Gestione del sinistro/caso assicurativo Clausole campione

Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia, valutata la natura e la fondatezza della controversia, l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa esperirà ogni tentativo utile al fine di realiz- zare il componimento amichevole della controversia. L’Impresa si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione della fase stragiudiziale della vertenza, compreso l’esperimento del tentativo di Mediazione. A tal riguardo, l’Assicurato dovrà rilasciare all’Impresa idonea procura per la ge- stione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Si precisa che qualora l’Assicurato abbia conferito mandato a Legali e/o Periti per la gestione della fase stragiudiziale della controversia, senza il benesta- re dell’Impresa, nessun onere previsto dall’ all’Art. 43 Spese assicurate verrà corrisposto. Ove il bonario tentativo di definizione stragiudiziale o la Mediazione della controversia non riescano, l’Assicurato comunica all’Ufficio Tutela Legale gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di valutarne le possibilità di successo. Nel caso in cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo la gestione della vertenza viene affidata al Legale scelto nei termini previsti dall’Art. 49 Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale - per la tratta- zione giudiziale. La Copertura Assicurativa viene prestata per ogni grado successivo di procedi- mento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del com- ma 5 del presente articolo del Contratto di Assicurazione. In caso di ottenuta liquidazione di un importo in favore dell’Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclu- siva spettanza dell’Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del Legale. Di conseguenza l’Impre- sa non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale. Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Legale saranno rimborsati dall’Impresa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, secondo i parametri ministeriali vigenti. In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di I.V.A. e C.P.A....
Gestione del sinistro/caso assicurativo. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
Gestione del sinistro/caso assicurativo. (1) Dopo il ricevimento della denuncia del Sinistro/Caso assicurativo, l’Impresa, per vertenze di diritto civile, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.