Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.. Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate. Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.
Appears in 2 contracts
Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.. . Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate. Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.
Appears in 2 contracts
Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudizialegiudiziale (compresa la mediazione) sia civile che penale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando designando, ove non si provveda tramite l’Avvocatura dell'Ente, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso. L’Assicurato ha il diritto di nominare per la gestione dell’intera vertenza, i propri legali interni appartenenti all’Avvocatura e ciò comunicarlo all’Assicurazione. In questo caso i suddetti legali, salva l’autonomia di giudizio intellettuale e tecnico, relazioneranno al ricevimento dell’incarico all’Assicurazione circa lo stato della causa ed il presunto esito della stessa, l’eventuale possibilità di transazione. In quest’ultima ipotesi è necessaria l’autorizzazione dell’Assicurazione per i sinistri sopra franchigia. La nomina dell’Avvocatura interna ai fini del patrocinio di causa verrà comunicata all’Assicurazione che ne prenderà semplicemente atto. Quanto detto fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminaril'istruttoria, l'assistenza legale legale, in ipotesi di procedimento penale, verrà ugualmente fornita se qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. dell'Assicurato Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.. C.C. La Società tuttavia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi che non siano stati nominati per motivi di urgenza da essa designati, ad eccezione della nomina degli avvocati interni all’Ente assicurato e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, La Società é tenuta a richiedere l’autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale, entro un termine di 30 giorni, può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non é più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, a quantificare l’importo delle franchigie e/o scoperti dovuti dal Contraente che verranno incassate a mezzo di apposita appendice di incasso, incasso unitamente e con le franchigie e/o gli scoperti anticipati.. Si prende atto che medesime modalità previste per la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate. Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento regolazione del danno, esclusivamente previo ritiro premio di cui all’Art.5 Sezione 2 della querela stessapresente polizza.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato all’Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza l’assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicuratodell’Assicurato. Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito. La Societa provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Societa se non preventivamente autorizzata. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicurato l’Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.. La Società tuttavia riconosce dall’art.1917 C.C. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza vengono ripartite fra Società e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessaAssicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penalerinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. La Società5, anche 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato. A parziale deroga del Contraente/Assicuratoprimo paragrafo che precede, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.. Si prende atto si conviene che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate. Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessaproseguirà nella difesa dell’assicurato sino ad esaurimento di ogni grado di giudizio.
Appears in 1 contract
Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/O
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile e che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano spettanti all'Assicurato stesso. Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e ciò a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. danneggiato Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato l'Assicurato, entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.. La Società tuttavia riconosce di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza vengono ripartite fra Società e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessaAssicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penalerinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. La Società5, anche 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.. Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate. Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessaterzo danneggiato.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale - anche con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 696 e penale 696 bis c.p.c., se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al d.lgs. n. 28 del 04/03/2010 - a nome dell'Assicuratodel Contraente/Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato spettanti al Contraente stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Viene riservata al Contraente la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato o l’Ufficio Legale di Ateneo. L'eventuale transazione non potrà, comunque, avvenire senza il consenso scritto della Società assicuratrice. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminaril'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se qualora il pubblico ministero Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicurato l’Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.. di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse. La Società tuttavia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.. Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate. Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessaammende.
Appears in 1 contract
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. LA Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi dall’Assicurato quando questo siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La stessa o la Società non risponde si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penaletali soggetti. Polizza RCTO n° Page 15 of 16 La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassareincassare dal Contraente, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.. Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate. Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data del danno, esclusivamente previo ritiro ricevimento dell’appendice da parte della querela stessaSocietà.
Appears in 1 contract
Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile (Rct/O)
Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze, comprese quelle che ricadono nella eventuale franchigia, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile e penale che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando legali o tecnici di comune fiducia e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni che spettano all'Assicurato stesso, spettanti all’Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. del o dei danneggiati. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminaril'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se qualora il pubblico ministero Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicurato l’Assicurato, entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.. di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al caso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c.c., terzo comma). La Società tuttavia non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi che non siano stati nominati per motivi di urgenza con essa concordati, e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe od o ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale. La In caso di definizione transattiva del danno, la Società, anche a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico sede giudiziale penale fino all’esaurimento del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed giudizio in corso al pagamento momento della completa tacitazione del danno a norma delle condizioni contrattualidanneggiato. La Società provvederàrinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, all’atto della consegna 1° comma del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizzaD. Lgs. 4/3/2010, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, qualora sia convenuta in garanzia dall’Assicurato nel giudizio promosso dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.. Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate. Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessaterzo danneggiato.
Appears in 1 contract
Samples: Polizza Di Responsabilità Civile