Organismo paritetico Clausole campione

Organismo paritetico. 1. La Società assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia. 2. Fatte salve le prerogative delle Parti, a livello aziendale, secondo quanto fissato dal Titolo sulle Relazioni Industriali, è costituito un Organismo Paritetico Nazionale a livello di Gruppo Anas, composto da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto e da un ugual numero complessivo di componenti di parte aziendale, la cui composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale. 3. Tale organismo ha il compito di: a. costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio e di malattie derivanti dal servizio, anche promuovendo, nell’ambito della consultazione, verifiche congiunte su tali materie, oltre che sugli ambienti di lavoro, sulle malattie professionali, nonché sui processi formativi realizzati; b. effettuare verifiche e confronti sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro e agli ambienti di lavoro, sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; c. proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia; d. avviare studi e ricerche, anche finalizzate a formulare proposte in materia di eventuali lavori gravosi ed usuranti, in relazione all’età anagrafica e alla condizione di genere, sia per l'individuazione di soluzioni interne alle aziende, sia per investire della problematica gli organi esterni preposti; e. realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le Parti congiuntamente, nell’ambito delle aree tematiche di sicurezza sul lavoro; f. fare effettuare singolarmente o congiuntamente dai diversi componenti, sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza territoriale, finalizzati all’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; g. proporre processi formativi professionali o aggiuntivi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'utilizzo dei Fondi Interprofessionali; h. nell’ambito della consultazione, esprimere pareri sui macchinari ed attrezzature di nuova adozione e sull’introduzione di procedure lavorative, con riferimento a quelle che presentano particolare rilevanza per la sicurezza sul lavoro, ivi comprese qu...
Organismo paritetico. Le Parti entro il 30 giugno 2007, nell’ambito dell’Ente Bilaterale del Terziario, istituiscono un organismo paritetico che monitorerà singoli percorsi formativi degli apprendisti al fine di assicurare il rispetto del presente accordo. A tal fine, il comitato paritetico si riunirà almeno due volte all’anno convocando, se del caso, l’azienda datrice di lavoro e/o l’apprendista per acquisire le informazioni necessarie. Qualora sorgessero divergenze sull’interpretazione del presente contratto, il presidente dell’organismo paritetico con propria iniziativa o su richiesta di una delle Parti stipulanti, convocherà prontamente tutte le Parti, al fine di pervenire eventualmente ad una interpretazione comune. Raggiungendosi l’accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte dalle Parti stipulanti il presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto.
Organismo paritetico. 1. In attuazione dell’art. 6 bis del Ccnl è istituito l’Organismo paritetico al fine di attivare stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di innovazione ed organizzazione, promozione della legalità e qualità del lavoro e del benessere organizzativo, del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché della prevenzione e riduzione del rischio clinico (legge 24/2017), della programmazione dei servizi di emergenza, di pronta disponibilità e di guardia, valutando tra l’altro la esonerabilità del personale che abbia superato la soglia dei 62 anni, nonché la eventuale estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi. 2. L’Organismo paritetico è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl nonché da un corrispondente numero di componenti in rappresentanza dell’Azienda. 3. L’Organismo paritetico ha, nelle materie che gli competono, funzioni consultive, esprime pareri e formula proposte su questioni attinenti ipotesi progettuali che possono essere indifferentemente sottoposte a tale Organismo dall’Amministrazione, dalle OOSS, singolarmente o collegialmente e da gruppi di Dirigenti. In quanto organo consultivo non può sostituirsi alla Contrattazione Integrativa ove prevista ma può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’Azienda. 4. Le proposte ed i pareri formulati dovranno essere documentati pariteticamente dando rilievo alle eventuali diverse posizioni emerse nella discussione. 5. L’Organismo paritetico adotta un regolamento redatto collegialmente che ne disciplini il funzionamento, ivi comprese le forme e modalità di convocazione nonché l’individuazione tra i suoi componenti di un segretario al quale affidare il compito di verbalizzare gli argomenti trattati in ogni incontro di lavoro e le posizioni emerse nel merito degli stessi. 6. L’Organismo paritetico si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, anche con cadenza più ravvicinata (ad esempio tre mesi) qualora le parti ritengano sia necessario per l’importanza degli argomenti trattati.
