Common use of Garanzie e coperture assicurative Clause in Contracts

Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previsto.

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Samples: Lavori Di, Contratto Di Appalto Per Riqualificazione Dell’area Adiacente Al Campo Sportivo Di Ceto Con Realizzazione Di Struttura Da Adibire a Spazio Feste, Completamento Edificio Ex Municipio Da Adibire a Sede Delle Associazioni E Manutenzione Straordinaria Con Incremento Dell’efficienza Energetica Della Palestra Comunale, static.cittametropolitanaroma.it

Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi In tema di cauzioni e garanzie che l’appaltatore sarà chiamato a presentare, si applicherà quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50, nonché deal Titolo VI del Regolamento D.P.R. 207 del 05/10/2010 . Prima della stipula del contratto, l’Impresa appaltatrice dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà versata nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative debbono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro gg.15 a semplice richiesta della stazione appaltante. L'aggiudicatario deve stipulare altresì una polizza assicurativa nei modi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che n° 50 copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare la stazione appaltante contro la superiore, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione nell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previstoesecuzione.

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Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.LgsD.lgs. 18/04/2016 n. 50, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.LgsD.lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previsto.

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Samples: Contratto Di Appalto E Capitolato Speciale Di Appalto

Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi dell'arte con le modalità previste dall’art. 93 del D.lgs 50/2016, l’offerta deve essere corredata da una cauzione o fidejussione pari al 2% dell’importo indicato nel bando di gara, a titolo di cauzione provvisoria, ovvero pari all’1% nei modi e nei casi previsti dall’art. 93 del D.lgs 50/2016. La cauzione può essere prestata anche tramite polizza fidejuossoria assicurativa. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 comma 7 del D.Lgse 105. 18/04/2016 n. 50L’O.E. appaltatore, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della consegna stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale come previsto dall’art. 103, co. 1 del D.Lgs n. 50/2016 prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L’appaltatore sarà direttamente responsabile dei lavori anche danni alle persone e/o alle cose di qualunque natura e per qualsiasi motivo, comunque accertati, provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Fiano Romano. A garanzia della buona esecuzione del servizio e a copertura dei danni eventualmente occorsi a persone e/o a cose, la Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti assicurativa a causa del danneggiamento o garanzia della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) anche con dolo e colpa grave e per gli infortuni del proprio personale nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui xxxxx xxxx’xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (XXX) per un massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di eurogaranzia unico onnicomprensivo non inferiore a €. 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata dell’intero appalto. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Fiano Romano od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell’O.E. appaltatore assicurato. La polizza assicurativa, copia della quale dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre la data della stipula del contratto, dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore del Comune di consegna dei lavori Fiano Romano per l’esecuzione del servizio di Segretariato Sociale e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un Servizio sociale professionale per il periodo di garanziavigenza del contratto, e dell’eventuale rinnovo, e che la polizza assicurativa società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Fiano Romano l’eventuale mancato pagamento del premio. L’aggiudicatario è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in obbligato a reintegrare immediatamente la garanzia o agli interventi fideiussoria per la loro eventuale sostituzione cauzione definitiva di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltantein parte, durante la durata del contratto. Le garanzie coperture assicurative dovranno essere sottoscritte con primarie compagnie di cui al presente articoloassicurazione. E’ fatto obbligo all’O.E. aggiudicatario di adottare, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i nell’esecuzione dei servizi, tutte le cautele necessarie per garantire 1’incolumità degli operatori addetti, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni causati a beni pubblici e/o privati. Rimane espressamente convenuto che l’appaltatore, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle imprese subappaltatrici quali si intendono sollevati nella forma più completa il committente ed il suo personale e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrentiche, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanticonseguenze civili o penali, resteranno a carico dell’appaltatore stesso. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'artIn ossequio a quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 103 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016 18/04/2016, n. 5050 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che il costo aziendale interno della sicurezza, ove previstoprevisto dall’O.E. tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà essere correttamente inserito in sede di formulazione dell’offerta economica.

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Samples: www.comune.fianoromano.rm.it

Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi dell'artAl momento della stipula del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura determinata dall’art. 103 113 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.30. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 7 2, del D.Lgscodice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. 18/04/2016 La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 30 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 50163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, l'esecutore servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 113 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative. Nel caso di appalti pubblici, la garanzia fideiussoria deve ammontare al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. L’Appaltatore è obbligato a costituire reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima per le entità di cui sopra, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per un massimale di Euro 1.000.000,00 per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una polizza garanzia di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere lavori, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessa sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione31. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 129 comma 2 del Codice, l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanziaesecuzione, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità 31 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 129 – Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici. civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previstogravi difetti costruttivi32.

