Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
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Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
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Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. La Società assume la gestione delle vertenzeAssimoco assume, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativaa quando ne ha interesse, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando di intesa con lo stesso, ove occorra legali o e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno L’Assicurato è tenuto a prestare la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese propria collaborazione per permettere la gestione della vertenza delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in sede giudiziale penale fino all'esaurimento giudizio ove la procedura lo richieda. Assimoco ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società di Assimoco le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessidomanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, detto Xxxxxxxxx le spese vengono ripartite fra Società tra Assimoco e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5Assimoco non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiatoné delle spese di giustizia penale.
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Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza. La Società assume la gestione delle vertenzeAssimoco assume, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativaa quando ne ha interesse, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando di intesa con lo stesso, ove occorra legali o e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno L’Assicurato è tenuto a prestare la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese propria collaborazione per permettere la gestione della vertenza delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in sede giudiziale penale fino all'esaurimento giudizio ove la procedura lo richieda. Assimoco ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società di Assimoco le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessidomanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, detto Xxxxxxxxx le spese vengono ripartite fra Società tra Assimoco e Assicurato l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5Assimoco non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiatoné delle spese di giustizia penale.
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