Operai a tempo determinato Clausole campione

Operai a tempo determinato. L’Amministrazione si impegna a limitare allo stretto indispensabile la stipulazione di contratti individuali di entità inferiore a 50 giornate annue. Pur con le deroghe di cui sopra, per gli operai che nell’anno solare precedente abbiano effettuato presso lo stesso datore di lavoro, in qualità di addetti alle attività di cui all’art. 1 del presente contratto: - più di 50 giornate di effettivo lavoro, per l’anno successivo viene garantito un rapporto di lavoro a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 101 giornate lavorative; - più di 101 giornate di effettivo lavoro, per l’anno solare successivo viene ga- rantito un rapporto di lavoro a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 125 giornate lavorative; - più di 125 giornate di effettivo lavoro, per l’anno solare successivo viene ga- rantito un rapporto di lavoro a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 151 giornate lavorative. Si intendono giornate lavorative quelle di effettivo lavoro, i permessi retribuiti e la sesta giornata (sabato). Ferme restando le norme contrattuali di cui al punto precedente, per i lavoratori pensionati e per quelli che svolgono lavoro autonomo, tale norma non è vincolante. Ciò al fine di consentire ad altri lavoratori una maggiore occupazione ed una più equa distribuzione del reddito. Particolari deroghe, o modifiche all’applicazione delle garanzie occupazionali sono demandate alla contrattazione aziendale. Qualora il lavoratore non rispetti la data di riassunzione, decade il diritto delle garanzie occupazionali. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo i 10 anni consecutivi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro e con effettuazione di al- meno 125 giorni di effettivo lavoro nell’ultimo anno, non si applica al personale di- pendente degli Enti di gestione dei Parchi naturali provinciali e del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette. Tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle esigenze funzionali dei servizi svolti sul territorio dagli enti di gestione dei parchi naturali e del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette a fronte di cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeter- minato, si provvederà alla trasformazione di pari unità di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, al fine di confermare il contingente attuale. La trasformazione dovrà avvenire nello stesso ambito lavorativo (manutenzione del ter- ritorio, educazione ambie...
Operai a tempo determinato. Durante l’assenza dal lavoro per infortunio, all’operaio spetta, fino al 180° giorno di assenza anche non consecutiva nel corso dell’anno solare, un’indennità ad integra- zione delle prestazioni corrisposte dall’Istituto Nazionale Infortuni sul lavoro fino alla concorrenza della retribuzione normale di fatto. Durante l’assenza dal lavoro per malattia, all’operaio spetta, fino al 180° giorno di assenza, anche non consecutiva, nel corso dell’anno solare e fatte salve diverse disposizioni di legge in materia, un’indennità oraria ad integrazione delle prestazioni corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale fino alla concorrenza della retri- buzione normale e di fatto. Il calcolo delle indennità integrative viene effettuato sulla scorta dei seguenti elementi: - minimo contrattuale conglobato; - salario integrativo provinciale; - terzo elemento; - 8 ore/giorno, dal lunedì al venerdì, escluse festività infrasettimanali; - 40 ore settimanali.
Operai a tempo determinato. Nel caso l’interruzione lavorativa interessi completamente una o più gior- nate, non è previsto alcun riconoscimento economico. Nel caso in cui l’in- terruzione lavorativa interessi parzialmente la giornata, ai fini del raggiungi- mento delle 39 ore settimanali, le ore perse per maltempo possono essere compensate da eventuali prestazioni orarie straordinarie, effettuate nell’arco del mese in cui si verifica l’evento, con il riconoscimento delle maggiorazioni contrattualmente previste.
Operai a tempo determinato. L’integrazione salariale di cui all’art. 62 CCNL, corrisposta dalla Cassa extra legem FIMAV, agli operai agricoli a tempo determinato, in caso di malattia e infortunio, è stabilita come segue: Integrazione dal 4° al 20° giorno di tutte le giornate indennizzate dall’INPS con una indennità giornaliera pari al 30% del salario giornaliero rilevabile dal prospetto di pagamento dell’INPS e comunque compresa tra un minimo di Euro 14,46 e un massimo di Euro 16,00 qualora l’importo calcolato risultasse di una cifra inferiore o superiore a detti importi. Integrazione dal 21° giorno di tutte le giornate indennizzate dall’INPS con una indennità giornaliera pari al 13,33% del salario giornaliero rilevabile dal prospetto di pagamento dell’INPS e comunque compresa tra un minimo di Euro 7,58 e un massimo di Euro 8,00 qualora l’importo calcolato risultasse di una cifra inferiore o superiore a detti importi. Integrazione dal 1° al 90° giorno di tutte le giornate indennizzate dall’INAIL e dall’azienda (prime 3 giornate di carenza) con una indennità giornaliera pari al 20% del salario giornaliero rilevabile dal prospetto di pagamento dell’INAIL e comunque compresa tra un minimo di Euro 10,33 e un massimo di Euro 10,60 qualora l’importo calcolato risultasse di una cifra inferiore o superiore a detti importi. Integrazione dal 91° giorno di tutte le giornate indennizzate dall’INAIL con una indennità giornaliera pari ad Euro 4,13. Le parti si impegnano ad applicare pienamente entro la vigenza del presente CPL e comunque entro il 31 dicembre 2019, quanto stabilito dall’art. 62 del vigente CCNL in merito alle integrazioni dovute dalla cassa extra-legem.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).