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Samples: Contratto Di Appalto

Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi dell'artL’Appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia dell’Area che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Stazione Appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative, da ogni responsabilità e onere. L'Appaltatore, così come disciplinato dall'art. 103 comma 7 del D.LgsD. Lgs. 18/04/2016 50/2016, per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria definitiva n. 50, l'esecutore dei lavori è obbligato 175868474 della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in data 07/07/2020 a costituire e consegnare alla favore della stazione appaltante almeno dieci giorni prima fino alla concorrenza di Euro 2.706.246,27 (duemilionisettecentoseimiladuecentoquarantasei/27). La suddetta garanzia definitiva, parte integrante del presente atto, è conservata in atti a cura del Responsabile Unico del Procedimento. La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore il reintegro della consegna dei lavori anche una polizza garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti inottemperanza, la reintegrazione si effettua a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale valere sui ratei di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso prezzo ancora da corrispondere all’appaltatore. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stessofino a un limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. L’Appaltatore riceve in gestione: • tutti i locali dei Centri di Produzione Pasti dati in comodato; • le zone “office” presenti nelle scuole nelle quali l'Appaltatore effettua la distribuzione dei pasti, compresi i servizi igienici annessi e spogliatoi e qualsiasi altro locale scolastico di cui l'Appaltatore faccia uso esclusivo. In qualità di soggetto che gestisce impianti e strutture presso le quali sono esercitate attività di produzione e/o comunque decorsi dodici mesi distribuzione e/o somministrazione di alimenti, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le notifiche all’Autorità sanitaria, ai fini di consentire all'AUSL competente il censimento di ogni esercizio sul territorio ove siano svolte attività relative agli alimenti (ivi compresi magazzini e unità logistiche), la rintracciabilità e la verifica e il monitoraggio della idoneità di infrastrutture e impianti ad ospitare attività aventi a oggetto gli alimenti. La registrazione deve venire aggiornata, tra l’altro, ogni qualvolta intervengano variazioni, non solo nelle attività, ma anche nella struttura dei locali. L’Amministrazione Comunale a tal fine provvederà a fornire le planimetrie dei locali e riceverà dall'Appaltatore, durante tutto il periodo di vigenza del contratto, l’elenco aggiornato delle strutture notificate all’AUSL di riferimento. La consegna dei pasti dovrà avvenire senza interferire con il normale lavoro degli operatori scolastici, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’appaltatore, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatodecorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, ha stipulato con la ASSICOOP Bologna Metropolitana S.p.a. Qualora sia previsto un periodo di garanzia- gruppo UnipolSai assicurazioni S.p.a., la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti polizze assicurative n. 171612517 (incendio) e n. 171573499 (RCT/O) integrata con variazione del 17/07/2020, così come richieste dall’art. A14 del capitolato speciale d’appalto contro i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previsto.di:

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Refezione Scolastica Per Le Scuole D’infanzia, Le Scuole Primarie E Le Scuole Secondarie Di Primo Grado Per La Durata Di 5 Anni Scolastici

Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi dell'artLa Ditta in relazione all’art. 103 4 comma 7 2° lettera d) della L.R. 12/2008, ha costituito, a garanzia finanziaria dell’esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione, polizza fidejussoria/fidejussione emessa da primari istituti bancari o assicurativi presso a nome della Ditta Lottizzante stessa per l’importo complessivo di €. 356.973,31 calcolato come somma degli importi relativi alle opere di urbanizzazione primaria giusto computo metrico allegato al PAC, pari a €. 259.300,06, maggiorato del D.Lgs. 18/04/2016 n. 505% per imprevisti, l'esecutore dei lavori è obbligato del 10% per spese tecniche e del 10% di IVA maggiorato di € 32.848,03 a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza copertura dell’importo relativo allo scomputo degli oneri di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stessourbanizzazione secondaria. La polizza garanzia potrà essere rivalutata su base annua fino alla sua scadenza (previsti 10 anni) sulla base dei coefficienti di rivalutazione ISTAT sull’aumento del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento costo della somma assicurata vita per le opere famiglie di operai ed impiegati. Nella ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, la Ditta autorizza il Comune di Palmanova a disporre della garanzia fidejussioria stessa nel modo più ampio con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di eurorinuncia espressa a ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale a qualunque titolo, per pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare. La copertura assicurativa decorre dalla data garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale. La garanzia fidejussoria, che deve riferirsi a tutto il periodo di consegna validita’ della presente Convenzione potrà essere ridotta del suo importo proporzionalmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previa attestazione da parte del Direttore dei lavori e cessa alla data Lavori di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di avvenuta regolare esecuzione o delle opere stesse . Tale eventuale riduzione dovrà comunque decorsi dodici mesi dalla data essere approvata con apposita Delibera Giuntale. Resta inteso comunque che lo svincolo definitivo della garanzia fidejussoria stessa potrà avvenire dopo approvazione del collaudo delle opere di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione urbanizzazione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia dell’Amministrazione Comunale secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 11 della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previstoconvenzione.

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Garanzie e coperture assicurative. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 In tema di cauzioni e garanzie che l’appaltatore sarà chiamato a presentare, si applicherà quanto previsto dagli articoli 75,113 e 129 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50del 12/04/2006 n° 163, l'esecutore dei lavori nonché deal Titolo VI del Regolamento D.P.R. 207 del 05/10/2010 . Prima della stipula del contratto, l’Impresa appaltatrice dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è obbligato aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione sarà versata nei modi previsti dall’art. 93del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative debbono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro gg.15 a costituire semplice richiesta della stazione appaltante. L'aggiudicatario deve stipulare altresì una polizza assicurativa nei modi e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori per gli effetti del comma 1 dell'art. 129 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una polizza garanzia di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.- Per i lavori il cui massimale importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore, nei modi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 129 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere inoltre obbligato a stipulare, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanziaesecuzione, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previstogravi difetti costruttivi.

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