Norme di garanzia Clausole campione

Norme di garanzia. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dal bando di gara/lettera di invito non sono derogabili, in quanto poste nell’interesse del corretto svolgimento della gara.
Norme di garanzia. 1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall’avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell’interesse del corretto svolgimento della gara. 2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette da garantire la segretezza delle offerte. 3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.
Norme di garanzia. 5.1 Gli Apparati sono coperti da garanzia di legge per tutti i difetti dei materiali e di costruzione ed è valida su tutto il territorio nazionale. 5.2 Nel caso in cui gli Apparati dovessero funzionare impropriamente durante il periodo di garanzia, con espressa eccezione dei difetti e/o guasti e/o danni agli Apparati che siano imputabili ad imperizia, negli- genza, incuria, imperizia nell’uso o nella loro conservazione imputabili al Cliente e/o a soggetti terzi, non autorizzati da FASTWEB, il Cliente dovrà riconsegnare l’Apparato nell’imballo originale completo di tutti i suoi accessori, e corredato dal certificato di garanzia debitamente compilato e dalla ricevuta d’acquisto con le modalità e nei termini indicati da FASTWEB attraverso il sito xxx.xxxxxxx.xx, il Servizio Clienti al numero 192 193 ovvero nelle modalità via via rese disponibili da FASTWEB. FASTWEB provvederà, laddove possibile e compatibilmente a quanto previsto in Contratto e nel rispetto della normativa vigente, a sostituire gli Apparati e/o a riportarli nelle condizioni originali di funzionamen- to, senza alcun addebito di manodopera e/o ricambi.
Norme di garanzia. Le disposizioni di legge e le altre disposizioni previste dal regolamento comunale di disciplina dei contratti nonché dal presente capitolato non sono derogabili.
Norme di garanzia. I presenti codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati da "norme specifiche di categoria o settore", vincolano le strutture delle parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da quanto previsto costituirà violazione degli impegni assunti. Le parti si danno atto: che al fine di garantire l'interesse pubblico cui è rivolta tutta la presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale alle procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate dal presente protocollo è necessario che si sviluppino, parallelamente all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle parti, forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi esistenti, consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità, sanciscano poteri, diritti ed oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi e delle regole definite dalla libera contrattazione delle parti. La parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia, si incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra dichiarato, ferma restando la successiva rispettiva autonomia. Norme pattizie Regolamentazione del negoziato contrattuale Procedure di mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.
Norme di garanzia. CAPO III Modalità SEZ. I – PUBBLICO INCANTO O ASTA PUBBLICA
Norme di garanzia. 1. Non possono comunque, essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: • dal 10 al 20 agosto; • dal 23 dicembre al 7 gennaio; • 5 giorni prima e 3 dopo le festività pasquali; • 3 giorni prima e 3 dopo la commemorazione dei defunti; • il giorno del pagamento degli stipendi; • 5 giorni prima e 5 giorni dopo le consultazioni elettorali previste dal CCNL.
Norme di garanzia. 1. L’apparecchio è garantito per un periodo di tempo definito dalle leggi vigenti. In particolare 1 anno dalla fatturazione verso partita iva, 2 anni dalla vendita a privato.
Norme di garanzia. 16() "Appalti - Competenza arbitrale - Facoltà di deroga - Limiti imposti all'art. 16 L. 741/81 - Illegittimità costituzionale - Conseguenze - Facoltà di deroga alla competenza arbitrale - Ripristino - Richiamo negoziale alla disciplina costituzionalmente illegittimità - Rilevanza - Condizioni e limiti - Distinzione tra appalti dello Stato e appalti pubblici - Necessità - Conseguenze" Legge 741/81; Dpr 1063/62 (Cassazione Sezione I civile, 17 gennaio 2001, n. 563) 1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalle diverse leggi interessanti le varie tipologie di appalti, dal presente regolamento, dai capitolati e dagli avvisi di gara sono da considerare inderogabili, in quanto poste nell’interesse del corretto svolgimento della gara. 2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte, e quelle relative alla completezza della documentazione. 3. Sono altresì motivo di nullità tutte le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.
Norme di garanzia. Nella fase di gestione degli obiettivi devono essere coinvolti tutti i dipendenti e nessuno di loro potrà autoescludersi.