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte. A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell’Impianto Sportivo, il CONCESSIONARIO è tenuto a sottoscrivere, al momento della consegna dell’immobile fine dell’appalto e comunque non prima dell’inizio delle attività, presso una compagnia della regolazione di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore di eventuale proprio personale idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Il contratto assicurativo dovrà prevedere:ogni dare-avere.
a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
c) che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
d) l’estensione ai danni derivanti al Comune di Alessandria o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro, ed Euro 5.000.000,00 per danni ad ogni persona e ad Euro 500.000,00 per danni a cose. E’ facoltà del Concessionario stabilire i massimali che riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico». La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni “dipendente” infortunato. E’ facoltà del Concessionario stabilire i massimali che riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati6. La polizza dovrà essere stipulata nella forma “loss occurrence”assicurativa di cui al comma 1 lett. L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili anche di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione. Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” contenere l’espressa rinuncia da parte dell’assicuratore al diritto della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricatirivalsa nei confronti del Comune. Le polizze assicurative per danni all’immobile, ai relativi beni mobili, furto, incendio e scoppio dovranno risultare vincolate eventuali franchigie sono a favore del COMUNE DI ALESSANDRIA. Per tutta la durata della Concessione non potranno aver luogo diminuzione alle somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso del COMUNE DI ALESSANDRIAcarico dell’Impresa. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale ai fini della assicurazione per il Comune e pertanto, qualora il CONCESSIONARIO non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si trattaR.C., il Comune dichiarerà assume la decadenza immediata qualificazione di “terzo”.
7. La cauzione definitiva dovrà essere presentata al momento della Concessione con conseguente ritenzione della cauzione prestata a norma dell’articolo e fatto salvo l’obbligo di risarcimento sottoscrizione del maggior danno subito. In contratto, mentre la polizza RCT dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento per l’approvazione almeno 15 giorni prima rispetto alla stipula del contratto, oppure, nel caso di sinistro esecuzione anticipata del servizio, entro la liquidazione data di avvio dello stesso.
8. L’accertamento dei danni avverrà in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento ed il pagamento dei danni verranno eseguiti con l’intervento ed il consenso del COMUNE DI ALESSANDRIAreferente della ditta, quand’anche fosse trascorso il termine mediante predisposizione di 30 giorni verbale di cui all’art. 2742 del Codice Civile. Il testo delle polizze, riportanti rilievo che dovrà essere sottoscritto da entrambe le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo benestare dai competenti Uffici Comunaliparti.
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GARANZIE E ASSICURAZIONI. A garanzia Il soggetto aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva pari al dieci per cento dell’importo contrattuale complessivo, con efficacia fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di tutte le obbligazioni derivanti servizio; la cauzione deve essere espressamente svincolata dalla concessione, in relazione alla corretta esecuzione della stessa, il CONCESSIONARIO, all’atto della stipula della convenzione presta una fideiussione assicurativa/bancaria, per un valore pari ad € 30.000,00Provincia. La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:
A) mediante deposito in contanti;
B) mediante deposito in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al portatore; in questo caso, l'importo della cauzione sarà aumentato del 10% ed i titoli stessi saranno valutati al corso del giorno del deposito;
C) mediante garanzia fidejussoria è mantenuta per tutta fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
D) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 17 marzo 1995, 175; I depositi di cui ai punti A) e B) possono essere effettuati presso la durata Tesoreria della concessione e deve Provincia di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, purché il depositario si obblighi ad effettuarne il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale incamerata dall’Amministrazione Provinciale. Questo deposito costituisce pegno a semplice richiesta scrittafavore dell'Amministrazione, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, ultima parte, secondo comma, del codice civile. La garanzia fidejussoria dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • essere emessa da primaria compagnia fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o da istituto di credito o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di all’art. 107 del D.Lgs 385/93; • essere deve prevedere espressamente prestata a copertura delle obbligazioni della concessione in oggetto; • essere escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in deroga all’art. 1945 C.C.; • riportare esplicita la rinuncia nei confronti al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (Art. 1944 C.C.) sia ai termini di cui all’art. 1957 C.C.; • essere escutibile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del CONCEDENTEdella stazione appaltante. La garanzia fidejussoria sarà svincolata su richiesta del CONCESSIONARIO cauzione definitiva ha efficacia almeno fino a dodici mesi successivi alla scadenza della concessione e del contratto di sua eventuale proroga, dopo che il CONCEDENTE avrà accertato l’avvenuta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte. A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell’Impianto Sportivo, il CONCESSIONARIO è tenuto a sottoscrivere, al momento della consegna dell’immobile servizio e comunque prima dell’inizio delle attività, presso deve essere espressamente svincolata dalla Provincia. Il soggetto aggiudicatario deve stipulare una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura specifica polizza assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore di eventuale proprio personale idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
c) che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
d) l’estensione ai danni derivanti al Comune di Alessandria o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro, ed Euro 5.000.000,00 per danni ad ogni persona e ad Euro 500.000,00 per danni a cose. E’ facoltà del Concessionario stabilire i massimali che riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico». La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni “dipendente” infortunato. E’ facoltà del Concessionario stabilire i massimali che riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati. La polizza dovrà essere stipulata nella forma “loss occurrence”. L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili anche di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione. Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. Le polizze assicurative per danni all’immobile, ai relativi beni mobili, furto, incendio e scoppio dovranno risultare vincolate a favore del COMUNE DI ALESSANDRIA. Per tutta la durata della Concessione non potranno aver luogo diminuzione alle somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso del COMUNE DI ALESSANDRIA. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il CONCESSIONARIO non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Comune dichiarerà la decadenza immediata della Concessione con conseguente ritenzione della cauzione prestata a norma dell’articolo e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di sinistro la liquidazione ed il pagamento dei danni verranno eseguiti con l’intervento ed il consenso del COMUNE DI ALESSANDRIA, quand’anche fosse trascorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 2742 del Codice Civile. Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo benestare dai competenti Uffici Comunalioperatori.