Organismo paritetico. 1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale, sono affidati i compiti e i ruoli dell’organismo paritetico di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 626/94. 2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale. Spetta altresì a detto organismo il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di avanzare proposte agli organi competenti in merito all’applicazione della normativa, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali operanti in materia di salute e sicurezza.
Organismo paritetico. Composto dai rappresentanti dei comitati di settore e da membri designati dalle confederazioni sindacali ha il compito di verifica, monitoraggio e analisi degli effetti della contrattazione. Resta non precisata la sua composizione ed in particolare il coinvolgimento delle sigle non firmatarie dell’accordo, maggioritarie nella dirigenza medica e sanitaria. Visto l’atteggiamento tenuto e la mancata convocazione delle sigle non accondiscendenti in sede di applicazione dell’accordo generale al pubblico impiego, è tutta da verificare la pariteticità di questo organismo che rischia di essere composto solo dal governo e dalle sigle che hanno sottoscritto l’accordo con l’esecutivo.
Organismo paritetico. Le Parti entro il 30 maggio 2007 istituiscono un organismo paritetico che monitorerà singoli percorsi formativi degli apprendisti (con particolare attenzione ad una verifica congiunta della formazione prevista per il 4° anno di apprendistato di cui all’art. 7) al fine di assicurare il rispetto del presente accordo. A tal fine il comitato paritetico si riunirà almeno due volte all’anno convocando, se del caso, l’azienda datrice di lavoro e/o l’apprendista per acquisire le informazioni necessarie.
Organismo paritetico. Le parti sociali in ottemperamento di quanto stabilito dagli Accordi Stato-Regioni, deci- dono di procedere con l’applicazione della norma per tutti i loro ccnl attraverso l’Organismo Paritetico Nazionale EFEI Italia in sigla OPN EFEI ITALIA, precedentemente costituito e formato dalle parti sociali maggiormente rappresentati- ve comparativamente quali UGL e CIU (entrambi hanno un membro nel CNEL) da tutti gli Enti Bilaterali di emanazio- ne dei ccnl previsti dal Protocollo di Accordo Interconfederale del 17 febbraio 2018 che ne nominano i membri delle aree di settore relativamente allo loro competenza, demandando a quest’ultimo tutti gli oneri relativi alla salute e sicu- rezza nei luoghi di lavoro.
Organismo paritetico. L’Azienda si impegna ad attivarsi per la formulazione del Regolamento dell’Organismo Paritetico e per la nomina dei propri componenti ai sensi dell’art.6 bis del CCNL 2016-2018. L’organismo Paritetico realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art.7, comma 3, lett. b) CCNL 19/12/2019 (Contrattazione Collettiva Integrativa: Xxxxxxxx e Xxxxxxx) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda. L’organismo paritetico ha composizione paritetica ed è formato da un componente titolare ed uno supplente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di cui al precedente art.7, comma 3, lett.b) CCNL 19/12/2019, nonché da una rappresentanza dell’Azienda, con rilevanza pari alla componente sindacale.
Organismo paritetico. Modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali: progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, anche in riferimento alla formazione manageriale e formazione continua, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché alla prevenzione e riduzione del rischio clinico della legge 24/2017, alla salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle aggressioni subite in servizio dal personale, alla programmazione dei servizi di emergenza, pronta disponibilità e di guardia, valutando, tra l’altro, la esonerabilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, nonché l’estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi. Ha composizione paritetica; si riunisce almeno due volte l'anno e può trasmettere proprie proposte progettuali • La contrattazione collettiva integrativa si svolge, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale. • La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”). La Aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), al fine di adottare scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche per conseguire miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali. • I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale : • le RSA; • i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

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  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.