Common use of Garanzie e coperture assicurative Clause in Contracts

Garanzie e coperture assicurative. La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del Codice, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, la stessa potrà essere svincolata sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010. Si dà atto che l’impresa ha presentato stipulata con n. del per l’importo di (_ ) In caso di sinistri alle persone e danni o danni cagionati da forza maggiore, si applicano i disposti degli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/2010. L’appaltatore ha dimostrato il possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della committente. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO sono pari ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso. La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta. Nel caso di giudizio la Committente dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

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Garanzie e coperture assicurative. La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del Codice, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, la stessa potrà essere svincolata sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010. Si dà atto che l’impresa il consulente ha presentato polizza fideiussoria n. , stipulata con n. del , agenzia di , per l’importo di (_ ) €. In caso di sinistri alle persone e danni o danni cagionati da forza maggiore, si applicano i disposti degli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/2010. L’appaltatore ha dimostrato A tutela di ConSer V.C.O., il possesso consulente è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale prevista dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: adempimenti, consulenza ed assistenza in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa, contabile, fiscale e dichiarativi, redazione di bilanci, assistenza e rappresentanza in materia fiscale e tributaria, attività di conciliazione e arbitrato etc.) e comunicare, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale, impegnandosi a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto tenerla valida ed a garanzia della conseguente responsabilità civile efficace per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti tutta la durata del presente contratto e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della committente. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO sono pari ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso. La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione fino al perfetto adempimento delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, eccobbligazioni assunte., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta. Nel caso di giudizio la Committente dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

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Garanzie e coperture assicurative. La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del Codice, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, la stessa potrà essere svincolata sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010. Si dà atto che l’impresa ha presentato stipulata con n. del per l’importo di (_ ) In caso di sinistri alle persone e danni o danni cagionati da forza maggiore, si applicano i disposti degli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/2010. L’appaltatore ha dimostrato il possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della committente. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO sono pari ad almeno euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso. La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta. Nel caso di giudizio la Committente il committente dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

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Garanzie e coperture assicurative. La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del Codice, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, la stessa potrà essere svincolata sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010. Si dà atto che l’impresa ha presentato stipulata con n. del per l’importo di (_ ) In caso di sinistri alle persone e danni o danni cagionati da forza maggiore, si applicano i disposti degli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/2010. L’appaltatore La ditta aggiudicataria ha dimostrato il possesso l’onere di polizza assicurativa contrarre a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile proprio nome con compagnie di primaria importanza, per danni a terzii beni oggetto di noleggio, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della committente. I massimali previsti sia le polizze assicurative RCA (obbligatoria per la garanzia circolazione su strada), comprensive delle ulteriori garanzie precisate all’art. 13 del capitolato di gara, a copertura RCT che partire dalla consegna del mezzo e fino al termine della RCO sono pari ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannosolocazione. La garanzia èOgni sinistro o circostanza correlata alle suddette polizze dovrà essere comunicata, inoltrea cura di XxxXxx VCO, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi entro 24 ore dal suo manifestarsi, con obbligo di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecccompilazione del modulo CID., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta. Nel caso di giudizio la Committente dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

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