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Samples: Capitolato Speciale d'Onere
GARANZIE E ASSICURAZIONI. A I concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare in sede di offerta una garanzia sotto forma di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessionecauzione o di fideiussione, di Euro 1.206,43 (milleduecentosei/43 euro) pari al 2 % dell’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 75 del Decreto Legislativo 163/2006. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente:
a) Tramite bonifico avente come beneficiario il Comune di Serrenti, da appoggiare a: Tesoreria Comunale di Serrenti – Banco di Sardegna S.p.a – Agenzia di Serrenti Codice IBAN XX00X0000000000000000000000);
b) mediante assegno circolare intestato al Comune di Serrenti;
c) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’ art. 107 del Decreto Legislativo 385/1.9.1993, che svolgono in relazione alla corretta esecuzione della stessavia esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, il CONCESSIONARIO, all’atto della stipula della convenzione presta una fideiussione assicurativa/bancaria, per un valore pari ad € 30.000,00a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia fidejussoria è mantenuta per tutta deve prevedere espressamente la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale a semplice richiesta scritta. La garanzia fidejussoria dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • essere emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto di credito o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di all’art. 107 del D.Lgs 385/93; • essere espressamente prestata a copertura delle obbligazioni della concessione in oggetto; • essere escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in deroga all’art. 1945 C.C.; • riportare esplicita rinuncia nei confronti al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (Art. 1944 C.C.) sia ai termini principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 C.C.; • essere escutibile , comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del CONCEDENTEdell’Amministrazione Aggiudicatrice. La garanzia fidejussoria sarà deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. La garanzia copre la m ancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata su richiesta del CONCESSIONARIO alla scadenza della concessione e di sua eventuale proroga, dopo che il CONCEDENTE avrà accertato l’avvenuta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte. A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell’Impianto Sportivo, il CONCESSIONARIO è tenuto a sottoscrivere, automaticamente al momento della consegna dell’immobile sottoscrizione del contratto medesimo. L’Amministrazione Aggiudicatrice, nell’atto con cui comunicherà l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà ccontestulamente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui sopra entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L’importo della garanzia, e comunque prima dell’inizio delle attivitàdel suo eventuale rinnovo, presso è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso do certificazione del sistem a di quali tà conforme alle norm e europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve segnalare, in sede di offerta,il possesso di tale requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerente dovrà altresì presentare, a pena di esclusione , una dichiarazione in originale di un istituto bancario o di una compagnia di primaria importanzaassicurazione, oltre alla copertura contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto nei te rmini previsti dall’art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Il soggetto aggiudicatario dovrà disporre per tutta la durata dell’affidamento, di un’idonea polizza assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore di eventuale proprio personale idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, RCT per la responsabilità civile verso copertura dei danni comunque cagionati a terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a) condizioni aggiuntive in relazione al servizio, nonché per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
c) che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili che verranno a trovarsi nel contesto dell’esecuzione degli interventi posti contrattualmente a carico dell'affidatario, come previsto dall’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto. La suddetta polizza dovrà prevedere un m assimale di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
d) l’estensione ai danni derivanti al Comune di Alessandria o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute. Il massimale della R.C.T. importo non potrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro, ed Euro 5.000.000,00 per danni ad ogni persona 1.000.000 (unmilione/00 euro). Copia della suddetta polizza e ad Euro 500.000,00 per danni a cose. E’ facoltà della quietanza di pagamento del Concessionario stabilire i massimali che riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati. Nella garanzia premio di R.C.O. si assicurazione dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato essere consegnati prima della sottoscrizione del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico». La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni “dipendente” infortunato. E’ facoltà del Concessionario stabilire i massimali che riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati. La polizza dovrà essere stipulata nella forma “loss occurrence”. L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili anche di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione. Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. Le polizze assicurative per danni all’immobile, ai relativi beni mobili, furto, incendio e scoppio dovranno risultare vincolate a favore del COMUNE DI ALESSANDRIA. Per tutta la durata della Concessione non potranno aver luogo diminuzione alle somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso del COMUNE DI ALESSANDRIA. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il CONCESSIONARIO non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Comune dichiarerà la decadenza immediata della Concessione con conseguente ritenzione della cauzione prestata a norma dell’articolo e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di sinistro la liquidazione ed il pagamento dei danni verranno eseguiti con l’intervento ed il consenso del COMUNE DI ALESSANDRIA, quand’anche fosse trascorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 2742 del Codice Civile. Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo benestare dai competenti Uffici Comunalicontratto.
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